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Legge

L.R. Veneto 50/2019

Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli".

Normativa regionaleL.R. Veneto 50/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto consente la regolarizzazione amministrativa, tramite SCIA e pagamento di sanzioni, di alcune opere edilizie eseguite in parziale difformità prima del 28 gennaio 1977, se già assistite da titolo o agibilità/abitabilità. Restano fermi gli effetti civili e penali dell’illecito e le discipline di settore; i proventi vanno al Comune.

Regolarizzazione di parziali difformità edilizie ante 1977

Regolarizzazione di parziali difformità edilizie ante 1977

La legge della Regione del Veneto disciplina una forma di regolarizzazione amministrativa per alcune opere edilizie risalenti nel tempo, in attuazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di semplificazione dell’azione amministrativa. L’intervento è circoscritto al territorio veneto e riguarda esclusivamente difformità eseguite prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle opere edilizie che risultino già assistite da titolo edilizio abilitativo o da certificato di abitabilità o agibilità e che siano state eseguite in parziale difformità dai titoli rilasciati o dai progetti approvati prima del 28 gennaio 1977. La regolarizzazione è ammessa solo per difformità di limitata entità e tipizzate dalla legge.

Rientrano, in particolare:

  • gli aumenti di volume fino a un quinto dell’edificio e comunque non oltre 90 metri cubi;
  • gli aumenti di superficie fino a un quinto dell’edificio e comunque non oltre 30 metri quadrati;
  • il diverso utilizzo dei vani, purché resti ferma la destinazione d’uso consentita per l’edificio;
  • le modifiche non sostanziali della localizzazione dell’edificio nell’area di pertinenza, a condizione che non violino le distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade;
  • le opere che non incidono su superfici o volume e non alterano struttura e aspetto complessivo dell’edificio.

Il calcolo dell’aumento di volume o superficie va effettuato secondo i parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico.

Procedura di regolarizzazione

Le difformità ammissibili possono essere regolarizzate mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La regolarizzazione è subordinata anche al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e, se dovuto, del contributo di costruzione.

Le sanzioni sono differenziate in base alla tipologia di difformità:

  • 70 euro per ogni metro cubo di aumento di volume;
  • 210 euro per ogni metro quadrato di aumento di superficie;
  • 500 euro per vano nel caso di diverso utilizzo dei vani;
  • 1.000 euro per le modifiche non sostanziali della localizzazione;
  • 750 euro per le opere che non incidono su superficie o volume e non modificano struttura e aspetto complessivo.

Restano espressamente salvi gli effetti civili e penali dell’illecito.

Limiti e discipline comunque applicabili

La regolarizzazione non esclude l’applicazione della normativa di settore. Restano quindi fermi, per quanto pertinenti, i controlli e le eventuali sanzioni previsti dalla disciplina antisismica, idraulica, idrogeologica, di sicurezza, igienico-sanitaria e dalla normativa sui beni culturali e paesaggio.

Destinazione dei proventi e aggiornamento delle sanzioni

I proventi delle sanzioni sono riscossi dal Comune e devono essere destinati preferibilmente a:

  • programmi locali di riqualificazione urbana;
  • potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni edilizie.

Ogni cinque anni gli importi delle sanzioni sono automaticamente rivalutati e adeguati alla variazione ISTAT del costo della vita, secondo l’indice FOI.

Monitoraggio regionale

La Giunta regionale è tenuta a trasmettere alla competente commissione consiliare una relazione dopo tre anni dall’entrata in vigore della legge e poi con cadenza biennale. La relazione deve indicare:

  • il numero delle SCIA presentate;
  • il numero delle difformità regolarizzate, suddivise per tipologia edilizia e per comune;
  • i proventi complessivi derivanti dalle sanzioni e quelli destinati alla riqualificazione urbana.

Regime finanziario ed entrata in vigore

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi con applicazione successiva alla pubblicazione del 27 dicembre 2019.

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