Circolare numero 145 del 19-12-2012
Premessa – 1.Modalità di calcolo del contributo e di effettuazione della trattenuta – 2. Scadenza della trattenuta ed autorizzazioni in corso d’anno – 3. Deroghe – 4. Recesso – 5. Inserimento in SIN del pagamento con F24.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, dal 1° gennaio 2013, le nuove modalità di pagamento del contributo dovuto dai pensionati che proseguono volontariamente l’iscrizione all’Assicurazione sociale vita. Per la generalità dei pensionati il contributo non sarà più versato con F24 ma trattenuto direttamente sulla pensione, in misura pari allo 0,12% delle pensioni dirette risultanti nel Casellario. Restano alcune deroghe per specifiche categorie, che continueranno a usare il modello F24 con codice causale P810. La circolare regola inoltre scadenze, conguagli, modalità di recesso e registrazione dei versamenti nel SIN.
Pagamento contributo per la prosecuzione dell’iscrizione all’Assicurazione sociale vita
Pagamento del contributo per la prosecuzione dell’iscrizione all’Assicurazione sociale vita
La circolare disciplina le modalità di riscossione del contributo dovuto dai soggetti che, cessata l’attività lavorativa, proseguono volontariamente l’iscrizione all’Assicurazione sociale vita. L’intervento mira a semplificare e razionalizzare il pagamento, spostando dal modello F24 alla trattenuta diretta in pensione la gestione ordinaria dei contributi dovuti dai pensionati.
Quadro normativo e destinatari
La disciplina di riferimento è l’art. 29 della legge n. 155 del 23 aprile 1981, che prevede l’erogazione dell’indennità di morte in favore degli iscritti all’Assicurazione sociale vita e/o dei loro familiari a carico. Alla gestione risultano iscritti i dipendenti degli enti di diritto pubblico e, per estensione, i lavoratori dipendenti di altri enti e istituzioni pubbliche ammessi all’iscrizione in via facoltativa o tramite convenzione.
Il lavoratore iscritto può continuare l’assicurazione anche dopo la cessazione del servizio, purché presenti domanda entro un mese dal pensionamento e possa far valere almeno cinque anni di iscrizione in attività di servizio.
Nuovo sistema di pagamento dal 1° gennaio 2013
A partire dal 1° gennaio 2013, per la generalità dei pensionati iscritti all’Assicurazione sociale vita il contributo non deve più essere versato con F24. L’INPS, utilizzando i dati del Casellario dei trattamenti pensionistici, determina:
- l’ammontare complessivo delle pensioni da assoggettare a contributo;
- l’importo del contributo dovuto;
- la pensione diretta di importo maggiore sulla quale effettuare la trattenuta.
Se la pensione è erogata dall’INPS, la trattenuta viene eseguita direttamente sull’area preposta. Se invece si tratta di pensione ex-INPDAP, la gestione pensioni ex-INPDAP procede alla trattenuta sulla base delle indicazioni comunicate dall’INPS.
La nuova modalità vale sia per chi aveva già richiesto la prosecuzione dell’iscrizione sia per chi la richiederà in futuro. Fino alla completa integrazione logistica, per nuove domande e chiarimenti restano competenti le sedi territoriali della gestione ex-INPDAP.
Il precedente codice causale F24 riservato ai pensionati è disabilitato dal 1° gennaio 2013.
Modalità di calcolo del contributo
Il contributo è determinato applicando l’aliquota dello 0,12% all’ammontare lordo complessivo di tutte le pensioni dirette di cui l’iscritto è titolare e che risultano nel Casellario dei trattamenti pensionistici. Non devono essere considerate le pensioni ai superstiti.
L’importo così calcolato è trattenuto annualmente sulla pensione diretta in pagamento nel mese di settembre. In presenza di più pensioni dirette, la trattenuta grava sulla pensione di importo più elevato, a carico dell’INPS o della gestione ex-INPDAP.
Se la rata di settembre non è capiente per effetto di altre ritenute o recuperi, il contributo viene prelevato sulla prima rata utile successiva.
La circolare specifica che il criterio dello 0,12% si applica anche a categorie particolari, come i dipendenti civili di basi NATO, per i quali in precedenza il contributo era fissato in cifra fissa.
Scadenza della trattenuta e gestione delle nuove autorizzazioni
La trattenuta ordinaria avviene sulla rata di pensione di settembre e viene calcolata con riferimento agli importi delle pensioni dirette pagate nell’anno in corso.
Per nuove iscrizioni o autorizzazioni alla prosecuzione volontaria in corso d’anno che non consentano il prelievo a settembre, la trattenuta viene eseguita sulla rata di settembre dell’anno successivo, con conguaglio di quanto dovuto anche per l’anno dell’autorizzazione.
Sulla trattenuta di settembre possono essere effettuati anche conguagli derivanti da:
- liquidazione di nuove pensioni;
- tardive comunicazioni degli enti al Casellario dei trattamenti pensionistici;
- situazioni che non risultavano ancora nel sistema al momento del calcolo del contributo.
Se l’iscritto decede nel periodo tra l’autorizzazione e la prima trattenuta, il contributo viene prelevato sulla prestazione spettante ai beneficiari.
Deroghe: soggetti che continuano a versare con F24
Restano obbligati al versamento con modello F24, secondo le modalità in uso fino al 31 dicembre 2012:
- i titolari di sola pensione diretta erogata da enti e gestioni pensionistiche diverse dall’INPS e dall’ex-INPDAP;
- i lavoratori cessati dal servizio non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito.
Per questi ultimi il contributo va calcolato nella misura dello 0,12% della retribuzione annua riferita all’anno di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il versamento F24 deve essere utilizzato il codice causale P810, già previsto per i lavoratori attivi.
