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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11496/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano che fosse ammessa la loro istanza di sollecitare, direttamente o tramite il Ministero della Giustizia, la trasmissione dalla Romania della sentenza n. 252/A dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia della Romania (21/08/2023) e del relativo certificato, ai fini del riconoscimento in Italia e dell'esecuzione delle pene inflitte (reati: evasione fiscale, associazione a delinquere e riciclaggio). Contestavano l'interpretazione della normativa interna che non consente l'avvio della procedura su iniziativa diretta del condannato dinanzi alla Corte di appello e sostenevano la violazione della Decisione quadro UE 2008/909/GAI, di disposizioni del d.lgs. n.161/2010, di varie norme costituzionali e di diritti sovranazionali (Cedu, Carta dei diritti UE). In subordine hanno prospettato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 del d.lgs. 161/2010 e un vizio di disparità rispetto alle norme del codice di procedura penale concernenti il riconoscimento ai soli effetti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Decisione quadro 2008/909/GAI, pur prevedendo la possibilità che lo Stato di esecuzione o il condannato richiedano la trasmissione della sentenza corredata dal certificato, non imponga allo Stato membro un obbligo formale di prevedere la medesima modalità di avvio nel diritto interno. Il legislatore italiano ha previsto che l'impulso per la trasmissione debba venire dallo Stato estero o, in talune ipotesi, dal Ministero della Giustizia (art. 12 d.lgs. n.161/2010), e non dalla Corte di appello su iniziativa diretta del condannato. Non è emerso alcun contrasto con principi costituzionali o sovranazionali: il diritto del condannato a sollecitare l'avvio della procedura non è precluso, ma in Italia l'autorità competente è il Ministero della Giustizia; le norme del codice di procedura penale richiamate concernono situazioni diverse (riconoscimento per effetti civili). Perciò le censure e le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Decisione Quadro n. 2008/909/GAI del 27/11/2008, art. 4 n. 5

    "Lo Stato di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato di emissione di trasmettere la sentenza corredata dal certificato. Anche la persona condannata può chiedere alle autorità competenti dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione di avviare una procedura per la trasmissione della sentenza e del certificato a norma della presente decisione quadro"

    La Corte ha ritenuto che la disposizione attribuisca una facoltà (possibilità) ma non imponga agli Stati membri un obbligo normativo di prevedere, nel diritto interno, l'istanza diretta del condannato davanti all'autorità giudiziaria nazionale; la modalità di attuazione resta nella discrezionalità dello Stato membro.

  • d.lgs. n. 161/2010 (attuazione Decisione Quadro 2008/909/GAI), artt. 9, 10, 12, 24

    Secondo la pronuncia, la normativa nazionale disciplina che l'impulso per la trasmissione provenga dallo Stato estero (direttamente al Ministero della Giustizia) o, in talune ipotesi, dal Ministero stesso (art. 12). Non è prevista l'attivazione della procedura mediante invito rivolto dal condannato direttamente alla Corte di appello. Gli artt. citati non risultano perciò incompatibili con la Decisione quadro né con la Costituzione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 11, 27, 117

    La Corte ha escluso violazioni degli articoli costituzionali invocati: non sussiste contrasto con i principi costituzionali relativi alla sovranità internazionale (art.11), al trattamento della pena e ai diritti fondamentali (art.27) né con i limiti di conformità al diritto UE (art.117). Non è ravvisata una illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 d.lgs. 161/2010.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 7 e 8)

    La Corte ha ritenuto che la procedura nazionale non violi i diritti garantiti da tali strumenti; le facoltà previste dalla Decisione quadro non creano un obbligo che, se non recepito in modo identico, determini automaticamente una lesione dei diritti costituzionali o sovranazionali.

  • Codice di procedura penale, artt. 696, 696-bis, 696-ter, 696-octies, 732 e 741

    Le norme del codice richiamate riguardano il riconoscimento delle sentenze straniere ai soli effetti civili. La Corte ha osservato che si tratta di procedure e interessi diversi rispetto al riconoscimento finalizzato all'esecuzione della pena; pertanto la normativa penale procedurale per effetti civili non è automaticamente sovrapponibile né fonte di disparità costituzionalmente rilevante rispetto alla disciplina dell'esecuzione.

Massime di principio

  • La previsione contenuta nella Decisione quadro 2008/909/GAI che consente allo Stato di esecuzione o al condannato di chiedere la trasmissione della sentenza non impone allo Stato membro di recepire tale modalità come obbligatoria nel diritto interno: gli Stati hanno discrezionalità sulle modalità procedurali di attuazione.
  • In Italia l'avvio della procedura per la trasmissione della sentenza straniera finalizzata al riconoscimento/esecuzione è regolato dal d.lgs. n.161/2010 e, di regola, compete al Ministero della Giustizia (o allo Stato estero), non alla Corte di appello per iniziativa diretta del condannato.
  • Le censure costituzionali fondate sulla mancata previsione di un'istanza diretta del condannato verso la Corte nazionale sono difficilmente accoglibili quando la normativa nazionale non preclude la possibilità di sollecitare le autorità competenti (es. Ministero della Giustizia o autorità dello Stato di emissione).
  • Le procedure di riconoscimento per effetti civili e quelle per esecuzione della pena hanno finalità e soggetti diversi; analogie formali tra le norme procedurali non giustificano automaticamente un trattamento identico o un vizio di uguaglianza.
  • Per una concreta tutela in situazioni analoghe, il condannato dovrebbe attivarsi rivolgendosi alle autorità competenti indicate nella normativa nazionale (Ministero della Giustizia) e/o chiedere alle autorità dello Stato di emissione di trasmettere la sentenza; l'azione diretta dinanzi alla Corte nazionale per ottenere l'avvio della procedura è normalmente inammissibile.

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