L.R. Veneto 51/2019
Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto il recupero dei sottotetti a fini abitativi come ristrutturazione edilizia, con SCIA e contributo di costruzione, entro precisi requisiti tecnici, urbanistici e paesaggistici. Si applica ai sottotetti legittimamente realizzati al 6 aprile 2019; restano salvi i procedimenti in corso e la previgente legge n. 12/1999 è abrogata.
Recupero dei sottotetti a fini abitativi nel Veneto
Recupero dei sottotetti a fini abitativi nel Veneto
La legge regionale del Veneto n. 51/2019 promuove il recupero dei sottotetti a fini abitativi per contenere il consumo di suolo e valorizzare il patrimonio edilizio esistente. La disciplina si applica esclusivamente nel territorio regionale e definisce condizioni, limiti tecnici, titolo abilitativo, contributi e regole transitorie.
Finalità e definizione di sottotetto
Il provvedimento mira a favorire il riutilizzo dei volumi esistenti e l’adozione di interventi tecnologici per il contenimento energetico, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli edifici e delle prescrizioni igienico-sanitarie. Ai fini della legge, per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.
Condizioni per l’ammissibilità del recupero
Il recupero è consentito solo per sottotetti legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019. Il regolamento edilizio comunale disciplina le condizioni operative, ma restano fermi alcuni requisiti minimi:
- altezza utile media di 2,40 metri per i locali abitativi;
- altezza utile media di 2,20 metri nei Comuni montani e per i locali di servizio, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni;
- rapporto illuminante non inferiore a un sedicesimo;
- previsione di idonee opere di isolamento termico conformi alla normativa energetica statale;
- utilizzo consentito solo per ampliare unità abitative esistenti, senza aumento del numero delle unità stesse.
Per i locali con soffitto a volta, l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra imposta e colmo, con tolleranza fino al 5 per cento. Gli spazi con altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi con opere murarie o arredi fissi e possono essere usati come guardaroba o ripostiglio.
Limiti edilizi, paesaggistici e territoriali
Gli interventi non possono modificare sagoma dell’edificio, altezze di colmo e di gronda, né le linee di pendenza delle falde; è ammesso solo l’eventuale inspessimento verso l’esterno delle falde per esigenze energetiche. Il regolamento edilizio comunale disciplina le aperture in falda e le ulteriori condizioni per il rispetto degli aspetti paesistici, monumentali e ambientali.
I comuni possono escludere ulteriori tipologie edilizie dal recupero con deliberazione del Consiglio comunale, nel rispetto delle previsioni dei piani urbanistici e della tutela dei beni culturali e paesaggistici. Sono comunque esclusi gli interventi in aree soggette a inedificabilità da pianificazioni sovraordinate e in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica con divieti di ampliamento volumetrico o di superficie.
Il Consiglio comunale può anche escludere parti del territorio comunale dall’applicazione della legge e individuare ambiti in cui, se non si reperiscono parcheggi pertinenziali, l’intervento è ammesso previo pagamento della monetizzazione.
Titolo abilitativo, oneri e parcheggi
Gli interventi di recupero dei sottotetti sono qualificati come ristrutturazione edilizia e sono soggetti a SCIA. Il contributo di costruzione è dovuto secondo gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e il costo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali vigenti per le nuove costruzioni.
I comuni possono deliberare una maggiorazione fino al 20% del contributo di costruzione, da destinare preferibilmente a riqualificazione urbana, arredo urbano e valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.
Il recupero resta subordinato al reperimento di parcheggi pertinenziali in misura non inferiore a 1 mq ogni 10 mc di volume oggetto di ristrutturazione, salvo i casi in cui il comune consenta la monetizzazione.
Adeguamento degli strumenti urbanistici
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, i comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici:
- i comuni senza PAT approvano la variante al piano regolatore generale con la procedura semplificata prevista dalla normativa regionale urbanistica richiamata;
- i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la procedura prevista dalla legge regionale urbanistica vigente.
Disciplina transitoria e rapporti con la normativa previgente
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 12/1999. I rinvii contenuti nella legge regionale Veneto 2050 alla precedente legge n. 12/1999 devono intendersi riferiti alle lettere a) e b) dell’articolo 2 della nuova disciplina.
Le volumetrie recuperate ai sensi della legge n. 51/2019 non sono computabili ai fini dell’applicazione degli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 14/2019.
Abrogazione e neutralità finanziaria
La legge regionale n. 12/1999 sul recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi è espressamente abrogata. L’attuazione della nuova disciplina avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 dic 2019L.R. Veneto 49/2019
- Legge · 23 dic 2019L.R. Veneto 50/2019
- Legge · 23 dic 2019L.R. Veneto 52/2019
- Legge · 23 dic 2019L.R. Veneto 53/2019
- Legge · 19 dic 2019L.R. Veneto 47/2019
- Legge · 19 dic 2019L.R. Veneto 48/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →