Cassazione Civile, Ordinanza n. 33620/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione straordinaria)
La controversia
La controversia nasce da una procedura concorsuale relativa a una società della grande distribuzione. Il Tribunale di Milano aveva prima ammesso la società al concordato preventivo, poi revocato tale ammissione ai sensi dell'art. 173 l.fall. per asseriti atti di frode, ritenendo che nella proposta concordataria non fossero state rese ai creditori informazioni complete e non fuorvianti su un'operazione di leveraged buy-out realizzata nel 2007, sul finanziamento chirografario di euro 28 milioni acceso tramite una società veicolo, sulla successiva confluenza del debito nel passivo della società e sulla ristrutturazione del mutuo con garanzia ipotecaria su un bene della stessa. La società aveva quindi contestato la revoca e la declaratoria di insolvenza, dando luogo a un articolato contenzioso di impugnazioni e rinvii. Nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Milano, in sede di rinvio, ha ritenuto vincolante l'ordinanza di cassazione n. 12115/2022 e ha revocato nuovamente l'ammissione al concordato, dichiarando lo stato di insolvenza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324 e 384 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito efficacia di giudicato a presupposti di fatto che, invece, avrebbero dovuto essere ancora accertati in sede di rinvio; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1367 c.c., lamentando una errata interpretazione dell'ordinanza rescindente e la mancata considerazione di parti della motivazione e dei documenti depositati, dai quali, a suo dire, risultava una rappresentazione già sufficientemente dettagliata dell'operazione e del finanziamento; 3) nullità della sentenza e/o del procedimento per le medesime ragioni, prospettate come errores in procedendo. La resistente ha eccepito anche un difetto di ius postulandi per asserita irregolarità della procura telematica, eccezione respinta dalla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura, ha affermato che i motivi erano strettamente connessi e li ha esaminati congiuntamente, ma li ha tutti respinti. Ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente, ma anche alle ulteriori statuizioni che ne costituiscono il necessario sviluppo, dovendo interpretare la precedente decisione secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. e in relazione alla concreta controversia. Ha quindi ritenuto corretto che la Corte d'appello avesse considerato come vincolanti sia il principio secondo cui, in tema di atti di frode ex art. 173 l.fall., è sufficiente la potenzialità decettiva delle informazioni rese ai creditori, sia le specifiche affermazioni della precedente ordinanza circa la incompletezza e fuorvianza delle informazioni sull'operazione finanziaria. Conseguentemente, ha confermato la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di insolvenza. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 173 l.fall.
La revoca dell'ammissione al concordato può essere disposta in presenza di atti di frode; rileva anche la potenzialità decettiva delle informazioni rese ai creditori, senza necessità di un pregiudizio concreto o di una dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta del debitore.
art. 324 c.p.c.
Richiamato come parametro sulla formazione del giudicato, ma la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto perché il giudice di rinvio non ha esteso indebitamente il giudicato oltre i limiti del decisum rescindente.
art. 384 c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e anche a quanto statuito nella decisione rescindente; la Cassazione, nel verificare il rispetto del vincolo, interpreta la propria precedente pronuncia in relazione alla domanda e alla questione decisa.
art. 2909 c.c.
È richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato, ma la Corte ne esclude l'erronea applicazione da parte del giudice di rinvio.
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la sentenza rescindente quando il principio di diritto non sia espresso in forma autonoma e debba essere desunto dall'intera motivazione.
art. 1363 c.c.
Criterio sistematico applicabile all'interpretazione della sentenza rescindente.
art. 1364 c.c.
Criterio di interpretazione della precedente decisione richiamato dalla ricorrente e discusso dalla Corte.
art. 1366 c.c.
Criterio della buona fede applicabile, secondo la Corte, all'interpretazione della decisione rescindente desunta dall'intera motivazione.
art. 1367 c.c.
Criterio conservativo richiamato nel dibattito sull'interpretazione della precedente pronuncia.
art. 12 disp. prel. c.c.
La Corte esclude che l'interpretazione dei principi di diritto della sentenza di Cassazione con rinvio debba avvenire mediante i criteri propri dell'interpretazione delle leggi, dovendosi invece usare quelli degli artt. 1362 ss. c.c.
art. 16-undecies d.l. 179/2012
Richiamato in tema di procura analogica notificata via PEC: la conformità della copia informatica all'originale deve essere attestata dal difensore nella relata di notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente, ma anche alle ulteriori statuizioni che costituiscono sviluppo necessario del decisum, quando siano desumibili dall'intera motivazione.
- L'interpretazione della sentenza di cassazione con rinvio non segue i criteri dell'art. 12 disp. prel. c.c., ma quelli degli artt. 1362 ss. c.c., dovendosi leggere la pronuncia nel suo complesso e in relazione alla concreta controversia decisa.
- La censura per violazione del giudicato esterno o del vincolo del rinvio non può risolversi nella semplice contrapposizione di una diversa lettura della precedente pronuncia: occorre specificare quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo.
- In tema di revoca del concordato per atti di frode, è sufficiente che l'informazione resa ai creditori sia potenzialmente decettiva e incompleta; non è necessario dimostrare un danno concreto né una preordinazione dolosa, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta.
- La mera allegazione di documenti tecnici o contrattuali non basta, di per sé, a soddisfare il principio del consenso informato dei creditori quando l'operazione economica sia complessa e la rappresentazione complessiva risulti fuorviante o incompleta.
- Nel verificare il rispetto del giudizio rescindente, la Cassazione può e deve interpretare la propria precedente decisione in rapporto alla domanda e al petitum effettivamente sottoposto al giudice di rinvio.
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