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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/39

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici

Normativa europea32017R0039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le regole operative del programma UE per le scuole, che unifica i precedenti regimi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole". Definisce contenuto della strategia nazionale, modalità di presentazione delle domande di aiuto, regole di pagamento, trasferimento e riassegnazione delle risorse, controlli amministrativi e in loco, recupero degli importi indebitamente pagati e obblighi di pubblicità. Prevede inoltre scadenze puntuali per notifiche, monitoraggio e valutazione, con l’obiettivo di assicurare un uso uniforme ed efficace dei fondi.

Modalità di applicazione del regime di aiuti UE per la distribuzione di frutta, verdura, banane e latte nelle scuole, incluse strategie nazionali, domande, pagamenti, controlli, monitoraggio e pubblicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti dell’Unione nell’ambito del programma destinato alle scuole di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per la fornitura e distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti derivati, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici. Riguarda anche le misure educative di accompagnamento e taluni costi correlati, nonché le procedure di gestione, controllo, monitoraggio, valutazione, trasferimento e riassegnazione degli stanziamenti. Si applica agli aiuti per l’anno scolastico 2017/2018 e per gli anni successivi; per "anno scolastico" si intende il periodo dal 1º agosto al 31 luglio dell’anno seguente. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri partecipanti.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39: aiuti UE per frutta, verdura, banane e latte nelle scuole

Il regolamento dà attuazione al quadro introdotto dal regolamento (UE) 2016/791, che ha sostituito i precedenti regimi separati "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" con un programma unico destinato alle scuole. La disciplina mira a garantire una gestione uniforme degli aiuti UE, a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e a rendere effettive le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità del contributo europeo.

Ambito e struttura del programma

Il regolamento si applica agli aiuti dell’Unione per la fornitura e distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti derivati, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi degli istituti scolastici, comprese le misure educative di accompagnamento e alcuni costi correlati. Ai fini del programma, l’anno scolastico va dal 1º agosto al 31 luglio dell’anno successivo. La disciplina è collegata agli articoli 23, 23 bis e 25 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle regole di finanziamento e controllo del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Strategia nazionale o regionale

Gli Stati membri che partecipano al programma devono elaborare una strategia di attuazione. L’articolo 2 elenca un contenuto minimo molto dettagliato, che comprende:

  • livello amministrativo di attuazione;
  • bisogni da affrontare e loro priorità;
  • risultati attesi e indicatori di misurazione;
  • situazione iniziale di riferimento;
  • budget previsto per frutta e verdura, latte e per il programma complessivo;
  • gruppo bersaglio;
  • elenco dei prodotti ammessi;
  • modalità per garantire il riflesso dell’aiuto sul prezzo, quando i prodotti non sono gratuiti;
  • criteri di calcolo per costi standard, tassi forfettari o finanziamenti forfettari;
  • obiettivi e contenuto delle misure educative di accompagnamento;
  • coinvolgimento di autorità e parti interessate;
  • selezione di fornitori, materiali e servizi;
  • pubblicità del contributo UE.

Altre informazioni possono non essere inserite nella strategia, ma devono essere rese disponibili alla Commissione su richiesta, in particolare sui criteri di scelta dei prodotti, sulle modalità di distribuzione, sui prezzi massimi, su eventuali aiuti nazionali aggiuntivi, sul valore aggiunto di programmi già esistenti, sulle regole per i prodotti a base latte e sulle strutture di monitoraggio e controllo. La Commissione pubblica le strategie.

Domande di aiuto, termini e riduzioni

Gli Stati membri presentano ogni anno, entro il 31 gennaio, la domanda di aiuto dell’Unione per l’anno scolastico successivo, e se necessario aggiornano la domanda relativa all’anno in corso. La domanda deve indicare ripartizioni indicative e, per l’anno in corso, eventuali trasferimenti già operati tra le ripartizioni definitive. Deve inoltre segnalare eventuali importi non richiesti e, se vi è intenzione di richiedere più risorse in caso di fondi aggiuntivi, l’importo massimo supplementare richiesto.

