L.R. Marche 4/2017
Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riforma il sistema marchigiano del diritto allo studio superiore, istituisce l’ERDIS, disciplina servizi, borse, tassa regionale e programmazione triennale/annuale. Prevede la soppressione degli ERSU e il trasferimento di personale e patrimoni. Molte disposizioni operative erano legate alla prima attuazione del 2017-2018 e agli atti successivi di programmazione.
Riordino del diritto allo studio superiore nelle Marche
Riordino del diritto allo studio superiore nelle Marche
La legge riorganizza in modo organico gli interventi regionali per il diritto allo studio superiore nella Regione Marche, in attuazione dei principi costituzionali e del d.lgs. 68/2012. La disciplina mira a garantire accesso, permanenza e integrazione degli studenti nelle istituzioni di istruzione superiore presenti sul territorio regionale.
Finalità e ambito della riforma
La Regione persegue la rimozione degli ostacoli economici e sociali che limitano l’accesso all’istruzione superiore, promuovendo inclusione, welfare studentesco, uniformità delle prestazioni, controllo sulla qualità dei servizi, cooperazione tra istituzioni e valorizzazione dell’autonomia delle realtà formative marchigiane. La legge si applica nel territorio della Regione Marche e coinvolge Regione, università, istituti universitari, istituti di grado universitario, AFAM, ITS aderenti, ISIA ed enti locali.
Servizi e prestazioni per il diritto allo studio
Il sistema regionale comprende un insieme integrato di servizi e prestazioni destinati a favorire l’ingresso e la permanenza degli studenti nel sistema della formazione superiore, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati. Tra gli interventi rientrano:
- borse di studio;
- prestiti d’onore e fiduciari;
- servizi abitativi e di ristorazione;
- sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale;
- servizi di informazione e orientamento al lavoro;
- interventi per studenti con disabilità;
- facilitazioni di trasporto;
- assistenza sanitaria di base;
- agevolazioni per attività culturali, ricreative e sportive;
- ulteriori interventi utili al diritto allo studio individuati anche con le rappresentanze studentesche.
Le borse di studio sono attribuite per concorso a studenti meritevoli iscritti per la prima volta a corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, specializzazione, nonché agli studenti di AFAM, ITS aderenti e ISIA in possesso dei requisiti fissati dal Piano regionale. Gli aventi diritto non sono tenuti al pagamento della tassa regionale sino alla pubblicazione delle graduatorie. Le borse non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche, salvo specifiche integrazioni per soggiorni all’estero e salvo i prestiti previsti dal Piano.
Gli immobili e le attrezzature destinati ai servizi abitativi e di ristorazione possono essere impiegati anche per attività convegnistiche, congressuali, culturali, turistiche e di orientamento, nonché per servizi di ristorazione a favore di altre scuole ed enti pubblici tramite convenzione.
Destinatari degli interventi
Sono destinatari gli studenti iscritti ai corsi di istruzione e formazione superiore delle istituzioni indicate dalla legge con sede legale e operativa nelle Marche, a prescindere dalla Regione di provenienza. Gli studenti stranieri, apolidi e rifugiati politici accedono agli interventi secondo la normativa vigente.
Inoltre, per gli interventi diversi dalle borse di studio e dalle altre prestazioni erogate con procedura concorsuale, possono accedere, se soddisfatta la domanda degli studenti e a tariffe differenziate:
- neolaureati delle università marchigiane impegnati in progetti di ricerca o inserimento lavorativo;
- studenti e neolaureati stranieri in programmi di mobilità internazionale o ricerca nel territorio regionale;
- ricercatori di altre università o enti di ricerca con rapporti convenzionali con istituzioni marchigiane;
- dottorandi, assegnisti, ricercatori e personale delle università, AFAM, ITS aderenti, ISIA ed enti pubblici con sede nel territorio regionale.
Programmazione regionale: Piano e Programma
Il sistema è governato da due strumenti di programmazione:
- il Piano regionale per il diritto allo studio, approvato dal Consiglio-Assemblea legislativa su proposta della Giunta e previo parere della Conferenza regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio pluriennale di riferimento; ha durata triennale e può essere aggiornato prima della scadenza;
- il Programma regionale per il diritto allo studio, approvato annualmente dalla Giunta entro il 31 maggio, con efficacia per l’anno accademico successivo.
