Regolamento (UE) 2016/1924
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1924 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1924 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per specifici ortofrutticoli, utilizzati per determinare il prezzo di entrata nell'ambito della disciplina UE dei mercati agricoli. I valori sono riportati in allegato per singoli codici NC e origini, con riferimento anche al codice "ZZ" per le altre origini. Il provvedimento ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati in allegato tramite codice NC e, per ciascuno, origine/paese terzo indicati nella nomenclatura dei paesi. I valori forfettari fissati sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1924 della Commissione interviene nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli per aggiornare i valori forfettari all'importazione utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La disciplina si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che applica criteri derivanti anche dagli esiti dell'Uruguay Round.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità del provvedimento è fissare, sulla base di dati giornalieri variabili, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti interessati.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi importati da paesi terzi, individuati nell'allegato tramite codice NC e codice paese/origine. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle specifiche combinazioni prodotto/origine elencate, tra cui, a titolo esemplificativo, pomodori, peperoni, agrumi, mele e uva da tavola secondo i codici NC riportati in allegato. Il codice "ZZ" è utilizzato per indicare le altre origini, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto operativo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione. L'allegato contiene le tabelle con i valori applicabili per ciascun codice NC e per ciascuna origine rilevante, consentendo agli operatori e alle autorità doganali di calcolare il prezzo di entrata secondo la disciplina settoriale.
Entrata in vigore e carattere obbligatorio
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione dei valori forfettari
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione sono strumenti tecnici per la determinazione del prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori nell'allegato
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini, tra cui MA, TR, PE, AR, BR, CL, ZA, AU, NZ e il codice ZZ per altre origini.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto metodologico
Nei considerando si precisa che i criteri per la fissazione dei valori forfettari derivano dall'applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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