L.R. Abruzzo 19/2009
Integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n. 32 recante: "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 modifica la L.R. 32/2007 estendendo e precisando alcune definizioni in materia di strutture sanitarie e socio-sanitarie. Il comma sugli studi privati medici e odontoiatrici è stato però dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 245/2010. Entrata in vigore il 29 settembre 2009.
Integrazioni alla disciplina regionale su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Integrazioni alla disciplina regionale su autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
La legge regionale Abruzzo n. 19 del 2009 interviene sulla L.R. n. 32/2007, che disciplina autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. L’intervento è puntuale e riguarda soprattutto l’ambito soggettivo di applicazione di alcune disposizioni della legge quadro regionale.
Modifiche alle definizioni e all’ambito applicativo della L.R. 32/2007
La legge modifica l’articolo 2 della L.R. 32/2007 in tre punti:
- viene previsto, nella definizione richiamata dal comma 2, lettera a), il riferimento agli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale;
- nella lettera b) del comma 2, dopo l’educatore professionale, è inserito il fisioterapista;
- nel comma 1, lettera e), sono soppresse le parole “studi medici, odontoiatrici e”.
Effetti e limite di efficacia della modifica sugli studi privati
La modifica introdotta al comma 1 è stata impugnata dal Consiglio dei ministri e, successivamente, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 245 del 2010. Di conseguenza, tale previsione non è utilizzabile come disciplina vigente.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e, secondo l’intestazione fornita, dal 29 settembre 2009.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 26 set 2009L.R. Abruzzo 17/2009
- Legge · 26 set 2009L.R. Abruzzo 18/2009
- Legge · 16 ott 2009L.R. Abruzzo 21/2009
- Legge · 30 ott 2009L.R. Abruzzo 24/2009
- Legge · 30 ott 2009L.R. Abruzzo 23/2009
- Legge · 19 ago 2009L.R. Abruzzo 16/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →