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Legge

L.R. Veneto 53/2019

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla direttiva 2013/37/UE e alla direttiva 2009/28/CE. Modifiche della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, della legge reg...

Normativa regionaleL.R. Veneto 53/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 53/2019 adegua la normativa regionale agli obblighi UE in materia di riutilizzo dei dati pubblici, energia rinnovabile e partecipazione ai processi europei. Interviene soprattutto su leggi regionali già vigenti, abrogando o sostituendo alcune disposizioni. Non prevede un termine di applicazione, ma contiene solo modifiche normative e una clausola di neutralità finanziaria.

Adeguamento della normativa regionale veneta su open data, energia da fonti rinnovabili e rapporti con l’UE

Adeguamento dell’ordinamento regionale veneto agli obblighi europei

La legge regionale del Veneto n. 53 del 23 dicembre 2019 interviene come legge europea regionale, con l’obiettivo di adeguare l’ordinamento regionale alla direttiva 2013/37/UE in materia di dati pubblici e alla direttiva 2009/28/CE sull’energia da fonti rinnovabili, oltre a modificare la disciplina regionale sulla partecipazione della Regione ai processi dell’Unione europea.

Disposizioni in materia di open data

Nel settore dell’informazione del settore pubblico, la legge modifica la legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2. La disciplina risultante elimina il comma 5 dell’articolo 15, abroga integralmente l’articolo 16 e sopprime, all’articolo 17, il riferimento al regolamento previsto dall’articolo 15. L’intervento è finalizzato ad allineare la normativa regionale sul riutilizzo dei dati pubblici al quadro europeo richiamato dalla direttiva 2013/37/UE.

Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili

Per la materia energetica, la legge modifica la legge regionale 7 novembre 2013, n. 27. In particolare:

  • all’articolo 21 viene eliminato il richiamo al termine entro sei mesi e alla previsione di un regolamento, sostituendo la precedente formulazione con un rinvio più generale all’azione della Giunta, sentita la commissione consiliare competente;
  • all’articolo 22 il riferimento al solo “regolamento” viene sostituito con quello più ampio agli “atti”; vengono inoltre abrogate la lettera i) del comma 1 e il comma 3;
  • il comma 4 dell’articolo 22 è sostituito e attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare, con proprio provvedimento, il monitoraggio dei dati di produzione energetica da fonti rinnovabili;
  • l’articolo 23 è abrogato.

Partecipazione della Regione del Veneto ai processi dell’Unione europea

La legge modifica anche la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26. L’articolo 6, comma 2, viene reso più stringente: le attività partecipative non sono più facoltative ma obbligatorie, e possono svolgersi anche tramite l’acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL) per quanto riguarda gli enti locali, secondo le modalità previste dalla legge regionale istitutiva del CAL. Degli esiti delle attività partecipative deve essere dato conto nell’ambito dei lavori della sessione europea.

Adempimenti finali e profili finanziari

La legge prevede la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee, in attuazione della normativa statale e regionale richiamata. È inoltre stabilito che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, perché si opera con le risorse già disponibili.

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