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Circolare

Circolare numero 167 del 21-12-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che dal 1° gennaio 2001 non è più dovuto il contributo di solidarietà a carico del lavoratore previsto dal D.Lgs. n. 579/1995 per la parte di retribuzione destinata alla previdenza complementare. Precisa inoltre che le erogazioni di secondo livello, se destinate ai trattamenti pensionistici complementari, restano comunque soggette al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n. 314/1997, con indicazioni operative per il recupero dei contributi e l’utilizzo dei codici DM10/2. Sono infine indicati i termini per le sistemazioni contributive e l’abrogazione/sostituzione delle precedenti prassi applicative.

Assoggettamento a contribuzione di solidarietà di somme versate alla previdenza complementare: chiarimenti INPS

Assoggettamento a contribuzione di solidarietà di somme versate alla previdenza complementare: chiarimenti

La circolare fornisce chiarimenti sul trattamento contributivo di somme destinate alla previdenza complementare, in particolare con riguardo al contributo di solidarietà previsto in precedenti discipline e alle erogazioni derivanti da contratti collettivi aziendali o di secondo livello. L’Istituto recepisce l’orientamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e aggiorna conseguentemente le istruzioni operative.

Cessazione del contributo di solidarietà a carico del lavoratore

Il primo chiarimento riguarda il contributo di solidarietà del 2% previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 579/1995, posto a carico del lavoratore sulla parte di retribuzione eccedente il massimale annuo della base contributiva e pensionabile destinata al finanziamento dei fondi pensione.

Secondo il Ministero del Lavoro, tale previsione, pur non essendo stata espressamente abrogata, non è più concretamente applicabile. Le ragioni indicate sono due:

  • non è più individuabile la base imponibile su cui calcolare il contributo nei termini originariamente previsti;
  • è venuta meno la disciplina fiscale derogatoria che costituiva il presupposto del prelievo.

Per effetto di ciò, dal 1° gennaio 2001 il contributo non è più dovuto. La circolare precisa inoltre che cessano le relative istruzioni di prassi già contenute nella circolare INPS n. 177 del 7 settembre 1996.

Contribuzione di solidarietà sulle erogazioni di secondo livello

La seconda parte della circolare riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello disciplinate dall’art. 2 del D.L. n. 67/1997, convertito nella legge n. 135/1997, poi riprodotto nell’art. 6, comma 4, lettera e), del D.Lgs. n. 314/1997.

Tali erogazioni, quando abbiano determinate caratteristiche di incertezza nella corresponsione o nell’ammontare e siano correlate a incrementi di produttività, qualità e altri indicatori di competitività, sono escluse dalla base imponibile contributiva entro il limite del 3% della retribuzione imponibile percepita nell’anno solare dai lavoratori interessati. Su di esse è previsto un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

Destinazione alla previdenza complementare

La circolare chiarisce che, se le erogazioni di secondo livello sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari, esse restano comunque soggette allo specifico contributo di solidarietà del 10% previsto dall’art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n. 314/1997, sempre a carico del datore di lavoro.

Ne deriva il seguente assetto applicativo:

  • sulle erogazioni direttamente corrisposte ai lavoratori, il datore di lavoro versa il contributo di solidarietà del 10% ex art. 2, comma 3, del D.L. n. 67/1997;
  • se le erogazioni sono destinate al finanziamento di trattamenti pensionistici complementari, il datore di lavoro versa comunque il contributo del 10% sull’intero accantonamento secondo il richiamo operato dall’art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n. 314/1997;
  • in caso di destinazione solo parziale alla previdenza complementare, il contributo si applica sulla quota corrisposta ai lavoratori e sulla quota accantonata, secondo la rispettiva disciplina.

La circolare precisa che il regime contributivo così delineato trova applicazione nei limiti dell’ordinaria prescrizione.

Modalità operative e codici DM10/2

Per il recupero del contributo di solidarietà del 2% non più dovuto, i datori di lavoro devono:

  • determinare l’ammontare del contributo versato;
  • esporre il relativo importo nel quadro D del DM10/2.

A tal fine sono istituiti i codici:

  • L921, per la generalità dei lavoratori;
  • L922, per i dirigenti iscritti INPDAI alla data del 31.12.2002.

Tali codici hanno entrambi il significato di "rec. contr. ex art. 1, c. 2 D.lgs. 579/1995".

Contributo a carico del datore di lavoro sugli accantonamenti alla previdenza complementare

Per il contributo di solidarietà dovuto dal datore di lavoro sull’intero accantonamento destinato alla previdenza complementare devono essere utilizzati i codici:

  • M900, per la generalità dei lavoratori;
  • M940, per i dirigenti iscritti INPDAI alla data del 31.12.2002.

La circolare specifica che viene meno la precedente distinzione tra i codici M900, M920 e/o M941.