Per i richiedenti, le domande devono essere definite dagli Stati membri in forma, contenuto e frequenza. Per la fornitura e distribuzione di prodotti devono indicare almeno quantitativi, identificazione del richiedente, scuole o autorità scolastiche interessate e numero di bambini aventi diritto. Le domande possono coprire un periodo da due settimane fino all’intero anno scolastico e devono essere presentate entro tre mesi dalla fine del periodo coperto; per monitoraggio, valutazione e pubblicità, il termine decorre dalla consegna del materiale o dalla prestazione del servizio.

In caso di ritardo:

  • 5 % di riduzione se il ritardo è da 1 a 30 giorni;
  • 10 % se il ritardo è da 31 a 60 giorni;
  • oltre 60 giorni, ulteriore riduzione dell’1 % per ogni giorno supplementare sul saldo residuo.

Le domande devono essere supportate da documenti giustificativi che attestino prezzo, ricezione o pagamento, con contenuti ulteriori per le misure educative e di accompagnamento.

Pagamento degli aiuti

Gli aiuti per fornitura e distribuzione sono pagati solo sulla base di ricevute o di prove alternative ammesse nei sistemi a costi standard/forfettari. Gli aiuti per misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati solo quando il materiale è stato consegnato o i servizi sono stati prestati, e dietro idonea documentazione. Il pagamento deve avvenire entro tre mesi dalla domanda, salvo che siano avviate indagini amministrative. Per l’anno scolastico 2017/2018 il pagamento non può avvenire prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Trasferimenti e riassegnazione delle risorse

Il regolamento consente trasferimenti tra la ripartizione per frutta e verdura e quella per latte. I trasferimenti indicativi e quelli definitivi vanno inseriti nella domanda annuale; gli Stati membri notificano gli importi alla Commissione entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in cui avvengono.

Se vi sono risorse non richieste, la Commissione può riassegnarle ad altri Stati membri. Per le ripartizioni indicative non richieste, la riassegnazione avviene secondo l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Per le ripartizioni definitive dell’anno in corso, la redistribuzione avviene fra gli Stati membri che abbiano chiesto importi maggiori rispetto alla propria dotazione definitiva.

La possibilità di ottenere una riassegnazione supplementare di ripartizioni definitive dipende dal grado di utilizzo nel precedente anno scolastico:

  • nessun importo supplementare se l’utilizzo è pari o inferiore al 50 %;
  • massimo pari al 50 % della ripartizione indicativa se l’utilizzo è superiore al 50 % ma non oltre il 75 %;
  • nessun limite se l’utilizzo supera il 75 %.

Questo meccanismo non si applica agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, né ai nuovi partecipanti nei primi due anni di attuazione.

Monitoraggio, valutazione e trasparenza

Il monitoraggio si basa sui dati raccolti attraverso gli obblighi di gestione e controllo. Gli Stati membri notificano i risultati del monitoraggio entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno scolastico. Ogni strategia quinquennale deve essere accompagnata da una relazione di valutazione sui primi cinque anni scolastici del periodo di sei anni considerato, da presentare entro il 1º marzo dell’anno successivo alla fine del periodo; la prima relazione è dovuta il 1º marzo 2023 o prima.

La Commissione pubblica sia i risultati annuali del monitoraggio sia le relazioni di valutazione. Questo rafforza la trasparenza del programma e consente agli Stati membri di confrontare i risultati e migliorare le strategie.

Controlli amministrativi e controlli in loco

Il regolamento impone controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto. Gli Stati membri devono definire i documenti giustificativi e verificare tutte le domande, inclusi campioni rappresentativi dei documenti allegati. Per gli aiuti relativi a monitoraggio, valutazione, pubblicità e misure educative, i controlli comprendono anche la verifica della consegna del materiale, della prestazione dei servizi e della veridicità delle spese.

I controlli in loco sono obbligatori per gli aiuti di fornitura e distribuzione e per le misure educative di accompagnamento. Essi verificano, in particolare, il registro previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/40, la documentazione finanziaria e l’uso conforme dei prodotti. Possono svolgersi durante l’anno scolastico di riferimento e nei successivi otto mesi; per le misure educative possono avvenire anche nei luoghi di realizzazione.