Il Piano definisce obiettivi generali, priorità, requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi, prestazioni a domanda individuale e prestazioni generalizzate, criteri di attribuzione, indirizzi per la manutenzione degli immobili e criteri di controllo e monitoraggio. Il Programma annuale specifica indirizzi operativi, sistema di controllo di gestione, indicatori di risultato, criteri di riparto delle risorse, requisiti di merito e condizione economica, e criteri di esonero dalla tassa regionale.
ERDIS: istituzione, natura e funzioni
Per l’attuazione degli interventi è istituito l’ERDIS come ente strumentale della Regione Marche, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L’ente opera secondo la programmazione regionale e le direttive della Giunta, avvalendosi, per quanto non previsto, della disciplina sugli enti dipendenti regionali e della normativa nazionale sugli enti pubblici strumentali.
L’ERDIS:
- stipula accordi e convenzioni con le università e, ove necessario, con AFAM, ITS aderenti e ISIA;
- controlla qualità e omogeneità delle prestazioni;
- svolge il monitoraggio della gestione;
- presenta annualmente una relazione alla Giunta e alla Conferenza;
- si avvale della SUAM per lavori, beni e servizi necessari, con obbligo di clausole sociali nei bandi rilevanti;
- definisce annualmente il sistema tariffario dei servizi.
Se vengono riscontrate difformità o inadempimenti rispetto alla programmazione, l’ERDIS può sostituirsi ai soggetti affidatari, su apposita deliberazione della Giunta.
In caso di mancata stipula delle convenzioni con le università, o fino alla loro stipula, i servizi sono gestiti dall’ERDIS tramite presidi territoriali che assicurano la continuità delle prestazioni.
Organi dell’ERDIS e loro composizione
Gli organi dell’ERDIS sono Consiglio di amministrazione, Presidente e Revisore unico.
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:
- quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno Presidente e uno Vice Presidente;
- un rappresentante degli studenti designato secondo un sistema di rotazione tra università marchigiane e AFAM.
I componenti elettivi devono possedere laurea o titolo equipollente, esperienza almeno quinquennale in ambito universitario e svolgere, alla data della candidatura, attività di ricerca, docenza o amministrativo-contabile presso una università marchigiana. Il Consiglio dura per la legislatura regionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’ente, convoca e presiede il Consiglio e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio su designazione della Giunta regionale, tramite avviso pubblico, con contratto di diritto privato fino a cinque anni. Ha poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile, cura i controlli e il monitoraggio e presenta una relazione annuale entro il 31 marzo.
Il Revisore unico è nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa tra gli iscritti al Registro nazionale dei revisori legali e dura in carica tre anni.
Convenzioni con università, AFAM, ITS e ISIA
L’ERDIS stipula convenzioni di durata almeno quinquennale con le università per assicurare la prossimità degli interventi. Le convenzioni possono riguardare anche AFAM, ITS aderenti e ISIA.
Le convenzioni disciplinano:
- modalità di gestione dei servizi;
- assegnazione delle risorse finanziarie;
- uso dei beni e delle attrezzature già nella disponibilità degli ERSU soppressi;
- assegnazione funzionale del personale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e relativo finanziamento.
Le università attuano gli interventi affidati garantendo continuità, rispetto della programmazione regionale e sostegno al percorso formativo e lavorativo degli studenti. In sede convenzionale emanano i bandi, verificano i requisiti, gestiscono le prestazioni, presentano relazioni annuali e utilizzano il sistema informatico regionale per il diritto allo studio. Le università possono inoltre integrare gli interventi con iniziative autonome o in collaborazione con altri enti, senza oneri per il bilancio regionale.
Conferenza regionale e comitati territoriali
È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, con funzioni propositive e consultive, composta da rappresentanti della Regione, dell’Assemblea legislativa, della struttura regionale competente, dell’ERDIS, delle università, degli studenti, degli AFAM, degli ITS aderenti, dell’ISIA, dei Comuni sede di università, dei lavoratori ERDIS e delle organizzazioni sindacali.
La Conferenza formula proposte e pareri sulla programmazione regionale, rappresenta i fabbisogni degli studenti, propone modalità di utilizzo della Carta regionale dello studente e valuta la relazione annuale dell’ERDIS.
La Giunta istituisce inoltre Comitati territoriali di concertazione per ciascuna università, con composizione plurale e funzioni di parere sul Piano regionale e di rilevazione dei fabbisogni. I Comitati si riuniscono ordinariamente almeno ogni quattro mesi.
