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Circolare

Circolare numero 165 del 21-12-2004

SOMMARIO: SI ILLUSTRANO LE MODALITA’ AMMINISTRATIVE,TELEMATICHE E CONTABILI RELATIVE ALLA RESTITUZIONE AL CONTRIBUENTE DELLE SOMME INDEBITE PAGATE CON LA CARTELLA DI PAGAMENTO.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il rilascio della procedura telematica dei "Rimborsi su cartella" e ne illustra linee amministrative, operative e contabili. Viene chiarito che il rimborso delle somme indebitamente iscritte a ruolo avviene, a seconda dei casi, tramite l’INPS o tramite il concessionario, con invio telematico del provvedimento e contestuale provvista contabile. Sono inoltre definiti i tipi di somme rimborsabili, i controlli preliminari delle Sedi, le modalità di compensazione con eventuali debiti del contribuente, le tempistiche di lavorazione, gli esiti di mancato rimborso o di scarto e le scritture contabili da utilizzare.

Procedura telematica per i rimborsi su cartella tramite concessionario

Rimborsi a mezzo ruolo: procedura telematica e linee operative

La circolare illustra il rilascio della procedura telematica dei "Rimborsi su cartella" e definisce il quadro amministrativo, operativo e contabile per la gestione dei rimborsi di somme indebitamente iscritte a ruolo. L’intervento coordina l’azione dell’INPS e dei concessionari della riscossione, prevedendo l’invio telematico del provvedimento di rimborso e la contestuale messa a disposizione della provvista contabile.

Quadro normativo e ambito di applicazione

Il riferimento principale è l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999, secondo cui, se le somme iscritte a ruolo e pagate dal debitore risultano indebite, l’ente creditore incarica il concessionario del rimborso, che vi provvede entro sessanta giorni anticipando le somme. Il comma 5 del medesimo articolo consente agli enti creditori diversi dallo Stato di stabilire modalità di rimborso differenti.

A seguito della cessione dei crediti alla Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, è stata stipulata una convenzione con i concessionari che, all’art. 6, prevede il rimborso dei contributi indebiti mediante provvista contabile. La nuova procedura telematica è stata predisposta sulla base di un tracciato concordato con concessionari, Ascotributi e Consorzio Nazionale Concessionari. Le modalità di rimborso restano invariate anche per le somme iscritte a ruolo non oggetto di cessione.

Tipologie di somme rimborsabili

La circolare distingue le diverse componenti che possono essere oggetto di rimborso:

  • contributi previdenziali e assistenziali, somme aggiuntive e interessi di mora iscritti in cartella e riconosciuti indebiti, quindi oggetto di sgravio;
  • ulteriori somme aggiuntive previste dall’art. 27 del D.Lgs. n. 46/1999, relative al tardivo pagamento della cartella, non iscritte nei ruoli;
  • interessi di dilazione, che restano attribuiti all’Istituto salvo che, a seguito di sgravio parziale del capitale o di rideterminazione del piano di ammortamento, risultino non dovuti;
  • interessi legali iscritti a ruolo con apposito codice tributo oppure stabiliti con sentenza del giudice;
  • spese esecutive incassate dal concessionario in caso di azioni coattive;
  • aggio pari al 4,65% calcolato dal concessionario sulle somme pagate tardivamente;
  • eventuali ulteriori oneri incassati dal concessionario.

Il rimborso delle somme indebite è quindi effettuato:

  • dall’INPS per le somme incassate dal concessionario e riversate alla S.C.C.I. per i crediti ceduti, e all’Istituto per i crediti non ceduti;
  • dal concessionario per le somme incassate e non riversate alla S.C.C.I. e, per i crediti non ceduti, all’Istituto.

Aggio, IVA e provvista contabile

La circolare precisa che, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, sulle somme oggetto di sgravio non compete l’aggio e/o l’IVA sull’aggio al concessionario. Per questo motivo, la provvista contabile messa a disposizione è al netto di tali importi.

Gli importi relativi ad aggio e IVA sono comunicati attraverso gli esiti di riscossione, insieme ai dati del riscosso lordo e del netto riversato. In caso di rimborso parziale, l’aggio e/o l’IVA vengono ricalcolati.

Comunicazioni al contribuente e documentazione richiesta

Dopo l’invio del provvedimento telematico, al contribuente viene recapitata, tramite procedura centrale dedicata e Postel, una nota contenente:

  • l’importo iscritto a ruolo;
  • l’importo dello sgravio;
  • le voci interessate dal provvedimento;
  • il totale a rimborso, al lordo degli aggi.

