Circolare Inail n. 14 del 25 marzo 2016
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma integralmente la disciplina generale dell’infortunio in itinere e chiarisce l’effetto della legge n. 221/2015, che considera sempre necessitato l’uso del velocipede. Viene quindi superato il precedente discrimine tra strada aperta al traffico e percorso protetto: l’infortunio in bicicletta è indennizzabile, se ricorrono tutti i presupposti generali dell’infortunio in itinere. Restano fermi i criteri su normalità del percorso, interruzioni e deviazioni, uso necessitato degli altri mezzi privati e esclusione della tutela nei casi di rischio elettivo o comportamenti abnormi del lavoratore. Le disposizioni valgono anche per le pratiche in istruttoria e per i contenziosi non definiti.
Linee guida sugli infortuni in itinere con uso del velocipede
Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede
La circolare riepiloga la disciplina dell’infortunio in itinere e ne aggiorna l’applicazione alla luce dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 221/2015, che ha qualificato l’uso del velocipede come sempre necessitato. L’intervento normativo supera il precedente criterio distintivo tra percorso su strada aperta al traffico e percorso protetto, ma non incide sui presupposti generali della tutela assicurativa.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama le principali fonti applicabili: il d.P.R. n. 1124/1965, artt. 2 e 210; le linee guida del 4 maggio 1998; il d.lgs. n. 38/2000, art. 12; le istruzioni operative del 15 marzo 2000; la nota del 7 novembre 2011 sull’uso della bicicletta; e la legge n. 221/2015, art. 5, commi 4 e 5. Il riferimento centrale resta l’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, che disciplina l’infortunio occorso durante il normale percorso casa-lavoro.
Effetto della legge n. 221/2015 sull’uso del velocipede
La novità più rilevante consiste nell’inserimento, nel testo unico assicurativo, della previsione secondo cui l’uso del velocipede deve sempre intendersi necessitato. La circolare chiarisce che, per gli infortuni verificatisi in bicicletta, non è più necessario verificare se il mezzo sia stato usato per assenza o insufficienza dei trasporti pubblici, né distinguere in base al tratto di strada percorso. In presenza degli altri requisiti dell’infortunio in itinere, l’evento è quindi indennizzabile.
Disciplina generale dell’infortunio in itinere
L’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 continua a richiedere che l’infortunio avvenga durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e lavoro. La circolare ribadisce che il tragitto deve essere funzionale all’attività lavorativa e compiuto in orari congrui rispetto al lavoro, così da escludere che il lavoratore disponga di una scelta libera sia sul percorso sia sull’orario.
Il percorso rilevante è quello normalmente seguito dal lavoratore, anche se non coincide con quello più breve in senso assoluto, purché sia giustificato da ragioni concrete di viabilità, come un traffico più scorrevole. In tale prospettiva, anche un percorso più lungo per raggiungere una pista ciclabile può essere coperto dalla tutela, se il tragitto è coerente con le esigenze lavorative e gli orari di lavoro.
Interruzioni, deviazioni e brevi soste
La circolare conferma che la tutela non opera quando il percorso casa-lavoro subisce interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. Restano invece irrilevanti le brevi soste che non introducono un rischio diverso da quello normalmente connesso al percorso, poiché non interrompono il nesso causale tra lavoro e infortunio.
Uso del mezzo privato diverso dal velocipede
Per le altre tipologie di mezzi privati, la disciplina resta invariata. Quando il tragitto può essere compiuto a piedi o con mezzi pubblici, il mezzo privato è tutelato solo se il suo uso risulti necessitato. Tale necessità ricorre, ad esempio, in caso di assenza di collegamenti pubblici, mancata copertura dell’intero percorso, incompatibilità tra orari dei mezzi e orario di lavoro oppure quando l’attesa del mezzo pubblico comporti un’eccessiva protrazione dell’assenza del lavoratore dalla famiglia.
La valutazione deve essere svolta caso per caso secondo criteri di ragionevolezza, tenendo conto di tre profili principali:
- il nesso eziologico tra percorso e evento, che impone che il tragitto sia quello normale per recarsi al lavoro e rientrare a casa;
- il nesso causale, anche solo occasionale, tra itinerario e attività lavorativa, che esclude i percorsi seguiti per ragioni personali o in orari non riconducibili al lavoro;
- la necessità del mezzo privato, da apprezzare in relazione a orari, disponibilità e adeguatezza dei servizi pubblici e alla distanza percorribile a piedi.
