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Sentenza

Sentenza del 06/02/2017 n. 331 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Agevolazioni ed esenzioni - Esenzione per l'Accademia Nazionale dei Lincei - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Siena aveva emesso un avviso di accertamento per il recupero di 93.334,00 euro a titolo di ICI 2011, oltre 5.936,00 euro di interessi e sanzioni pari all'imposta, relativamente a un immobile di proprietà dell'Accademia concesso in locazione e adibito ad albergo. L'Accademia ha contestato la debenza dell'imposta invocando l'art. 3, comma 1, del D.L.L. 28 settembre 1944, n. 359, che stabilisce l'esenzione dell'ente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa. Il Comune sosteneva invece che tale agevolazione fosse stata superata dal riordino del sistema tributario e che l'immobile, essendo produttivo di reddito e destinato ad attività commerciale, non rientrasse nelle esenzioni previste dalla disciplina ICI.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso dell'Accademia. In appello, il Collegio ha riformato la decisione, ritenendo ancora vigente l'esenzione soggettiva prevista dal D.L.L. n. 359/1944. Secondo la sentenza, la norma speciale prevale sulla disciplina generale e la sua soppressione avrebbe richiesto una specifica disposizione abrogativa, mai intervenuta. Le successive norme di riordino e di salvaguardia legislativa hanno, anzi, confermato la permanenza della disciplina. È stata quindi dichiarata l'illegittimità dell'avviso di accertamento e il Comune di Siena è stato condannato a rifondere all'Accademia le spese del grado d'appello, liquidate in 9.310,00 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L.L. 28 settembre 1944, n. 359, art. 3, comma 1

    L'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa

    La disposizione attribuisce all'Accademia Nazionale dei Lincei un'esenzione tributaria soggettiva, generale e tendenzialmente permanente, applicabile anche alle imposte future, salvo una specifica deroga legislativa.

  • Legge 9 ottobre 1971, n. 825

    Il Comune ne invocava il riordino del sistema tributario per sostenere il superamento delle agevolazioni previgenti; il Collegio ha escluso che tale legge avesse abrogato specificamente l'esenzione dell'Accademia.

  • Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 17

    La disposizione è stata valorizzata come conferma della permanenza in vigore delle disposizioni tributarie previgenti, tra cui l'esenzione riconosciuta all'Accademia.

  • D.L. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1

    Il decreto, nell'individuare le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 indispensabili da mantenere in vigore, include il D.L.L. n. 359/1944, fornendo un ulteriore elemento a sostegno della perdurante efficacia dell'esenzione.

  • D.L. 200/2008

    La sentenza rileva che non risultava una specifica abrogazione degli articoli del D.L.L. n. 359/1944 contenenti l'agevolazione.

  • Disciplina ICI

    La disciplina generale dell'ICI, comprese le regole su presupposti, soggetti, base imponibile ed esenzioni, non è stata ritenuta idonea a derogare implicitamente all'esenzione speciale riconosciuta all'Accademia.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale riconosce a un ente un'esenzione espressa da ogni imposta presente e futura, una disciplina tributaria generale successiva non è normalmente sufficiente ad abrogarla implicitamente.
  • Per eliminare un'esenzione soggettiva speciale occorre, in linea generale, una disposizione legislativa specifica e inequivoca che preveda la soppressione del beneficio nei confronti dell'ente interessato.
  • La natura commerciale o produttiva di reddito dell'immobile può essere irrilevante se l'esenzione deriva direttamente dallo status soggettivo dell'ente e non dalla destinazione concreta del bene.
  • Le norme di ricognizione o di salvaguardia delle disposizioni anteriori possono costituire un elemento interpretativo importante per verificare se una vecchia agevolazione sia ancora vigente.
  • La decisione riguarda specificamente l'Accademia Nazionale dei Lincei e non consente di estendere automaticamente l'esenzione ad altri enti privi di una norma speciale analoga; inoltre, l'orientamento giurisprudenziale può essere non uniforme e va verificato rispetto alla normativa e alla giurisprudenza più recenti.

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