Regolamento (UE) 2017/40
Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato(UE) n. 907/2014 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in modo organico il programma unico dell’Unione destinato alle scuole, che unifica i precedenti regimi "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" a partire dall’anno scolastico 2017-2018. Definisce la strategia nazionale o regionale degli Stati membri, gli obblighi dei richiedenti riconosciuti, le misure educative, i costi ammissibili, i livelli massimi di zuccheri e altri ingredienti aggiunti, nonché le regole di monitoraggio, valutazione, pubblicità e controllo. Prevede inoltre una modifica puntuale al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 sul tasso di cambio applicabile e abroga i precedenti atti, salvaguardandone però l’applicazione per i programmi in corso fino alla loro conclusione.
Norme di integrazione per il programma dell’Unione destinato alle scuole per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte, incluse misure educative, costi ammissibili, controlli, pubblicità e modalità di attuazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti dell’Unione per la fornitura e distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane, latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici nell’ambito del programma di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda inoltre le misure educative di accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione, la pubblicità del programma, i costi connessi e alcuni aspetti finanziari e procedurali, con applicazione agli aiuti relativi all’anno scolastico 2017-2018 e successivi. Restano salve le regole precedenti per i programmi "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole" per gli anni scolastici anteriori al 2017-2018 fino alla loro conclusione.
Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione
Il regolamento integra il quadro dell’OCM agricola per rendere operativo il programma unico dell’Unione destinato alle scuole, introdotto dal regolamento (UE) 2016/791. Esso disciplina gli aspetti attuativi necessari per l’erogazione degli aiuti a frutta, verdura, banane e latte nelle scuole, con particolare attenzione alla programmazione degli Stati membri, ai controlli, alla comunicazione e alle condizioni di ammissibilità delle spese.
Ambito del programma e quadro generale
L’articolo 1 chiarisce che l’atto si applica agli aiuti UE per la fornitura e distribuzione di ortofrutticoli, prodotti del settore delle banane e latte agli allievi degli istituti scolastici, nonché alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati. La disciplina si innesta sul programma previsto dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e utilizza, per la nozione di anno scolastico, la definizione contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.
Strategia nazionale o regionale degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri che intendono partecipare al programma di predisporre una strategia di attuazione a livello nazionale o regionale. Se l’attuazione è regionale, occorre una strategia per ogni regione e un quadro coordinativo nazionale, oltre alla designazione di un punto di contatto unico con la Commissione. La strategia deve essere notificata entro il 30 aprile precedente l’inizio del primo anno scolastico compreso nella strategia; per il primo periodo di sei anni avviato con l’anno scolastico 2017-2018 il termine è fissato al 1° agosto 2017. Ogni modifica deve essere comunicata entro due mesi.
Misure educative di accompagnamento
Le misure educative di accompagnamento devono essere direttamente collegate agli obiettivi del programma e devono sostenere la distribuzione di frutta e verdura e di latte nelle scuole. Quando comprendono prodotti agricoli diversi da quelli previsti dall’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono includere una degustazione di tali prodotti. Il regolamento consente la partecipazione anche di genitori e insegnanti, nella logica di rafforzare l’efficacia complessiva del programma.
Costi ammissibili e limiti di finanziamento
L’articolo 4 individua in modo dettagliato le categorie di costi ammissibili: costi dei prodotti, delle attrezzature per fornitura e distribuzione, delle misure educative, della pubblicità, delle reti di scambio di esperienze, del monitoraggio e della valutazione, nonché del trasporto e della distribuzione quando non compresi nei costi dei prodotti. Il finanziamento UE non può coprire costi già finanziati da altri programmi o regimi dell’Unione. Sono inoltre esclusi l’IVA e le spese di personale già coperte da fondi pubblici nazionali.
Richiedenti, riconoscimento e impegni
L’aiuto concesso allo Stato membro è distribuito a richiedenti riconosciuti dall’autorità competente. Possono essere selezionati istituti scolastici, autorità scolastiche, fornitori o distributori, organismi che agiscono per conto delle scuole e altri organismi pubblici o privati incaricati della gestione o attuazione delle attività ammesse. Il riconoscimento richiede impegni scritti, tra cui: messa a disposizione dei prodotti per gli allievi, uso corretto degli aiuti per le misure accessorie, restituzione degli importi indebitamente percepiti, tenuta della documentazione e accettazione dei controlli. Per le sole forniture o distribuzioni, devono essere tenuti registri delle scuole destinatari e dei quantitativi forniti; per le sole misure educative o per monitoraggio/pubblicità, alcuni impegni non si applicano. Gli Stati membri possono anche considerare validi i riconoscimenti già rilasciati nei precedenti programmi, se i criteri non sono mutati.