La circolare richiama anche i criteri elaborati in precedenza: in linea generale, il mezzo privato può considerarsi ragionevole quando il tratto a piedi supera 1 km per singolo segmento o quando le attese complessive per i mezzi pubblici superano un’ora; analogamente è rilevante un risparmio di tempo superiore a un’ora, purché regolare e oggettivamente riscontrabile.
Colpa del lavoratore e rischio elettivo
La mera colpa del lavoratore non elimina la tutela, anche quando sia esclusiva nella causazione del sinistro, salvo che la condotta presenti caratteri di abnormità tali da trasformarsi in rischio elettivo. La circolare si conforma all’orientamento della Cassazione, secondo cui il comportamento del lavoratore interrompe il nesso causale solo quando sia esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo o alle direttive ricevute.
Viene quindi ribadito che alcune condotte colpose o imprudenti non bastano, da sole, a escludere l’indennizzabilità. L’esclusione opera invece quando la condotta del lavoratore, esaminata nelle circostanze concrete, rappresenti una scelta arbitraria che determina un rischio diverso da quello tutelato. Sono indicati, a titolo esemplificativo, l’imbocco di una strada interdetta al velocipede o la guida in stato di ubriachezza.
Ambito di efficacia
Le nuove indicazioni si applicano ai casi futuri, ma anche alle pratiche ancora in istruttoria e ai contenziosi amministrativi o giudiziari pendenti, purché non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato. La circolare, dunque, ha una portata applicativa ampia e immediata anche per le situazioni non ancora stabilizzate.
Punti principali
Novità normativa sul velocipede
La legge n. 221/2015 ha inserito nel d.P.R. n. 1124/1965 la previsione secondo cui l’uso del velocipede, ai sensi dell’art. 50 del Codice della strada, deve intendersi sempre necessitato. Ne deriva che l’infortunio in itinere occorso in bicicletta è sempre indennizzabile, purché sussistano gli altri requisiti legali dell’infortunio in itinere.
Conferma della disciplina generale dell’infortunio in itinere
La circolare ribadisce che resta pienamente valida la disciplina dell’art. 12 del d.lgs. n. 38/2000: tutela per l’infortunio avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro. Per gli altri mezzi privati, continua a valere la valutazione caso per caso del carattere necessitato dell’uso.
Normalità del percorso e deviazioni
Il percorso deve essere quello normalmente seguito dal lavoratore, anche se non è il più breve, purché giustificato dalla concreta viabilità e compiuto per esigenze lavorative in orari coerenti con quelli di lavoro. Le interruzioni e deviazioni non necessitate escludono la tutela; le brevi soste che non espongono a un rischio diverso non interrompono invece il nesso causale e non impediscono l’indennizzo.
Uso del mezzo privato e criteri di ragionevolezza
Quando il tragitto può essere percorso a piedi o con mezzi pubblici, il mezzo privato è tutelato solo se necessitato. La necessità ricorre, ad esempio, in mancanza di mezzi pubblici, in assenza di coincidenza tra orari dei mezzi e orario di lavoro o quando l’uso del mezzo pubblico comporterebbe un’assenza eccessiva dalla famiglia. La valutazione va fatta con criteri di ragionevolezza, considerando distanza, tempi di attesa e risparmio di tempo oggettivamente riscontrabile.
Rischio elettivo, colpa del lavoratore e limiti della tutela
La semplice colpa del lavoratore non esclude l’indennizzabilità, salvo che il comportamento sia così abnorme da integrare rischio elettivo. La circolare richiama la giurisprudenza della Cassazione e chiarisce che restano esclusi i casi in cui la condotta del lavoratore, per esorbitanza, atipicità o eccezionalità, interrompe il nesso causale. Esempi richiamati sono l’uso della bicicletta in strada vietata o la guida in stato di ubriachezza.
Efficacia temporale
Le disposizioni si applicano ai casi futuri, alle fattispecie ancora in istruttoria e ai procedimenti con controversie amministrative o giudiziarie pendenti, purché non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato.
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