Circolare numero 168 del 21-12-2004
SOMMARIO: Con le due Risoluzioni in epigrafe l’Agenzia delle entrate, ha definito rispettivamente il regime fiscale dei beni regalati dall’azienda ai propri dipendenti come incentivo all’acquisto di prodotti aziendali e quello relativo al servizio di controllo sanitario offerto dal datore di lavoro al proprio personale dipendente. Nel primo caso l’Agenzia ha affermato che, ove non sussista alcuno sconto fiscalmente rilevabile sul prezzo pagato dal dipendente per l’acquisto del bene azindale, il valore del premio assegnato a quest’ultimo concorre autonomamente ed interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51 del TUIR (ex art. 48). Per quanto riguarda invece il servizio di check up medicoofferto dal datore di lavoro, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo stesso non costituisce fringe benefit, e quindi è escluso dal reddito di lavoro dipendente, qualora sia organizzato nel rispetto di quanto disposto dagli artt.51, comma 2, lett. f), e 100 del T.U.I.R..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga due chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR: i beni/regali concessi ai dipendenti come incentivo all’acquisto di beni aziendali e il trattamento fiscale dei servizi di check up medico offerti dal datore di lavoro tramite strutture esterne convenzionate. Viene precisato quando tali utilità costituiscono reddito imponibile, come si determina il valore imponibile e quali condizioni consentono l’esclusione dalla tassazione per opere e servizi di assistenza sanitaria. Le indicazioni sono richiamate anche ai fini contributivi, in assenza di deroghe specifiche.
Chiarimenti sul reddito di lavoro dipendente per premi in beni e check up medici
Reddito di lavoro dipendente: premi in beni e check up medici
La circolare richiama due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono il trattamento fiscale, ai fini del reddito di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR, di alcune utilità concesse dal datore di lavoro ai dipendenti. I principi enunciati rilevano anche sul piano contributivo, in quanto l’impostazione fiscale viene estesa alla base imponibile prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997.
Regime dei beni regalati ai dipendenti come incentivo all’acquisto
Nel primo caso viene esaminata la cessione gratuita di un bene al dipendente quale incentivo all’acquisto di un bene aziendale. La fattispecie viene ricondotta dall’Agenzia alle operazioni a premio disciplinate dal D.P.R. n. 430/2001, con conseguente rilevanza del premio ai fini del reddito di lavoro dipendente.
Ai fini della valorizzazione fiscale occorre distinguere:
- in via generale, per beni e servizi, il riferimento è il valore normale ex art. 9, comma 3, TUIR, cioè il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari in libera concorrenza, nello stesso stadio di commercializzazione e nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquistati o prestati;
- per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, si applica la regola speciale dell’art. 51, comma 3, TUIR, che valorizza il bene in base al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista.
Se il dipendente corrisponde un prezzo, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra il valore normale e quanto versato. Nel caso esaminato dall’Agenzia, poiché il prezzo pagato per l’autovettura era superiore al prezzo medio praticato al grossista, non si configurava alcuno sconto fiscalmente rilevante; pertanto, solo il bene regalato al dipendente assumeva natura di reddito imponibile. Resta ferma la soglia generale di € 258,23 annui prevista dall’art. 51, comma 3, TUIR per la concorrenza al reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati.
Servizio di check up medico offerto dal datore di lavoro
Nel secondo caso viene affrontato il trattamento fiscale del servizio di controllo medico (check up) organizzato per alcune categorie di dipendenti, tramite strutture sanitarie esterne convenzionate. L’Agenzia chiarisce che la disciplina rilevante è quella dell’art. 51, comma 2, lett. f), TUIR, in combinato con l’art. 100 TUIR, che consente di individuare la nozione di "opere e servizi".
L’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente opera solo quando ricorrono congiuntamente tre condizioni:
- le opere o i servizi sono messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o di culto;
- la spesa è sostenuta liberamente dal datore di lavoro e non deriva da un obbligo contrattuale.
L’Agenzia precisa inoltre che l’agevolazione spetta anche se le prestazioni sono erogate tramite strutture esterne all’azienda, purché restino rispettati i requisiti indicati. Al contrario, se il datore di lavoro eroga denaro ai dipendenti in relazione a tali opere o servizi, tali somme non rientrano nell’esclusione dell’art. 51, comma 2, lett. f), e devono essere integralmente assoggettate a tassazione.
Ricadute operative
In termini operativi, la circolare conferma che:
- i premi in natura collegati a iniziative promozionali o di incentivo possono generare reddito di lavoro dipendente;
- la quantificazione del fringe benefit dipende dalla natura del bene e dal criterio di valorizzazione previsto dal TUIR;
- i servizi sanitari organizzati dal datore di lavoro possono restare esclusi dal reddito solo se configurano vere opere o servizi messi a disposizione collettivamente e senza vincoli contrattuali;
- ogni erogazione monetaria sostitutiva o collegata in modo diretto a tali servizi, se non ricompresa nella disciplina agevolativa, è imponibile integralmente.
Punti principali
Valenza anche contributiva dei chiarimenti
I chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate nelle Risoluzioni n. 202/E del 29 ottobre 2003 e n. 34 del 10 marzo 2004 in materia di reddito di lavoro dipendente trovano applicazione anche ai fini della base imponibile contributiva, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, non essendo prevista una deroga specifica.
Beni regalati ai dipendenti come incentivo all’acquisto
Nel caso di cessione gratuita di beni ai dipendenti per incentivare l’acquisto di un bene aziendale, l’Agenzia qualifica l’operazione come operazione a premio disciplinata dal D.P.R. n. 430/2001. I premi corrisposti ai dipendenti concorrono quindi a formare reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 TUIR.
Criteri di determinazione del valore imponibile
Per i beni e servizi resi al dipendente si applicano, in via generale, i criteri del valore normale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR. Per i beni prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti, l’art. 51, comma 3, TUIR prevede invece il riferimento al prezzo mediamente praticato dall’azienda nelle cessioni al grossista. Se il dipendente paga un corrispettivo, l’imponibile è dato dalla differenza tra valore normale e somme versate; se il corrispettivo è superiore al prezzo medio del grossista, non vi è sconto fiscalmente rilevante e imponibile è solo il bene omaggio.
Soglia di non imponibilità per i fringe benefit
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati concorre al reddito solo se, nel periodo d’imposta, supera complessivamente € 258,23, secondo la regola generale dell’art. 51, comma 3, TUIR.
Check up medico presso strutture esterne
Per i servizi di check up offerti a categorie di dipendenti tramite strutture mediche esterne convenzionate, l’Agenzia richiama il combinato disposto dell’art. 51, comma 2, lett. f), e dell’art. 100 TUIR. L’esclusione dal reddito opera se le opere e i servizi sono messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti, perseguono finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto, e sono sostenuti volontariamente dal datore di lavoro, senza obbligo contrattuale.
Effetti fiscali di rimborsi o somme in denaro
L’esenzione si applica anche quando il servizio sia reso tramite strutture esterne all’azienda, purché ricorrano i requisiti indicati. Diversamente, eventuali somme di denaro corrisposte ai dipendenti in relazione a tali opere o servizi non rientrano nell’art. 51, comma 2, lett. f), e devono essere integralmente tassate come reddito di lavoro dipendente.
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