Sospensione, revoca e sanzioni
Se il richiedente non rispetta gli obblighi del programma, l’autorità competente può sospendere il riconoscimento da uno a dodici mesi o revocarlo, applicando il principio di proporzionalità. Restano esclusi i casi espressamente richiamati dall’articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le inadempienze di scarsa entità. In caso di violazioni, oltre al recupero delle somme indebitamente versate, si applica una sanzione amministrativa pari alla differenza tra quanto richiesto e quanto effettivamente spettante.
Monitoraggio, valutazione e conseguenze del ritardo
Gli Stati membri devono garantire un monitoraggio annuale del programma e valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi. Le relazioni di monitoraggio devono contenere informazioni articolate sui fondi impiegati, sulla partecipazione, sulle porzioni, sui prezzi medi, sulla frequenza delle consegne, sui quantitativi distribuiti, sulle misure di accompagnamento, sulla comunicazione e sui soggetti coinvolti. Devono essere riportati anche i dati relativi ai controlli in loco, agli importi richiesti e pagati, alle riduzioni, ai recuperi e alle sanzioni. Se la relazione di valutazione è presentata in ritardo rispetto ai termini del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l’assegnazione definitiva successiva è ridotta in misura progressiva: 5% per ritardi da 1 a 30 giorni, 10% per ritardi da 31 a 60 giorni, e 1% al giorno oltre i 60 giorni sul saldo restante.
Requisiti nutrizionali: zuccheri aggiunti e ingredienti non lattici
L’articolo 10 fissa il livello massimo di zuccheri aggiunti autorizzabile a zero per i prodotti indicati dall’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora l’aggiunta di zucchero non sia tecnicamente necessaria. Per i prodotti elencati nell’allegato V dello stesso regolamento, il limite massimo di zuccheri e/o miele aggiunti è pari al 7%, includendo lo zucchero addizionato alla frutta. Per il formaggio, il contenuto massimo di ingredienti non lattici è fissato al 10%.
Distribuzione con i pasti scolastici abituali
In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono autorizzare la distribuzione dei prodotti del programma insieme ai pasti scolastici ordinari, se ciò risulta più efficace rispetto agli obiettivi della strategia. In tali casi, i prodotti non possono essere usati per preparare i pasti né per sostituire gli alimenti già presenti nei pasti abituali finanziati da soggetti pubblici o privati; devono inoltre restare chiaramente identificabili come parte del programma. La regola sulla non sostituzione non si applica se i pasti scolastici abituali sono distribuiti gratuitamente.
Pubblicità istituzionale e manifesto
Per dare visibilità al sostegno dell’Unione, gli Stati membri possono utilizzare un manifesto conforme ai requisiti minimi fissati nell’allegato, da esporre permanentemente e in posizione visibile all’ingresso principale dell’istituto partecipante. L’allegato richiede un formato minimo A3, lettere di almeno 1 cm, un titolo specifico e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.
Modifica degli atti finanziari, abrogazioni e regime transitorio
L’articolo 13 modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 introducendo una regola specifica sul fatto generatore del tasso di cambio: per gli aiuti del programma scolastico, il riferimento è il 1° gennaio precedente l’anno scolastico interessato. L’articolo 14 abroga i regolamenti precedenti sui due ex programmi e la relativa disciplina di esecuzione, ma ne conserva l’applicazione per i programmi relativi agli anni scolastici antecedenti al 2017-2018 fino alla loro conclusione. L’articolo 15 stabilisce infine che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica agli aiuti dell’anno scolastico 2017-2018 e seguenti.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e collegamento con il programma unico
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per l’aiuto dell’Unione destinato a frutta, verdura, banane e latte nelle scuole, incluse le misure educative di accompagnamento e alcuni costi correlati. Per la nozione di anno scolastico rinvia alla definizione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.
Strategia degli Stati membri
L’articolo 2 richiede una strategia elaborata a livello nazionale o regionale; in caso di attuazione regionale è necessaria una strategia per ciascuna regione e un quadro coordinativo nazionale. Gli Stati membri devono designare un punto di contatto unico con la Commissione. La strategia va notificata entro il 30 aprile precedente l’anno scolastico di avvio, salvo il primo periodo 2017-2018 per il quale il termine è il 1° agosto 2017; le modifiche vanno comunicate entro due mesi.
Misure educative di accompagnamento
L’articolo 3 prevede che le misure siano direttamente collegate agli obiettivi del programma e sostengano la distribuzione di frutta e verdura e latte nelle scuole. Se comprendono altri prodotti agricoli, deve esserne prevista la degustazione. Possono partecipare anche genitori e insegnanti.
Costi ammissibili
L’articolo 4 elenca i costi finanziabili: prodotti distribuiti, attrezzature per fornitura e distribuzione, misure educative, pubblicità, reti di scambio di esperienze, monitoraggio e valutazione, trasporto e distribuzione. Sono esclusi il finanziamento doppio con altri regimi UE, l’IVA e le spese di personale già finanziate da fondi pubblici nazionali.