La partecipazione alle riunioni è gratuita, salvo un gettone fino a 30 euro a seduta per i rappresentanti degli studenti nella Conferenza regionale.
Sportello unico per lo studente e Carta regionale dello studente
La Giunta regionale attiva, per ciascuna sede universitaria o di istituzioni di alta formazione, lo Sportello unico per lo studente, che fornisce informazione e supporto per l’accesso ai servizi del diritto allo studio. La Carta regionale dello studente è attivata dalla Giunta, su proposta della Conferenza, entro sei mesi dall’approvazione della legge, con modalità di utilizzo stabilite dalla stessa Giunta.
Tassa regionale per il diritto allo studio e tassa di abilitazione professionale
La tassa regionale per il diritto allo studio si applica agli studenti iscritti ai corsi di università statali e legalmente riconosciute, istituti universitari e superiori di grado universitario, AFAM, ITS aderenti e ISIA; è dovuta anche in caso di trasferimento da università con sede legale in altre Regioni. L’importo è quello previsto dalla normativa statale. Il pagamento avviene all’iscrizione, in unica soluzione. La riscossione è affidata alle università, con eventuale collaborazione degli altri istituti interessati, sulla base di convenzioni con la Regione. Gli esoneri parziali o totali per studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi sono definiti nel Programma regionale.
La legge conferma inoltre una tassa regionale di abilitazione all’esercizio professionale pari a euro 103,00, devoluta alle finalità del diritto allo studio e riscossa con le modalità indicate.
Soppressione degli ERSU e subentro dell’ERDIS
Gli ERSU di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino sono soppressi dalla data di costituzione dell’ERDIS, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, nel personale, nei contratti relativi agli immobili e nel patrimonio mobiliare e immobiliare.
Fino alla costituzione dell’ERDIS, i commissari straordinari e il direttore degli ERSU curano gli affari correnti e gli atti urgenti; entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge devono trasmettere alla Giunta una ricognizione del personale, del patrimonio, del fabbisogno manutentivo e delle attività/passività.
L’ERDIS si considera costituito con la nomina dei suoi organi, da effettuarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Regime transitorio del personale e delle risorse
Il personale degli ERSU è trasferito all’ERDIS mantenendo posizione giuridica ed economica, anzianità di servizio e trattamento di previdenza. Il personale a tempo determinato resta in servizio fino alla scadenza del contratto.
Le convenzioni con le università devono essere stipulate entro sei mesi dalla nomina degli organi dell’ERDIS. In sede di prima applicazione, l’ERDIS programma la destinazione delle risorse finanziarie e le distribuisce tenendo conto dei trasferimenti regionali dell’ultimo triennio e del livello medio dei servizi erogati.
Per gli immobili in ristrutturazione o risanamento conservativo alla data di entrata in vigore della legge è prevista una gestione stralcio. Eventuali risorse derivanti dalla riduzione del costo del personale o da alienazioni patrimoniali devono essere reinvestite nel diritto allo studio, con vincolo territoriale per i beni dismessi.
Disposizioni finanziarie
Il finanziamento della legge deriva da risorse statali, regionali, vincolate e comunitarie. Per il triennio di riferimento iniziale, la legge destina al sistema del diritto allo studio i proventi della tassa regionale e della tassa di abilitazione, nonché le risorse regionali rese disponibili dalla soppressione della precedente disciplina degli ERSU. Le spese successive sono autorizzate dalle leggi di bilancio annuali.
Abrogazioni e chiusura del precedente sistema
La legge sopprime la disciplina previgente sul sistema ERSU e abroga numerose leggi regionali connesse al precedente assetto del diritto allo studio universitario, oltre a disposizioni specifiche su indennità e organi di controllo. Resta così sostituito il vecchio sistema con il nuovo modello basato su ERDIS, programmazione regionale e convenzioni con gli atenei.
Valutazione di attualità
La legge contiene una disciplina strutturale ancora utile per il diritto allo studio nelle Marche, ma alcune previsioni hanno avuto rilievo soprattutto nella fase di prima attuazione del 2017-2018 e per il riordino degli ERSU. Le norme finanziarie iniziali e molte scansioni temporali storiche risultano oggi esaurite; il testo è quindi solo parzialmente deprecato, non integralmente obsoleto.
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