Nella stessa comunicazione viene segnalato che il rimborso è stato affidato al concessionario e che, per l’effettiva riscossione, occorre attendere la relativa comunicazione da parte di quest’ultimo. Dopo la ricezione della provvista contabile, trasmessa mediante bonifico bancario, il concessionario effettua le elaborazioni tecniche, tra cui la riconciliazione tra dati telematici e contabili e la quantificazione degli oneri a suo carico, e informa il contribuente della disponibilità della somma presso gli sportelli.

Per l’erogazione del rimborso il concessionario richiede:

  • documento di identità, se il rimborso è effettuato all’intestatario;
  • procura;
  • delega autenticata;
  • documento attestante la qualità di erede;
  • documento attestante la rappresentanza della società;
  • in caso di fallimento, decreto di nomina del curatore.

Termini e adempimenti del concessionario

Il concessionario dispone di 60 giorni per gli adempimenti di propria competenza dalla ricezione del provvedimento e della provvista contabile. Tuttavia, per consentire i necessari riscontri tecnici, il termine decorre dal settimo giorno lavorativo successivo alla trasmissione telematica dei provvedimenti emessi dalle Sedi.

L’inosservanza del termine, se non giustificata, è sanzionabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 112/1999. La circolare precisa inoltre che i tempi tecnici complessivi sono pari a 67 giorni, dei quali i primi sette sono necessari per la ricezione del provvedimento e l’invio del timbro di presa in carico.

Verifiche amministrative e compensazione con altri debiti

Prima della predisposizione del rimborso, la Sede deve verificare la presenza di eventuali motivi ostativi, compresi rimborsi già effettuati, anche in esecuzione di sentenza, e la presenza di ulteriori debiti dell’interessato non ancora iscritti a ruolo. Se questi debiti non vengono saldati prima del rimborso al concessionario, le somme insolute devono essere iscritte a ruolo, così da consentire la compensazione tra crediti e debiti.

In presenza di provvedimenti di sospensione già inviati al concessionario nelle more del rilascio della procedura, l’operatore deve revocarli prima della trasmissione del rimborso, senza aggravio di interessi.

Procedura telematica, lista rimborsabili e lotto provvisorio

Gli esiti di riscossione trasmessi dai concessionari indicano anche le somme che, a seguito di sgravio, dovrebbero essere rimborsate. Sulla base di tali segnalazioni viene predisposta per ciascuna Sede una lista di somme "rimborsabili", consultabile anche tramite codice fiscale del contribuente.

I rimborsi possono essere autorizzati per un importo pari o inferiore a quello proposto dal concessionario, sulla base delle verifiche effettuate. Le somme rimborsabili sono quelle effettivamente indebite, cioè già pagate ma non dovute. In caso di sgravio totale di un articolo iscritto a ruolo ma versamento parziale, il rimborso coincide con l’importo effettivamente versato. Se alcuni importi non sono riconciliabili per motivi tecnici, il rimborso può essere parziale e la procedura segnala una quadratura solo parziale; una volta superata la criticità, potrà essere rimborsata la differenza.

Dopo la verifica amministrativa, gli importi autorizzati confluiscono in un lotto provvisorio, al quale possono aggiungersi ulteriori somme aggiuntive, interessi legali su sentenza e interessi di dilazione non dovuti. Il lotto può contenere partite di diverse gestioni, quindi la Sede deve curare l’organizzazione interna per assicurare la chiusura nei tempi previsti. L’operatore stampa il lotto provvisorio e lo sottopone al Dirigente o al Responsabile di processo.

Se il lotto è autorizzato, vengono emessi:

  • il biglietto contabile fuori cassa di mod. SC3;
  • il mod. IP6bis.

Tali documenti devono essere trasmessi all’ufficio competente per la contabilità, insieme alla stampa del dettaglio dei rimborsi firmata dal Dirigente o dal Responsabile di processo. Dopo la predisposizione del bonifico bancario da parte dell’ufficio competente, devono essere acquisiti i dati del mandato (importo, numero e data). I rimborsi così predisposti confluiscono, tramite procedura batch, nella procedura "RuoliEsattoriali" per l’invio al concessionario.

Mancato rimborso, scarti e rimborsi già eseguiti

Se il concessionario non riesce a effettuare il rimborso entro il termine, dopo il 60° giorno riversa all’Istituto le somme non rimborsate e comunica analiticamente, tramite gli esiti di riscossione, le somme che non ha potuto restituire. Nella procedura è possibile visualizzare la fase del procedimento alla voce "Stato del rimborso".

I provvedimenti che non abbiano avuto esito positivo, ad esempio per irreperibilità del contribuente, possono essere riemessi una volta superate le cause ostative. La circolare si riserva di fornire successive disposizioni procedurali in merito.

