Sentenza del 05/02/2021 n. 700 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni e Esenzioni - Registro, Ipotecarie e Catastali - Atti propri dei Gruppi Europei d'Interesse Economico - Divieto di interpretazione analogica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'Imposta di Registro in misura proporzionale del trasferimento della nuda proprietà a favore di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), invocando l'agevolazione prevista per gli "atti propri dei gruppi europei di interesse economico" di cui all'art. 4, comma 1, lett. g), della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In sostanza, il ricorrente sosteneva che la presenza del GEIE nell'atto dovesse far rientrare l'operazione nel regime favorevole (imposta fissa).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'espressione "atti propri dei gruppi europei di interesse economico" si riferisce esclusivamente agli atti giuridici di costituzione, modifica e estinzione posti in essere dai soggetti per i quali viene riconosciuto un interesse economico europeo. Pertanto l'agevolazione non può essere estesa, per interpretazione analogica, ad ogni atto nel quale intervenga un GEIE. In applicazione di tale principio, il trasferimento della nuda proprietà a favore del GEIE non rientra tra gli "atti propri" e resta assoggettato all'Imposta di Registro in misura proporzionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e ha prevalso l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa, Parte I, art. 4, comma 1, lett. g)
"atti propri dei gruppi europei di interesse economico"
La norma agevolativa riguarda esclusivamente gli atti di costituzione, modifica e estinzione dei GEIE; non comprende genericamente qualsiasi atto nel quale intervenga un GEIE come parte. L'agevolazione è quindi limitativa e deve essere interpretata restrittivamente.
Principio del divieto di interpretazione analogica in materia di agevolazioni/ esenzioni tributarie
In materia di esenzioni e agevolazioni tributarie non è consentito estendere il beneficio per via analogica: le fattispecie agevolate devono essere espressamente previste dalla legge e ricondotte ai casi tipizzati.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: solo i casi espressamente previsti dalla norma ne beneficiano.
- La presenza di un GEIE in un atto non comporta automaticamente l'applicazione delle agevolazioni previste per gli "atti propri" del GEIE; occorre verificare se l'atto rientra nelle categorie previste (costituzione, modifica, estinzione).
- Per trasferimenti di diritti reali (es. nuda proprietà) a favore di un GEIE, salvo espresso richiamo normativo, l'imposizione avviene in misura proporzionale e non in misura fissa prevista per gli atti propri.
- In caso di dubbio su applicabilità di un'agevolazione, il contribuente dovrebbe richiedere un interpello o fornire prova che l'atto è funzionalmente e giuridicamente qualificabile come atto proprio del GEIE (es. atto costitutivo, modificativo o estintivo).
- La strategia difensiva del contribuente non può basarsi su interpretazioni analogiche delle norme agevolative; occorre puntare sull'esistenza di una previsione normativa chiara o su elementi che dimostrino che l'atto è effettivamente riconducibile alla fattispecie agevolata.
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