Concessione dell’aiuto e selezione dei richiedenti
L’articolo 5 stabilisce che l’aiuto è distribuito a richiedenti riconosciuti dall’autorità competente e che presentano domanda per fornitura/distribuzione, misure educative, monitoraggio-valutazione o pubblicità. I richiedenti possono essere istituti scolastici, autorità scolastiche, fornitori/distributori, organismi per conto delle scuole o altri organismi pubblici o privati incaricati.
Riconoscimento dei richiedenti
L’articolo 6 subordina il riconoscimento a impegni scritti: mettere i prodotti a disposizione degli allievi, usare correttamente gli aiuti per le misure accessorie, rimborsare gli importi indebitamente percepiti, conservare la documentazione e consentire i controlli. Prevede obblighi specifici per sole forniture/distribuzioni, sole misure educative o sole attività di monitoraggio/pubblicità, e consente di considerare validi i riconoscimenti già rilasciati nei precedenti regimi se i criteri non sono cambiati.
Sospensione, revoca e ripristino del riconoscimento
L’articolo 7 consente sospensione da 1 a 12 mesi o revoca del riconoscimento in caso di inadempienza, secondo gravità e proporzionalità. Sono esclusi i casi dell’articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le inadempienze di scarsa entità. Il riconoscimento può essere ripristinato, su domanda, dopo almeno 12 mesi dal rimedio alle cause della revoca.
Sanzioni amministrative
L’articolo 8 prevede, oltre al recupero degli importi indebitamente erogati, una sanzione amministrativa pari alla differenza tra l’importo inizialmente richiesto e quello effettivamente dovuto, per le inadempienze non coperte dalle ipotesi dell’articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Monitoraggio, valutazione e riduzioni per ritardo
L’articolo 9 impone agli Stati membri un monitoraggio annuale e una valutazione dell’efficacia del programma. Le relazioni devono contenere dati dettagliati su fondi, partecipazione, porzioni, prezzi, frequenza e quantità dei prodotti, comunicazione e soggetti coinvolti, oltre ai controlli in loco e alle sanzioni. Se la relazione di valutazione è tardiva rispetto ai termini del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l’assegnazione definitiva successiva è ridotta del 5% per 1-30 giorni di ritardo, del 10% per 31-60 giorni e dell’1% al giorno oltre i 60 giorni, sul saldo restante.
Limiti massimi di ingredienti aggiunti
L’articolo 10 fissa a zero il massimo di zuccheri aggiunti autorizzabili nei prodotti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per i prodotti dell’allegato V del medesimo regolamento il tetto massimo di zuccheri e/o miele aggiunti è pari al 7%; lo zucchero addizionato alla frutta rientra in tale limite. Il formaggio può contenere al massimo il 10% di ingredienti non lattici.
Distribuzione con i pasti scolastici abituali
L’articolo 11 consente, in casi debitamente giustificati e se ritenuto più efficace rispetto agli obiettivi della strategia, di distribuire i prodotti del programma insieme ai pasti scolastici ordinari. In tal caso i prodotti non possono essere usati per preparare i pasti, né per sostituire alimenti già presenti nei pasti abituali, salvo che i pasti siano distribuiti gratuitamente; devono inoltre restare chiaramente identificabili come parte del programma.
Pubblicità e manifesto
L’articolo 12 consente l’uso di un manifesto conforme ai requisiti minimi dell’allegato, da esporre permanentemente all’ingresso principale dell’istituto scolastico partecipante in luogo chiaramente visibile. L’allegato prescrive formato minimo A3, lettere di almeno 1 cm, titolo specifico e presenza dell’emblema dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 907/2014
L’articolo 13 inserisce un nuovo articolo 32 bis nel regolamento delegato (UE) n. 907/2014, stabilendo che per gli aiuti destinati al programma per le scuole il fatto generatore del tasso di cambio è il 1° gennaio che precede l’anno scolastico corrispondente.
Abrogazioni e disciplina transitoria
L’articolo 14 abroga il regolamento (CE) n. 657/2008, i regolamenti delegati (UE) n. 1047/2014 e (UE) 2016/247 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248. Tali atti continuano però ad applicarsi ai programmi "Latte nelle scuole" e "Frutta e verdura nelle scuole" relativi agli anni scolastici precedenti al 2017-2018 fino alla loro conclusione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione agli aiuti per l’anno scolastico 2017-2018 e per quelli successivi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 3 nov 2016Regolamento (UE) 2017/39
- Regolamento · 3 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1924
- Regolamento · 4 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1958
- Regolamento · 4 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1957
- Regolamento · 4 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1956
- Regolamento · 4 nov 2016Regolamento (UE) 2016/1939
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →