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Legge

L.R. Marche 5/2017

Ulteriori disposizioni per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in materia di organizzazione e di assetto idrogeologico

Normativa regionaleL.R. Marche 5/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, nelle Marche, il passaggio di alcuni procedimenti ancora pendenti alle Province o alla Regione nel quadro del riordino delle funzioni provinciali, introduce una deroga per gli interventi post-sisma 2016 rispetto ai PAI e apporta modifiche/abrogazioni ad altre leggi regionali. Prevede inoltre la cessazione di alcuni rappresentanti provinciali entro 30 giorni dall’entrata in vigore e l’invarianza finanziaria.

Ulteriori misure per il riordino delle funzioni provinciali e per la disciplina dell’assetto idrogeologico nelle Marche

Ulteriori disposizioni sul riordino delle funzioni provinciali e sull’assetto idrogeologico

La legge regionale interviene nel processo di riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province nella Regione Marche, regolando la gestione di procedimenti pendenti, alcune competenze regionali e specifiche deroghe in materia di difesa del suolo e assetto idrogeologico. Contiene anche modifiche e abrogazioni di norme regionali pregresse, oltre a una disciplina transitoria e a una clausola di invarianza finanziaria.

Procedimenti su opere pubbliche, difesa del suolo ed espropriazioni

Per i procedimenti relativi all’affidamento di lavori o servizi riguardanti opere pubbliche o interventi per la difesa del suolo, pendenti presso le Province alla data del 1° aprile 2016, la gestione resta in capo alle Province fino alla conclusione della fase di aggiudicazione. Gli enti interessati possono poi disciplinare con apposite convenzioni le fasi residue necessarie al completamento delle opere.

Per i procedimenti espropriativi collegati alle funzioni ricomprese nell’allegato A della l.r. 13/2015 e pendenti presso le Province alla medesima data del 1° aprile 2016, le Province continuano a svolgere l’attività fino all’emissione del decreto di espropriazione. In tali procedimenti resta comunque ferma, ai sensi della normativa statale sul riordino delle Province, la successione della Regione nei rapporti attivi e passivi, compreso il contenzioso.

Gestione dei fondi per comunicazione ed educazione alimentare

La gestione dei fondi relativi all’attività di comunicazione ed educazione alimentare nel settore agricolo è attribuita alla Regione. Le modalità operative e i criteri di gestione sono fissati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare.

Deroga ai PAI per gli interventi connessi al sisma 2016

Per gli interventi relativi alle procedure finanziarie e tecniche avviate in attuazione del d.l. 189/2016, convertito dalla l. 229/2016, non si applicano le disposizioni del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale e del PAI del fiume Tronto.

La deroga opera però solo a condizione che il soggetto attuatore effettui una valutazione della compatibilità dell’intervento con la pericolosità idrogeologica dell’area e adotti, se necessario, misure di mitigazione del rischio.

Modifiche ad altre disposizioni regionali

La legge apporta una modifica puntuale all’allegato A della l.r. 13/2015, nella parte relativa alla materia “Difesa del suolo”, aggiornando il riferimento normativo alla l.r. 10/1999.

Sono inoltre previste ulteriori modifiche e abrogazioni di disposizioni contenute in varie leggi regionali pregresse, con effetto di aggiornamento del quadro normativo di settore e di espunzione di norme non più coerenti con il riordino in corso.

Disposizioni organizzative e di personale

Nel quadro della riorganizzazione regionale, la legge prevede che, con il primo processo di riorganizzazione attuativo della disciplina richiamata, si proceda agli adempimenti previsti dal CCNL della dirigenza separata del 23 dicembre 1999, nei limiti della spesa sostenuta al 31 dicembre 2015, tenendo conto degli effetti del riordino di cui alla l. 56/2014.

I dirigenti privi di titolarità di uffici dirigenziali possono essere incaricati, su richiesta della Giunta regionale, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, anche presso enti strumentali della Regione. È inoltre richiamata l’applicazione della disciplina statale sul contenimento della spesa e sugli incarichi dirigenziali.

Norma transitoria e interpretazione autentica

I rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate decadono trascorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In via interpretativa, per la voce relativa alla l.r. 45/1998 nell’allegato A della l.r. 13/2015, il richiamo all’articolo 8 si intende limitato, con esclusione della lettera m) del comma 2, poiché tale funzione è qualificata come fondamentale e quindi non ricompresa nel riordino delle funzioni provinciali.

Invarianza finanziaria e entrata in vigore

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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