Circolare Inail n. 13 del 24 marzo 2016
Attuazione dell’art.1, comma 292, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare attua l’art. 1, comma 292, della legge n. 208/2015, che consente agli eredi dei soggetti deceduti nel corso del 2015 per mesotelioma non professionale di ottenere la prestazione una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto anche se il de cuius non aveva presentato domanda in vita. Vengono indicati soggetti aventi diritto, importo della prestazione, modalità e termini di presentazione dell’istanza, documentazione necessaria e copertura finanziaria. Restano invece ferme le regole già vigenti per i decessi avvenuti nel 2016 e nel 2017, secondo la precedente circolare n. 76/2015 e la nota operativa n. 11293/2015.
Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale
Attuazione dell’art. 1, comma 292, legge n. 208/2015: prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’erogazione della prestazione una tantum del Fondo per le vittime dell’amianto agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso del 2015. L’intervento si inserisce nel quadro normativo già delineato dalla legge n. 244/2007, dal decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30, dalla legge n. 190/2014, dal decreto interministeriale 4 settembre 2015 e dalla circolare n. 76/2015.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’art. 1, comma 292, della legge di stabilità 2016 prevede che le prestazioni assistenziali di cui all’art. 1, comma 116, della legge n. 190/2014, in favore dei malati di mesotelioma da esposizione familiare o ambientale, possano essere erogate agli eredi qualora il soggetto sia deceduto nel corso dell’anno 2015. Per tale annualità, gli eredi possono accedere al beneficio indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia esercitato in vita il diritto alla prestazione.
Resta invece fermo che, per i decessi avvenuti nel 2016 e nel 2017, continuano ad applicarsi le modalità già indicate nella circolare n. 76/2015 e nella nota operativa n. 11293 del 23 novembre 2015. In tali casi, per l’accesso al beneficio, le informazioni necessarie devono fare riferimento anche alla scheda di morte ISTAT.
Misura della prestazione e riparto
La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro, come previsto dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015. L’importo è riconosciuto nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2015 e deve essere attribuito unitariamente al nucleo degli eredi del soggetto deceduto per mesotelioma non professionale, con successiva ripartizione tra gli aventi diritto su loro istanza.
Presentazione della domanda
Per ottenere la prestazione, l’istanza deve essere presentata alla Sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio oppure trasmessa a mezzo raccomandata A/R. Deve essere utilizzata la modulistica allegata alla circolare, ossia il Mod. 190/E.
La domanda deve essere presentata dagli eredi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Per le richieste già pervenute alle Unità territoriali dopo la legge di stabilità 2015 e prima della circolare, è richiesto l’integrazione della documentazione e delle informazioni mediante lo specifico atto istruttorio allegato, il Mod. 191/E.
Contenuto dell’istanza e documentazione richiesta
L’istanza deve essere presentata da uno solo degli eredi, deve contenere l’indicazione di tutti i beneficiari e la relativa delega. L’avente diritto deve autocertificare, sotto la propria responsabilità, i propri dati anagrafici, lo status di erede del soggetto deceduto, i periodi di residenza in Italia del de cuius e gli elementi necessari a comprovare l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.
Alla domanda devono essere allegati:
- la scheda di morte ISTAT;
- il certificato medico in originale che attesti che il soggetto deceduto è stato affetto da mesotelioma;
- l’indicazione della data della prima diagnosi, necessaria per verificare la compatibilità dei periodi di esposizione con l’insorgenza della patologia.
Il certificato medico deve essere rilasciato da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, compresi gli IRCCS, e deve essere prodotto in originale all’Istituto.
Copertura finanziaria
La spesa connessa alle prestazioni trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo, entro il limite delle somme individuate dal decreto interministeriale richiamato e destinate alle prestazioni per l’anno 2015, pari a 17.919.480,00 euro.
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama, a supporto dell’istruzione operativa, le seguenti fonti:
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi 241-246;
- decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30;
- circolare n. 32 del 5 maggio 2011;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 116;
- decreto interministeriale 4 settembre 2015;
- circolare n. 76 del 6 novembre 2015;
- legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 292.
La circolare, dunque, chiarisce in modo specifico la deroga introdotta per il 2015 a favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale, definendo termini, documentazione e modalità di accesso alla prestazione.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’intervento
La circolare disciplina l’erogazione della prestazione una tantum agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso del 2015, in attuazione dell’art. 1, comma 292, della legge di stabilità 2016. L’intervento supera, per questa specifica platea, il precedente principio secondo cui la prestazione poteva essere riconosciuta agli eredi solo se il de cuius aveva presentato istanza in vita.
Soggetti aventi diritto
Possono presentare domanda gli eredi dei soggetti deceduti nel corso del 2015 per mesotelioma non professionale, cioè per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto oppure per esposizione ambientale comprovata. Per i decessi avvenuti nel 2016 e nel 2017 restano applicabili le regole già dettate dalla circolare n. 76/2015 e dalla nota operativa n. 11293/2015.
Misura della prestazione
La prestazione economica è fissata in 5.600,00 euro per ciascun nucleo di aventi diritto, nei limiti dello stanziamento previsto per l’anno 2015 dal decreto interministeriale 4 settembre 2015. La somma è attribuita unitariamente al nucleo degli eredi e ripartita tra i medesimi su loro istanza.
Domanda e termini
L’istanza deve essere presentata alla Sede territoriale o compartimentale INAIL competente per domicilio, oppure inviata tramite raccomandata A/R. Deve essere utilizzato il Mod. 190/E allegato alla circolare. La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere presentata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016. Le domande già pervenute alle Unità territoriali prima della circolare devono essere integrate con le informazioni e la documentazione richieste tramite lo specifico atto istruttorio (Mod. 191/E).
Contenuto dell’istanza e documentazione
La domanda deve essere presentata da uno solo degli eredi, deve contenere l’indicazione di tutti i beneficiari e la relativa delega. Il richiedente deve autocertificare i propri dati anagrafici, lo status di erede, i periodi di residenza in Italia del defunto e gli elementi utili a comprovare l’esposizione familiare e/o ambientale del de cuius alle fibre di amianto sul territorio nazionale. L’istanza deve essere corredata dalla scheda di morte ISTAT e dal certificato medico in originale attestante il mesotelioma, con indicazione della data della prima diagnosi. Il certificato deve provenire da un ente ospedaliero pubblico o privato accreditato SSN, compresi gli IRCCS, e va prodotto in originale all’Istituto.
Copertura finanziaria
La spesa per le prestazioni trova copertura nella dotazione del Fondo nei limiti delle somme individuate dal decreto interministeriale richiamato e destinate alle prestazioni per l’anno 2015, pari a 17.919.480,00 euro.
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