Il campionamento minimo è rilevante:

  • almeno il 5 % dell’aiuto richiesto a livello nazionale;
  • almeno il 5 % dei richiedenti interessati;
  • se i richiedenti sono meno di 100, almeno cinque;
  • se sono meno di cinque, tutti i richiedenti.

Per richiedenti non scolastici, i controlli sono integrati da verifiche presso almeno due scuole o l’1 % degli istituti registrati, se maggiore. La selezione deve basarsi su un’analisi del rischio. Ogni controllo va verbalizzato in una relazione dettagliata, da completare entro otto mesi dalla fine dell’anno scolastico; gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 ottobre successivo i controlli effettuati e i relativi risultati.

Recupero degli importi indebitamente percepiti

Il recupero degli importi indebitamente pagati segue, mutatis mutandis, l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. Il regolamento non introduce un regime autonomo di recupero, ma rinvia alla disciplina generale sui controlli e sulle restituzioni nell’ambito della PAC.

Pubblicità e uso dell’emblema europeo

La pubblicità del contributo finanziario dell’Unione è un elemento essenziale del programma. Se lo Stato membro non utilizza il manifesto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/40, deve spiegare nella strategia come informerà il pubblico. Tutti i mezzi di comunicazione, le misure di pubblicità e i materiali impiegati per le misure educative devono riportare l’emblema europeo e la dicitura "programma destinato alle scuole"; se possibile, deve essere indicato anche il contributo finanziario dell’Unione. Tale riferimento deve avere la stessa visibilità dei contributi di altri soggetti pubblici o privati. È consentito l’uso delle scorte residue di materiali pubblicitari conformi ai precedenti regolamenti del 2016 e del 2008.

Notifiche elettroniche ed entrata in applicazione

Le notifiche alla Commissione devono essere trasmesse per via elettronica secondo le specifiche tecniche e i modelli forniti dalla Commissione. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile agli aiuti dell’anno scolastico 2017/2018 e successivi. La sua applicazione è diretta e uniforme in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito e definizione di anno scolastico

L’articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1370/2013 per gli aiuti UE relativi alla fornitura e distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti derivati, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari agli allievi negli istituti scolastici, comprese le misure educative di accompagnamento e taluni costi correlati. L’anno scolastico è definito come il periodo dal 1º agosto al 31 luglio dell’anno successivo.

Strategia degli Stati membri

L’articolo 2 elenca gli elementi minimi della strategia nazionale o regionale, tra cui livello amministrativo di attuazione, bisogni e priorità, risultati attesi e indicatori, situazione di partenza, bilanci previsti, gruppo bersaglio, elenco dei prodotti, meccanismi per riflettere l’aiuto nel prezzo se i prodotti non sono gratuiti, criteri per costi standard o forfettari, obiettivi delle misure educative, coinvolgimento delle parti interessate, procedure di selezione dei fornitori e modalità di pubblicità del contributo UE. Alcune informazioni ulteriori devono essere rese disponibili alla Commissione su richiesta, se non incluse nella strategia, inclusi criteri di scelta dei prodotti, modalità di fornitura/distribuzione, prezzi massimi, aiuti nazionali aggiuntivi, valore aggiunto di programmi nazionali esistenti, modalità per i prodotti a base latte di cui all’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e struttura del monitoraggio e dei controlli. La Commissione pubblica le strategie.

Domande di aiuto presentate dagli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di presentare entro il 31 gennaio di ogni anno le domande di aiuto per l’anno scolastico successivo e, se del caso, di aggiornare quelle per l’anno scolastico in corso. Le domande devono indicare le ripartizioni indicative per frutta/verdura e latte, eventuali trasferimenti tra le due ripartizioni, l’eventuale intenzione di richiedere importi aggiuntivi in caso di disponibilità di fondi supplementari, la quota non richiesta e l’importo totale domandato; per l’anno in corso vanno inoltre indicati eventuali trasferimenti fra ripartizioni definitive e l’eventuale intenzione di utilizzare risorse ulteriori. Gli importi sono espressi in euro.