Il lotto trasmesso ai concessionari contiene più provvedimenti, ciascuno dei quali deve essere timbrato singolarmente. Se un provvedimento viene scartato, la procedura "RuoliEsattoriali" lo ritrasmette con un flusso integrativo. Se la ritrasmissione avviene subito, la data di decorrenza del flusso viene aggiornata automaticamente, mentre la data di rimborso resta quella già comunicata. Se la difficoltà tecnica persiste, il provvedimento viene inserito nel primo lotto successivo disponibile.

La circolare considera anche il caso di concessionari che abbiano già anticipato, erroneamente, il rimborso al contribuente senza attendere la provvista contabile. Per evitare duplicazioni e per restituire ai concessionari le somme anticipate, il provvedimento telematico segnala tali rimborsi già eseguiti, così che il concessionario possa eventualmente rimborsare soltanto l’importo residuo.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle provviste fondi da erogare ai concessionari sono istituiti i seguenti conti di imputazione provvisoria:

  • GPA 51/100, per rimborsi di contributi previdenziali e relative somme accessorie a favore delle aziende tenute alla denuncia mensile mod. DM 10;
  • GPA 51/101, per rimborsi di contributi previdenziali e relative somme accessorie a favore dei lavoratori autonomi del settore agricolo (CD/CM-IATP);
  • GPA 51/102, per rimborsi di contributi previdenziali e relative somme accessorie a favore degli artigiani;
  • GPA 51/103, per rimborsi di contributi previdenziali e relative somme accessorie a favore degli esercenti attività commerciali;
  • GPA 51/104, per rimborsi di contributi previdenziali e relative somme accessorie a favore dei datori di lavoro del settore agricolo;
  • ASR 51/100, per rimborsi dei contributi SSN e relative somme accessorie a favore delle aziende tenute alla denuncia mensile mod. DM 10;
  • ASR 51/102, per rimborsi dei contributi SSN e relative somme accessorie a favore degli artigiani;
  • ASR 51/103, per rimborsi dei contributi SSN e relative somme accessorie a favore degli esercenti attività commerciali;
  • ASR 51/104, per rimborsi dei contributi SSN e relative somme accessorie a favore dei datori di lavoro del settore agricolo.

Per il recupero dell’aggio e dell’eventuale IVA sull’aggio è istituito il conto GPA 24/101.

La rilevazione avviene mediante assunzione in contabilità del biglietto mod. SC3 emesso dalla procedura, che contiene la scrittura in partita doppia:

  • GPA (ASR) 51/… a GPA 10/099, per l’importo della provvista al concessionario;
  • GPA (ASR) 51/… a GPA 24/101, per il recupero aggio ed eventuale IVA sull’aggio.

Il pagamento a favore del concessionario deve essere imputato in Dare del conto GPA 10/099. I saldi dei conti ASR 51/100, ASR 51/102, ASR 51/103, ASR 51/104, GPA 51/100, GPA 51/101, GPA 51/102, GPA 51/103 e GPA 51/104, risultanti a fine esercizio, devono essere ripresi in carico nel nuovo esercizio, con riserva di successive istruzioni per la sistemazione definitiva e per l’imputazione dei riaccrediti connessi ai rimborsi non eseguiti.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della procedura

La circolare richiama l’art. 26 del D.Lgs. n. 112/1999, che prevede il rimborso tramite concessionario delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, nonché la facoltà per gli enti creditori diversi dallo Stato di stabilire modalità differenti. In seguito alla cessione dei crediti alla S.C.C.I., è stata prevista una convenzione che consente il rimborso mediante provvista contabile al concessionario. La nuova procedura telematica, concordata con concessionari, Ascotributi e Consorzio Nazionale Concessionari, serve a trasmettere il provvedimento di rimborso e ad attivare contestualmente la disponibilità finanziaria. Le modalità restano invariate anche per i ruoli non ceduti.

Tipologie di somme rimborsabili

Sono individuate diverse categorie di somme oggetto di rimborso: contributi previdenziali e assistenziali, somme aggiuntive, interessi di mora e altre somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite; ulteriori somme aggiuntive ex art. 27 D.Lgs. n. 46/1999, non iscritte a ruolo; interessi di dilazione dovuti solo se, a seguito di sgravio o rideterminazione del piano, risultino non dovuti; interessi legali iscritti a ruolo o stabiliti dal giudice; spese esecutive, aggio del 4,65% e altri oneri eventualmente incassati dal concessionario. Il rimborso avviene da parte dell’INPS per le somme riversate e da parte del concessionario per quelle trattenute o non riversate, secondo la titolarità del credito.

Aggio, IVA e provvista contabile

Per i crediti oggetto di cessione i concessionari trattengono l’aggio; per i crediti non ceduti trattengono anche l’IVA sull’aggio. Poiché sulle somme oggetto di sgravio non compete aggio e/o IVA, la provvista contabile messa a disposizione del concessionario è al netto di tali importi. Gli importi relativi ad aggio e IVA sono comunicati tramite gli esiti di riscossione. In caso di rimborso parziale, tali importi vengono ricalcolati.

