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Legge

L.R. Marche 7/2017

Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 21/2016 su autorizzazioni, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali per strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati. Prevede l’adeguamento della disciplina, l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale e alcune norme transitorie: la Giunta doveva adottare un atto entro il 31 dicembre 2017 e il termine per le domande di accreditamento è stato rideterminato in 6 mesi dalla pubblicazione di tale deliberazione.

Modifiche alla disciplina regionale su autorizzazioni, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Modifiche alla disciplina regionale su autorizzazioni, accreditamento e accordi contrattuali

La legge regionale disciplina una serie di interventi di aggiornamento della l.r. 21/2016 della Regione interessata, che regola autorizzazioni, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati. Il testo non contiene nel dettaglio le singole nuove formulazioni, ma individua le parti della legge del 2016 interessate dalle modifiche.

Ambito delle modifiche

L’intervento normativo incide su molteplici disposizioni della l.r. 21/2016, in particolare sugli articoli relativi a:

  • definizioni e ambito applicativo;
  • requisiti e procedure;
  • autorizzazione e accreditamento;
  • rapporti e accordi contrattuali;
  • disposizioni finali della disciplina sanitaria regionale.

La legge, quindi, aggiorna il quadro regolatorio regionale in materia di organizzazione e funzionamento delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, sia pubblici sia privati.

Contenuto sostanziale dell’intervento

Le modifiche riguardano numerosi articoli della legge del 2016, tra cui quelli concernenti:

  • l’inserimento di una nuova ipotesi tra le definizioni o gli elementi di disciplina generale;
  • l’aggiornamento di disposizioni su requisiti, procedure e condizioni per autorizzazione e accreditamento;
  • l’integrazione di norme su tipologie di strutture, servizi e regole operative;
  • la revisione di passaggi relativi agli accordi contrattuali e ai rapporti con il sistema regionale.

Poiché il testo fornito riporta solo le note di modifica e non il contenuto letterale delle singole novelle, il riassunto deve essere inteso come descrizione della disciplina risultante per aree tematiche, senza ricostruzione puntuale delle singole formule normative.

Norme transitorie e adempimenti collegati

La legge prevede un regime transitorio rilevante per l’attuazione della disciplina sull’accreditamento:

  • la Giunta regionale doveva adottare, entro il 31 dicembre 2017, la deliberazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 21/2016;
  • il termine per presentare la domanda di accreditamento prevista dall’articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2016 è stato rideterminato in sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione adottata in attuazione del punto precedente;
  • le domande di accreditamento già presentate in base alla deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2016, n. 1501, devono essere integrate entro il medesimo termine di sei mesi.

È inoltre stabilito che la disciplina della l.r. 21/2016 si applica anche alle sperimentazioni gestionali di cui all’articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina transitoria, invece, è legata alla deliberazione della Giunta regionale e ai termini ivi collegati.

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