Domande dei richiedenti, contenuto, termini e riduzioni per ritardo

L’articolo 4 attribuisce agli Stati membri la determinazione della forma, del contenuto e della frequenza delle domande di aiuto dei richiedenti, nel rispetto di requisiti minimi. Le domande per fornitura e distribuzione devono indicare almeno i quantitativi distribuiti, l’identificazione del richiedente e degli istituti o autorità scolastiche interessati, nonché il numero di bambini aventi diritto iscritti all’inizio dell’anno scolastico. Le domande possono coprire periodi da due settimane a un intero anno scolastico e devono essere presentate entro tre mesi dalla fine del periodo coperto; per monitoraggio, valutazione e pubblicità, il termine decorre dalla consegna del materiale o dalla prestazione del servizio. In caso di ritardo inferiore a 60 giorni, l’aiuto è ridotto del 5 % per ritardi da 1 a 30 giorni e del 10 % per ritardi da 31 a 60 giorni; oltre i 60 giorni, si applica una ulteriore riduzione dell’1 % per ogni giorno supplementare sul saldo residuo. Le domande devono essere documentate con giustificativi su prezzo, ricevuta o prova del pagamento; per le misure educative e di accompagnamento i documenti devono includere anche ripartizione finanziaria per attività e dettagli dei costi.

Pagamento degli aiuti

L’articolo 5 prevede che gli aiuti per fornitura e distribuzione siano pagati solo previa presentazione di ricevuta dei quantitativi forniti/distribuiti oppure, se autorizzati costi standard/forfettari, dietro prova alternativa della fornitura, distribuzione e pagamento. Gli aiuti per misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati solo alla consegna del materiale o prestazione del servizio e previa documentazione giustificativa, oppure con prova alternativa nei sistemi a costi standard o forfettari. Il pagamento avviene entro tre mesi dalla presentazione della domanda, salvo indagini amministrative; per l’anno scolastico 2017/2018 non è possibile pagare prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Trasferimenti tra ripartizioni

L’articolo 6 disciplina i trasferimenti tra ripartizioni indicative e definitive tra frutta/verdura e latte, da effettuarsi nella domanda di aiuti dell’Unione. I trasferimenti definitivi possono essere fatti anche se non sono stati effettuati trasferimenti sulle ripartizioni indicative. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione l’importo degli eventuali trasferimenti entro il 31 gennaio dell’anno scolastico in cui avvengono.

Riassegnazione degli aiuti non richiesti

L’articolo 7 stabilisce che la Commissione riassegna le ripartizioni indicative non richieste, o le loro quote, in base alle richieste presentate e all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Nessun importo supplementare è concesso a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per il quale abbia effettuato un trasferimento verso l’altro gruppo. Se uno Stato membro non presenta domanda, la sua ripartizione indicativa è considerata non richiesta. La Commissione può inoltre ridistribuire le ripartizioni definitive non richieste dell’anno in corso tra gli Stati membri che abbiano dichiarato di voler utilizzare una quota maggiore della propria ripartizione definitiva, con il medesimo limite di esclusione per il gruppo di prodotti oggetto di trasferimento. Il criterio di riassegnazione delle ripartizioni definitive dipende dal livello di utilizzo nel precedente anno scolastico: nessun aumento se l’utilizzo è pari o inferiore al 50 %; aumento massimo del 50 % della ripartizione indicativa se l’utilizzo è superiore al 50 % ma non oltre il 75 %; nessun limite se l’utilizzo supera il 75 %. Il meccanismo non si applica agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 né agli Stati membri che partecipano per la prima volta durante i primi due anni di attuazione.

