Sentenza del 20/01/2016 n. 491 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERATMENTO - INVITO A COMPARIRE - Omessa notifica dell'invito a comparire - Mancata instaurazione del contraddittorio preventivo - Nullità dell'avviso d'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l’avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973, deducendo che non gli era stato notificato l’invito a comparire e che, di conseguenza, non era stato instaurato il contraddittorio preventivo. L’omissione gli aveva impedito di fornire all’Amministrazione chiarimenti e documenti a sostegno della legittimità della deduzione. Il testo non indica importi, date, periodo d’imposta né ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
È stata affermata la nullità dell’avviso di accertamento, perché l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 non era stato preceduto dalla notifica dell’invito a comparire. La facoltà di ricorrere a tale accertamento è collegata a gravi condotte non collaborative del contribuente, come la mancata risposta all’invito entro il termine previsto; senza notifica, tale presupposto non può realizzarsi. L’omissione non è sanabile nel giudizio, poiché ha precluso al contribuente la possibilità di interloquire preventivamente e di presentare elementi difensivi. Il testo fornito non specifica il giudice, il grado, l’esito delle spese o eventuali statuizioni accessorie.
Norme richiamate
Art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/1973
La possibilità per l'Amministrazione finanziaria di emettere un accertamento induttivo - che prescinde in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili aziendali - deve essere limitata al ricorrere di gravi fattispecie di atteggiamento non collaborativo del contribuente, il quale non risponde all'invito entro i termini previsti.
L’accertamento induttivo è ammesso in presenza delle gravi condizioni di non collaborazione indicate nel testo; la mancata risposta all’invito rileva solo se l’invito è stato previamente notificato. In difetto di tale adempimento, l’avviso emesso secondo questa disposizione è nullo.
Massime di principio
- Quando la disciplina applicabile prevede un invito a comparire prima dell’accertamento induttivo, la sua notifica è un passaggio necessario per instaurare il contraddittorio e consentire al contribuente di rispondere e produrre documenti.
- L’Amministrazione non può fondare l’accertamento sulla mancata collaborazione del contribuente se non gli ha previamente notificato l’invito e concesso il termine per rispondere.
- La successiva possibilità di difendersi in giudizio non rimedia, secondo il principio espresso nel testo, alla perdita della possibilità di fornire chiarimenti e prove all’Amministrazione prima dell’emissione dell’atto.
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