Comunicazioni al contribuente e documentazione richiesta

Dopo l’invio del provvedimento telematico, il contribuente riceve una nota, inviata tramite procedura centrale e Postel, con indicazione dell’importo iscritto a ruolo, dell’importo dello sgravio, delle voci interessate e del totale da rimborsare al lordo degli aggi. La nota informa anche che il rimborso è stato affidato al concessionario, il quale darà poi notizia della disponibilità della somma presso gli sportelli. Per l’erogazione il concessionario richiede documento di identità per il destinatario, oppure procura, delega autenticata, documento di qualità di erede, documento di rappresentanza della società o decreto di nomina del curatore in caso di fallimento.

Tempistiche e adempimenti del concessionario

Il concessionario dispone di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento e della provvista contabile per completare gli adempimenti. Il termine decorre dal settimo giorno lavorativo successivo alla trasmissione telematica del provvedimento, così da consentire i riscontri tecnici preliminari. L’inosservanza del termine senza giustificato motivo è sanzionabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 112/1999. I tempi tecnici complessivi sono indicati in 67 giorni, di cui 7 per ricezione e presa in carico e 60 per l’esecuzione del rimborso.

Modalità operative in presenza di debiti del contribuente

Prima del rimborso la Sede verifica l’eventuale presenza di motivi ostativi, compresi rimborsi già effettuati e debiti ancora non iscritti a ruolo. Se sussistono ulteriori debiti iscritti a ruolo nella stessa cartella o in altre cartelle, il concessionario effettua la compensazione tra debiti e crediti e rilascia quietanza; solo l’eventuale residuo viene rimborsato. Se i debiti non sono ancora iscritti a ruolo, la Sede deve provvedere all’iscrizione per consentire la compensazione. In caso di sospensioni già inviate al concessionario nelle more del rilascio della procedura, l’operatore deve revocarle prima di trasmettere il rimborso, senza aggravio di interessi.

Flusso telematico, lista somme rimborsabili e lotto provvisorio

I concessionari segnalano, tramite gli esiti di riscossione, le somme che a seguito di sgravio dovrebbero essere restituite; sulla base di tali dati la Sede dispone di una lista delle somme rimborsabili, consultabile anche per codice fiscale. Il rimborso può essere pari o inferiore all’importo proposto dal concessionario, a seconda delle verifiche. Le somme visualizzate sono quelle effettivamente indebite; nei casi di sgravio totale con versamento solo parziale, il rimborso coincide con quanto versato. Dopo le verifiche amministrative, gli importi confluiscono in un lotto provvisorio, eventualmente comprensivo di ulteriori somme aggiuntive, interessi legali su sentenza e interessi di dilazione non dovuti. Il lotto viene sottoposto all’autorizzazione del Dirigente o del Responsabile di processo; se approvato, si emettono il biglietto contabile mod. SC3 e il mod. IP6bis, da trasmettere all’ufficio contabile insieme al dettaglio firmato dei rimborsi.

Esiti di mancato rimborso, scarti e rimborsi già eseguiti

Se il concessionario non riesce a eseguire il rimborso entro i termini, riversa all’Istituto le somme non restituite e comunica analiticamente le ragioni tramite gli esiti di riscossione; nella procedura è consultabile lo "Stato del rimborso". I provvedimenti non andati a buon fine, ad esempio per irreperibilità dell’interessato, potranno essere riemessi quando cessino le cause ostative. In caso di scarto di un provvedimento, la procedura ritrasmette il flusso integrativo; se il problema non è risolvibile rapidamente, il provvedimento confluisce nel primo lotto disponibile. Sono infine considerati i casi in cui alcuni concessionari abbiano già anticipato il rimborso: tali importi vengono segnalati per evitare duplicazioni e il concessionario provvede eventualmente solo al residuo.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione della provvista sono istituiti conti di imputazione provvisoria distinti per tipologia di beneficiario e contribuzione: GPA 51/100, 51/101, 51/102, 51/103, 51/104 e ASR 51/100, 51/102, 51/103, 51/104. Per il recupero dell’aggio e dell’eventuale IVA sull’aggio è istituito il conto GPA 24/101. La scrittura contabile prevede l’utilizzo del biglietto mod. SC3 con imputazione in Dare del conto GPA 10/099 e contropartita sui conti di rimborso e sul conto GPA 24/101 per gli oneri recuperati. I saldi dei conti citati devono essere ripresi nel nuovo esercizio, con riserva di successive istruzioni per la sistemazione definitiva e per i riaccrediti dei concessionari a seguito di rimborsi non eseguiti.

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