Versamenti relativi alle erogazioni di secondo livello: periodi pregressi e correnti

Per il versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle quote di erogazioni di secondo livello destinate alla previdenza complementare, la circolare distingue tra periodi pregressi e periodi correnti.

Per i periodi pregressi, i datori di lavoro devono utilizzare i codici:

  • M917, per la generalità dei lavoratori;
  • M918, per i dirigenti iscritti INPDAI alla data del 31.12.2002.

Tali importi devono essere esposti nei quadri B-C del DM10/2 con il significato di "ctr. arretrati art. 9-bis L. 166/91".

Per i periodi correnti, invece, devono essere impiegati i codici già previsti per il contributo sugli accantonamenti alla previdenza complementare, cioè M900 e M940.

Dati da indicare nel DM10/2

Nella sistemazione dei periodi pregressi la circolare prescrive di indicare anche:

  • il numero dei dipendenti;
  • nella casella "retribuzioni", le somme costituenti la base imponibile.

Non deve essere compilata la casella "numero giornate".

Termine per l’adeguamento

Le operazioni di sistemazione indicate nella circolare devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare.

Punti principali

Cessazione del contributo di solidarietà a carico del lavoratore

Dal 1° gennaio 2001 non trova più applicazione il contributo di solidarietà del 2% previsto dall’art. 1, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 579/1995. Il Ministero del Lavoro ha ritenuto che la norma non sia più concretamente applicabile per il venir meno della base imponibile originaria e della disciplina fiscale derogatoria che ne costituiva il presupposto. Conseguentemente cessano anche le relative istruzioni di prassi richiamate dalla circolare INPS n. 177/1996.

Contributo di solidarietà sulle erogazioni di secondo livello e previdenza complementare

Per le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, la circolare conferma che, se destinate a trattamenti pensionistici complementari, esse sono comunque soggette al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n. 314/1997. Questo vale anche se una parte delle erogazioni è soltanto parzialmente destinata alla previdenza complementare: il contributo si applica sulla quota accantonata, mentre sulla parte corrisposta direttamente ai lavoratori resta dovuto il contributo ex art. 2, comma 3, del D.L. n. 67/1997.

Regime contributivo in caso di destinazione totale o parziale

La circolare distingue tre ipotesi: erogazioni corrisposte direttamente ai lavoratori, per le quali il datore di lavoro versa il contributo del 10% ex art. 2, comma 3, del D.L. n. 67/1997; erogazioni integralmente destinate alla previdenza complementare, per le quali è dovuto l’ulteriore contributo del 10% ex art. 6, comma 4, lettera f), del D.Lgs. n. 314/1997; erogazioni solo parzialmente destinate alla previdenza complementare, nelle quali coesistono i due regimi contributivi sulla rispettiva quota di competenza. La disciplina, secondo la circolare, si applica nei limiti dell’ordinaria prescrizione.

Modalità operative per il recupero del contributo non più dovuto

Per il recupero del contributo di solidarietà del 2% non più dovuto, i datori di lavoro devono determinare l’importo versato ed esporlo nel quadro D del DM10/2 con i nuovi codici L921 per la generalità dei lavoratori e L922 per i dirigenti iscritti INPDAI alla data del 31.12.2002. Tali codici sostituiscono quelli soppressi M921 e M942, utilizzati in precedenza per il versamento del medesimo contributo.

Codici contributivi per il contributo a carico del datore di lavoro

Per il contributo di solidarietà dovuto dal datore di lavoro sull’intero accantonamento destinato alla previdenza complementare continuano a essere utilizzati i codici M900 per la generalità dei lavoratori e M940 per i dirigenti iscritti INPDAI alla data del 31.12.2002. La circolare evidenzia che viene meno la precedente distinzione tra codici M900, M920 e/o M941.

Codici per periodi pregressi e periodi correnti sulle erogazioni di secondo livello

Per il versamento del contributo di solidarietà del 10% sulle quote di erogazioni di secondo livello destinate alla previdenza complementare, relativamente ai periodi pregressi, i datori di lavoro devono utilizzare i codici M917 per la generalità dei lavoratori e M918 per i dirigenti iscritti INPDAI alla data del 31.12.2002, da esporre nei quadri B-C del DM10/2 come "ctr. arretrati art. 9-bis L. 166/91". Per i periodi correnti, il contributo va invece versato con i codici M900 e M940.

Adempimenti dichiarativi e dati da indicare

Nelle sistemazioni relative ai periodi pregressi devono essere riportati anche il numero dei dipendenti e, nella casella "retribuzioni", le somme che costituiscono la base imponibile. Non deve essere indicato alcun dato nella casella "numero giornate".

Termine per le sistemazioni contributive

Le operazioni di sistemazione contributiva descritte dalla circolare devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

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