Casi particolari
Per gli ex dipendenti e gli ex componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana il versamento continua secondo la specifica convenzione: il contributo è pagato dall’amministrazione dell’Assemblea con modello F24, utilizzando esclusivamente il codice causale P810. In questa fase transitoria permane anche l’invio della distinta tramite mod. 1 Prev., non essendo ancora attiva la trasmissione delle comunicazioni analitiche di pagamento tramite ListaPosPA (DMA2) dell’Uniemens. Le iscrizioni dei pensionati continueranno a essere confermate dall’amministrazione dell’Assemblea al verificarsi dell’evento che dà diritto alla prestazione.
Per gli iscritti già dipendenti da banche e istituti di credito che percepiscono prestazioni dei fondi di solidarietà di settore, il pagamento continua con F24, ma con il codice causale P810 previsto per i lavoratori attivi. Al momento della maturazione del diritto al trattamento pensionistico e della domanda di pensione, tali soggetti devono richiedere la prosecuzione dell’iscrizione per consentire la futura riscossione mediante trattenuta sulla pensione.
Recesso dalla prosecuzione volontaria
Dal 2013 gli iscritti che hanno proseguito volontariamente l’iscrizione e intendono recedere devono inviare apposita comunicazione alla sede INPS, gestione ex-INPDAP, territorialmente competente.
La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre e produce effetti dall’anno successivo. Gli operatori di sede devono registrare la volontà di recesso nel Sistema informativo normalizzato (SIN) della gestione ex-INPDAP.
Registrazione dei versamenti nel SIN
Dal 2013 i versamenti acquisiti sia tramite trattenuta sulla pensione sia tramite F24, limitatamente ai soggetti per i quali continua tale modalità, dopo l’accertamento della Direzione Entrate vengono registrati direttamente e automaticamente nel SIN della gestione ex-INPDAP.
La circolare conclude segnalando l’invio di una lettera informativa ai pensionati interessati, contenente il testo della comunicazione allegata.
Punti principali
Nuova modalità di riscossione dal 1° gennaio 2013
Dal 1° gennaio 2013 i pensionati iscritti all’Assicurazione sociale vita, salvo le categorie derogate, non devono più pagare il contributo con modello F24. L’INPS, sulla base delle informazioni del Casellario dei trattamenti pensionistici, determina l’importo dovuto e provvede alla trattenuta sulla pensione diretta di importo più elevato. Se la pensione è ex-INPDAP, la trattenuta è effettuata dalla gestione pagamento pensioni ex-INPDAP su indicazione dell’INPS.
Calcolo del contributo e trattenuta
Il contributo è pari allo 0,12% dell’ammontare lordo complessivo di tutte le pensioni dirette di cui l’iscritto è titolare. Non si considerano le pensioni ai superstiti. La trattenuta è annuale e avviene sulla rata di settembre della pensione diretta più elevata. Se la rata è incapiente per altre ritenute o recuperi, il contributo è prelevato sulla prima rata utile. Il criterio dello 0,12% si applica anche a categorie particolari, come i dipendenti civili di basi Nato.
Scadenze, nuove iscrizioni e conguagli
La trattenuta si riferisce agli importi delle pensioni dirette pagate nell’anno in corso ed è effettuata sulla rata di settembre. Per nuove iscrizioni o autorizzazioni in corso d’anno che non consentano la trattenuta a settembre, il prelievo avverrà a settembre dell’anno successivo con conguaglio anche per l’anno di autorizzazione. In sede di trattenuta di settembre possono essere effettuati anche conguagli per nuove pensioni o per tardive comunicazioni degli enti al Casellario. Se l’iscritto muore tra l’autorizzazione e la prima trattenuta, il contributo è prelevato sulla prestazione dovuta ai beneficiari.
Categorie escluse dalla nuova procedura
Continuano a versare con modello F24 i titolari di sola pensione diretta erogata da enti o gestioni diverse dall’INPS e dall’ex INPDAP, nonché i lavoratori cessati dal servizio non ancora pensionati e titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito, per i quali il contributo è pari allo 0,12% della retribuzione annua dell’anno di cessazione. Per queste categorie il modello F24 va compilato con il codice causale P810, già previsto per i lavoratori attivi.
Casi particolari: ex dipendenti dell’Assemblea Regionale Siciliana
Per gli ex dipendenti e gli ex componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana il versamento prosegue secondo apposita convenzione, mediante F24 con codice causale P810 e con invio della distinta tramite mod. 1 Prev. Restano in via transitoria le procedure di comunicazione gestite dall’amministrazione dell’Assemblea, senza necessità di preventiva autorizzazione.
Casi particolari: personale di banche e istituti di credito
Gli iscritti già dipendenti da banche e istituti di credito che percepiscono prestazioni dei fondi di solidarietà di settore devono continuare a pagare con F24, usando però il codice causale P810 per i lavoratori attivi. Al momento della maturazione del diritto a pensione e della domanda di pensione devono richiedere la prosecuzione dell’iscrizione all’Assicurazione sociale vita per consentire la futura trattenuta sulla pensione.
Recesso dalla prosecuzione volontaria
Dal 2013 chi ha proseguito volontariamente l’iscrizione e intende rinunciare al beneficio deve inviare comunicazione alla sede INPS ex-INPDAP territorialmente competente. La dichiarazione deve pervenire entro il 31 dicembre e produce effetti dall’anno successivo. Gli operatori registrano il recesso nel Sistema informativo normalizzato (SIN).
Registrazione automatica dei pagamenti nel SIN
Dal 2013 i versamenti acquisiti tramite trattenuta sulla pensione o tramite F24, per i soggetti di cui alle deroghe, dopo l’accertamento della Direzione Entrate, sono registrati direttamente e automaticamente nel SIN della gestione ex-INPDAP.
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