Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26656/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza d'appello per violazione degli articoli 2 e 8 del d.lgs. 74/2000 e per mancanza e vizio di motivazione. Si censura che la Corte d'appello abbia limitato la valutazione alla mera constatazione di un passaggio reale di beni e al pagamento della fattura da parte del Ferrara, senza valutare criticamente e unitariamente le numerose intercettazioni, i fax, le dichiarazioni e lo schema fraudolento ricostruito in primo grado che dimostrerebbero l'interposizione fittizia e l'inserimento del Ferrara nel sodalizio dedito a creare fatture per operazioni soggettivamente inesistenti finalizzate all'evasione IVA e all'acquisto sottocosto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la Corte d'appello non ha svolto una critica argomentata e persuasiva della sentenza di primo grado riformata in senso assolutorio, né ha adeguatamente valutato la prova indiziaria secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza. La Corte di legittimità ha quindi censurato la motivazione della sentenza impugnata (contraddittorietà e illogicità) e ha accolto le censure del Procuratore generale, ritenendo errata la valutazione che escludeva la rilevanza penale dell'operazione nonostante la stessa sentenza aveva riconosciuto l'inesistenza soggettiva. (Il provvedimento conclude con l'accoglimento del ricorso; la pronuncia comporta annullamento della sentenza impugnata o rimessione per nuovo esame, in linea con il principio espresso nel corpo della decisione)

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2

    Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non distingue tra operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti; rileva l'uso di documenti inesistenti e il dolo specifico di voler evadere le imposte, che può coesistere con finalità extrafiscali.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 8

    Norma richiamata nella censura di violazione ma non sviluppata analiticamente nel frammento di decisione riportato; dalla contestazione emerge che è stata invocata in relazione alle imputazioni tributarie connesse alla fatturazione fittizia.

  • Codice di procedura penale - art. 192, comma 2

    "l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti"

    La valutazione della prova indiziaria richiede una lettura unitaria degli elementi probatori e una sintesi logica che renda gli indizi gravi, precisi e concordanti; la Corte d'appello ha errato isolando singole operazioni e non valutando il compendio probatorio nella sua globalità.

Massime di principio

  • La Corte d'appello che riforma in senso assolutorio una sentenza di primo grado deve svolgere una critica argomentata e persuasiva della motivazione originaria; la mera trasposizione di intercettazioni senza analisi comparata è insufficiente.
  • Nel reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000 non è necessaria la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti: l'uso di fatture relative a operazioni inesistenti integra la fattispecie, e la qualificazione in termini soggettivi non esclude responsabilità penale.
  • La prova indiziaria va valutata unitariamente: singoli elementi apparentemente ambigui possono, se collegati e concordanti, costituire prova oltre ogni ragionevole dubbio secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • Il pagamento della fattura da parte dell'interposto non esclude automaticamente l'esistenza di una interposizione fittizia o il dolo di evasione; la consapevolezza di trattare con persone diverse dai legali rappresentanti è rilevante ai fini del dolo specifico.
  • Il dolo specifico di evasione può coesistere con finalità extrafiscali (es. mantenimento di rapporti con il sodalizio); la presenza di finalità ulteriori non esclude la sussistenza del reato tributario se adeguatamente provata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.