Circolare numero 164 del 21-12-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quando i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti sono soggetti a contribuzione nella Gestione separata INPS. Dopo aver richiamato la disciplina fiscale e contributiva, precisa che l’imponibilità segue, in linea generale, i criteri validi ai fini Irpef e che, nel nuovo quadro normativo, i compensi sono imponibili se l’attività è svolta in Italia o se il committente è italiano. Restano però prevalenti le eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni e, per i rapporti non ancora definiti, le indicazioni si applicano anche agli anni 2001 e seguenti, con abrogazione di precedenti istruzioni incompatibili.
Gestione separata INPS per soggetti non residenti
Gestione separata INPS e soggetti non residenti
La circolare fornisce chiarimenti sull’obbligo contributivo alla Gestione separata per i compensi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti. Il documento ricostruisce il rapporto tra disciplina fiscale e previdenziale, individua i criteri di imponibilità e richiama il possibile prevalere delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Quadro normativo di riferimento
La base normativa è individuata nell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che assoggetta alla Gestione separata i percettori di redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come definiti dal TUIR. Il successivo comma 29 stabilisce che il contributo previdenziale si applica sul reddito determinato secondo i criteri dell’IRPEF, sulla base della dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi.
La circolare richiama inoltre il decreto ministeriale n. 281/1996, che all’articolo 1 prevedeva l’applicazione del contributo sull’ammontare del compenso determinato ai sensi dell’articolo 50, comma 8, del TUIR, e agli articoli 4 e 5 imponeva ai committenti l’invio all’INPS della copia dei modelli 770 o di certificazione equivalente.
Evoluzione della disciplina dei redditi di collaborazione
Il documento precisa che, fino al 31 dicembre 2000, la materia era regolata dall’articolo 20 del TUIR, il quale considerava prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo dei non residenti quando derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Poiché fino a quella data i redditi da collaborazione coordinata e continuativa erano qualificati come redditi di lavoro autonomo, anche sul piano contributivo operava il principio della territorialità.
La legge n. 342/2000 ha successivamente modificato il quadro normativo, qualificando i redditi di collaborazione coordinata e continuativa come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e inserendoli, tramite integrazione dell’articolo 20 del TUIR, tra i redditi comunque considerati prodotti in Italia se corrisposti da:
- Stato italiano;
- soggetti residenti nello Stato italiano;
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti.
Criterio di imponibilità contributiva per i non residenti
Nel nuovo contesto normativo, l’INPS afferma che i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti sono imponibili ai fini contributivi quando l’attività è svolta in Italia oppure quando il committente è italiano.
Il principio è espresso come conseguenza del rinvio, per la contribuzione, ai criteri fiscali applicabili al medesimo reddito. La circolare sottolinea quindi che l’obbligo contributivo non dipende solo dalla residenza del percettore, ma dalla localizzazione dell’attività o del committente secondo i criteri fiscali richiamati dal TUIR.
Incidenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni
La circolare chiarisce che tali principi operano solo in assenza di una diversa disciplina convenzionale tra Italia e Stato estero, ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 342/2000, che fa salve le disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
In sintesi, con riferimento alle convenzioni secondo lo schema OCSE:
- per i lavoratori autonomi, l’imposizione avviene nello Stato di residenza del lavoratore estero, salvo che egli disponga abitualmente di una base fissa in Italia, ai sensi dell’articolo 14;
- per gli amministratori, l’imposizione avviene nello Stato di residenza della società presso la quale il lavoratore esercita le funzioni, ai sensi dell’articolo 16.
Per le figure già definite come collaborazioni “atipiche” e, in generale, per le collaborazioni a progetto, non previste espressamente dalle convenzioni richiamate, la circolare ritiene applicabile la disciplina del lavoro dipendente, con assoggettamento contributivo, in linea di massima, nello Stato in cui l’attività è svolta, ai sensi dell’articolo 15.
Richiamo al regolamento comunitario
Viene inoltre richiamato il regolamento della Comunità economica europea del 2 dicembre 1996, n. 118/97, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale. Anche tale fonte conferma il principio per cui, sia per i lavoratori autonomi sia per quelli dipendenti, la legislazione applicabile è, in linea generale e salvo specifiche eccezioni, quella dello Stato nel quale è esercitata l’attività.
Decorrenza applicativa e abrogazione di precedenti istruzioni
L’INPS precisa che le indicazioni della circolare devono essere applicate anche ai rapporti non ancora definiti relativi agli anni 2001 e seguenti. Ciò in ragione delle modifiche introdotte dall’articolo 34 della legge n. 342/2000 e delle determinazioni assunte dal Comitato amministratore della Gestione separata con ordine del giorno del 1° dicembre 2003.
Infine, viene espressamente abrogato il punto 1.2 della circolare 12 giugno 1996, n. 124, nella parte incompatibile con i nuovi chiarimenti forniti.
Punti principali
Oggetto e finalità del chiarimento
La circolare risponde ai quesiti sull’obbligo contributivo alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con particolare riferimento ai collaboratori non residenti che percepiscono redditi da collaborazione coordinata e continuativa.
Collegamento tra disciplina contributiva e disciplina fiscale
L’INPS richiama il principio secondo cui i soggetti tenuti alla Gestione separata e la base imponibile contributiva sono individuati con riferimento ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa come definiti dal TUIR. Il contributo si applica sul reddito determinato con i criteri fiscali e risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi.
Evoluzione normativa dei redditi di collaborazione
Per i periodi anteriori al 31 dicembre 2000, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa erano qualificati come redditi di lavoro autonomo; per i non residenti valeva quindi il principio di territorialità. La legge n. 342/2000 ha poi ricondotto tali compensi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ha modificato i criteri di territorialità del TUIR.
Criterio di imponibilità per i non residenti
Nel nuovo assetto normativo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa percepiti da soggetti non residenti sono imponibili ai fini contributivi se l’attività è svolta in Italia oppure se il committente è italiano.
Rilevanza delle convenzioni internazionali
Le regole interne operano salvo diversa disciplina contenuta nelle convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato estero. La circolare richiama, in sintesi, i criteri delle convenzioni OCSE: per i lavoratori autonomi l’imposizione è nello Stato di residenza salvo base fissa in Italia; per gli amministratori vale lo Stato di residenza della società presso cui svolgono l’incarico; per le collaborazioni atipiche e, in generale, per le collaborazioni a progetto, si applica in linea di massima la disciplina del lavoro dipendente e quindi l’imposizione nello Stato in cui l’attività è svolta.
Richiamo al diritto comunitario
Viene richiamato anche il regolamento CEE n. 118/97 del 2 dicembre 1996, che per lavoratori autonomi e dipendenti prevede, in linea generale e salvo eccezioni, l’applicazione della legislazione dello Stato in cui l’attività è esercitata.
Decorrenza e abrogazioni
Le disposizioni devono essere applicate anche ai rapporti non ancora definiti relativi agli anni 2001 e seguenti, in considerazione delle modifiche introdotte dall’articolo 34 della legge n. 342/2000 e delle determinazioni del Comitato amministratore della Gestione separata del 1° dicembre 2003. È abrogato il punto 1.2 della circolare n. 124 del 12 giugno 1996.
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