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Sentenza

Sentenza n. 1438/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 3000/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 394/2024), pubblicata in data 14.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 1.394,94.

Giustizia amministrativa202502891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, avente ad oggetto il pagamento della retribuzione professionale docente di euro 1.394,94 oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con conseguente ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, costituitosi, ha dedotto che la somma era stata liquidata con data di esigibilità 24 gennaio 2026. Nel corso del giudizio la ricorrente ha documentato di avere ricevuto, mediante il cedolino stipendiale di gennaio 2026, il pagamento di quanto dovuto e ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio ha inoltre verificato che, prima del pagamento, erano decorsi il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il termine necessario per proporre l'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha adempiuto in corso di causa alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale: prima del pagamento risultavano integrati i presupposti per l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, essendo provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al domicilio reale del Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il TAR ha precisato che le spese legali liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari nella sentenza civile non erano comprese nella domanda di ottemperanza, né la ricorrente avrebbe avuto legittimazione a richiederne l'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotti in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie in corso di giudizio al giudicato azionato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, l'amministrazione può essere condannata alle spese anche se il giudizio di ottemperanza si conclude con la cessazione della materia del contendere, qualora il pagamento sia intervenuto solo dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso e, prima dell'adempimento, sussistessero tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni si applica anche all'avvio del giudizio di ottemperanza fondato su un titolo giudiziale notificato all'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore della sorte capitale non possono essere richieste, in nome proprio, le spese legali liquidate nel titolo direttamente in favore dei procuratori antistatari, in quanto il creditore non è legittimato ad agire per la loro esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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