Monitoraggio e valutazione

L’articolo 8 collega il monitoraggio ai dati raccolti in base agli obblighi di gestione e controllo, compresi quelli degli articoli 4 e 5. I risultati del monitoraggio annuale devono essere notificati entro il 31 gennaio successivo alla fine dell’anno scolastico. Ogni periodo di sei anni della strategia deve essere oggetto di una relazione di valutazione relativa ai primi cinque anni scolastici, da presentare entro il 1º marzo dell’anno successivo alla fine del periodo; la prima relazione va presentata il 1º marzo 2023 o prima. La Commissione pubblica i risultati del monitoraggio e le relazioni di valutazione.

Controlli amministrativi

L’articolo 9 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi al regolamento, incluse verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto. Devono essere definiti i documenti giustificativi da allegare alle domande e devono essere controllate tutte le domande, inclusi campioni rappresentativi dei giustificativi. Per gli aiuti relativi a monitoraggio, valutazione, pubblicità e misure educative, i controlli comprendono la verifica della consegna del materiale, della prestazione dei servizi e della veridicità delle spese dichiarate. Per fornitura/distribuzione e misure educative, i controlli amministrativi sono integrati dai controlli in loco.

Controlli in loco: oggetto, campionamento e relazioni

L’articolo 10 specifica che i controlli in loco per gli aiuti di fornitura e distribuzione verificano in particolare il registro previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/40, inclusa la documentazione finanziaria, e l’uso dei prodotti conforme al regolamento. I controlli possono svolgersi durante l’anno scolastico di riferimento (periodo N) e/o nei successivi otto mesi (periodo N+1), e possono avvenire durante l’esecuzione delle misure educative. Il controllo in loco si considera concluso con la relazione di controllo. Il numero complessivo dei controlli deve riguardare almeno il 5 % dell’aiuto richiesto a livello nazionale e almeno il 5 % dei richiedenti interessati; se i richiedenti sono meno di 100, si controllano almeno cinque richiedenti; se sono meno di cinque, si controllano tutti. Per i richiedenti diversi dagli istituti scolastici, i controlli presso il richiedente devono essere integrati da controlli in almeno due istituti scolastici o nell’1 % degli istituti registrati, se maggiore. Per le misure educative, i controlli presso il richiedente possono essere sostituiti da controlli nei luoghi di realizzazione sulla base di analisi del rischio. I richiedenti sono selezionati secondo analisi del rischio, considerando aree geografiche, errori ricorrenti, esito di controlli precedenti, importo dell’aiuto, tipo di richiedenti e, se del caso, tipo di misura di accompagnamento. È ammesso un preavviso limitato al minimo necessario. Ogni controllo deve essere descritto in una relazione dettagliata, da completare entro otto mesi dalla fine dell’anno scolastico. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 ottobre successivo alla fine dell’anno scolastico, i controlli effettuati e i relativi risultati.

Recupero di importi indebitamente erogati

L’articolo 11 rinvia, per il recupero dei pagamenti indebitamente erogati, all’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, applicabile mutatis mutandis.

Pubblicità e uso dell’emblema UE

L’articolo 12 disciplina la pubblicità del contributo finanziario dell’Unione. Se lo Stato membro non usa il manifesto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/40, deve indicare nella strategia il modo in cui intende informare il pubblico. I mezzi di comunicazione, le misure di pubblicità e i materiali utilizzati per le misure educative devono riportare l’emblema europeo, la dicitura "programma destinato alle scuole" e, salvo impedimenti dimensionali, il riferimento al contributo finanziario dell’Unione. Tale riferimento deve avere almeno la stessa visibilità dei contributi di altri soggetti pubblici o privati. È consentito continuare a utilizzare le scorte di manifesti e strumenti di pubblicità prodotti secondo i regolamenti (UE) 2016/248 e (CE) n. 657/2008.

Notifiche elettroniche

L’articolo 13 dispone che le notifiche degli Stati membri siano effettuate per via elettronica secondo le specifiche tecniche messe a disposizione dalla Commissione. Forma e contenuto delle notifiche sono definiti mediante modelli resi disponibili agli Stati membri dalla Commissione, previa informazione del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 14 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile agli aiuti per l’anno scolastico 2017/2018 e per gli anni successivi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di stato e finanziamenti ueistruzionecontrolli e vigilanzatrasparenza e pubblicità

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