L.R. Abruzzo 23/2009
Nuova legge organica in materia di artigianato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 23/2009 riordina la materia dell’artigianato: definisce impresa e imprenditore artigiano, regola albo e iscrizioni, funzioni di Regione, Province, Comuni e Camere di commercio, sanzioni e ricorsi, nonché contributi per occupazione giovanile, formazione, start-up, commercializzazione, credito, aree artigianali e tutela dell’artigianato artistico/tradizionale. Molte misure sono subordinate ad atti attuativi e alcune parti risultano abrogate.
Disciplina organica dell’artigianato in Abruzzo
Nuova disciplina organica dell’artigianato in Abruzzo
La legge riordina in modo complessivo la materia dell’artigianato nella Regione Abruzzo, definendo soggetti, funzioni amministrative, requisiti delle imprese, strumenti di sostegno economico e misure di tutela delle produzioni artistiche e tradizionali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio abruzzese ed è in parte coordinata con successivi atti attuativi e modificativi.
Finalità della legge e soggetti destinatari
La Regione riconosce all’artigianato un ruolo centrale per lo sviluppo economico e sociale, l’occupazione e la valorizzazione del territorio. L’azione regionale comprende, previa concertazione con le associazioni di categoria, interventi su credito, assistenza tecnica, ricerca applicata, formazione, associazionismo economico, insediamenti produttivi ed export.
La legge si applica a:
- imprese artigiane iscritte all’albo;
- consorzi e società consortili tra imprese artigiane iscritti come “consorzio artigiano” o “società consortile artigiana”;
- consorzi e società consortili con partecipazione anche di imprese minori ed enti pubblici o privati, nei limiti previsti;
- confidi iscritti nella separata sezione dell’albo.
La Regione riconosce inoltre le associazioni di categoria artigiane nazionali presenti nel CNEL, firmatarie di CCNL dell’artigianato e stabilmente operanti in Abruzzo in almeno tre province; a tali associazioni è attribuito un ruolo principale di riferimento. È espressamente valorizzata la bilateralità.
Funzioni della Regione, delle Province, dei Comuni e delle Camere di commercio
La Regione esercita le funzioni amministrative di competenza, attribuendo agli enti locali quelle compatibili con il principio di sussidiarietà, e mantiene per sé le funzioni di interesse unitario e quelle espressamente riservate dalla legge, tra cui:
- aiuti alla trasmissione d’impresa, creazione di impresa e interventi diretti;
- iniziative promozionali regionali;
- commercializzazione di prodotti e servizi artigiani;
- interventi economici e creditizi;
- contributi alle associazioni di categoria;
- aree attrezzate per insediamenti artigianali;
- ricerca e trasferimento tecnologico;
- tutela dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura;
- programmi comunitari e funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio.
Alle Province sono attribuite le funzioni in materia di formazione professionale e delegate alcune funzioni economiche, tra cui gli interventi promozionali non di interesse regionale e quelli per l’occupazione giovanile. Ai Comuni spettano le verifiche per iscrizione, modifiche e cancellazioni dall’albo, la realizzazione e gestione di aree attrezzate, programmi per artigianato di servizi e mestieri artistici/tradizionali, nonché l’applicazione e riscossione delle sanzioni. Alle Camere di commercio sono delegate le funzioni di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese artigiane.
Le funzioni delegate devono essere esercitate nel rispetto degli indirizzi regionali; la Regione può chiedere informazioni, diffidare l’ente inadempiente con termine di 30 giorni e, in caso di ulteriore inerzia, esercitare il potere sostitutivo o revocare la delega per gravi violazioni.
Impresa artigiana: definizione e requisiti dimensionali
È imprenditore artigiano chi esercita personalmente e professionalmente l’impresa, assumendone piena responsabilità e svolgendo prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo. È ammesso il libero accesso all’attività artigiana, salve le discipline speciali di settore e i requisiti tecnico-professionali richiesti per attività particolari.
È artigiana l’impresa che ha come scopo prevalente la produzione di beni o servizi, con esclusione delle attività agricole, commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico, salvo svolgimento strumentale o accessorio. Può essere individuale o societaria, anche cooperativa, con esclusione di società per azioni e in accomandita per azioni; in tal caso il lavoro personale deve essere prevalente e la funzione del lavoro deve prevalere sul capitale. La società a responsabilità limitata può ottenere il riconoscimento artigiano se, oltre ai limiti dimensionali, ricorrono specifiche condizioni su maggioranza del lavoro, del capitale e dell’organo amministrativo. Sono previste ulteriori ipotesi per S.r.l. unipersonale e società in accomandita semplice.
L’impresa artigiana può vendere nei locali di produzione o adiacenti beni di propria produzione e fornire al committente i beni strumentali necessari senza applicazione della disciplina commerciale, e può operare in luogo fisso, ambulante, presso sede del committente o con unità locali distaccate.
I limiti dimensionali sono differenziati per tipologia di attività. In sintesi:
- imprese non in serie: massimo 18 dipendenti, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti;
- imprese in serie non del tutto automatizzata: massimo 9 dipendenti, elevabili a 12;
- lavorazioni artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura: massimo 32 dipendenti, elevabili a 40;
- trasporto: massimo 8 dipendenti;
- costruzioni edili: massimo 10 dipendenti, elevabili a 14.
Nel calcolo non si computano, per un periodo di due anni, gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio; non si computano inoltre i dipendenti con contratto di inserimento e i lavoratori a domicilio entro il limite di un terzo dei dipendenti non apprendisti. Sono invece computati familiari, soci che svolgono lavoro personale e tutti i dipendenti. È tollerato il superamento dei limiti fino al 20% per non più di tre mesi nell’anno, con mantenimento dell’iscrizione.
Consorzi, società consortili, confidi e iscrizione all’albo
I consorzi e le società consortili tra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, sono iscritti nell’albo con la specifica denominazione. Sono ammessi anche consorzi e società consortili con partecipazione di piccole imprese, entro il limite di un terzo, ed enti di ricerca o assistenza tecnica e finanziaria, purché le imprese artigiane abbiano la maggioranza negli organi deliberanti. I confidi sono iscritti nella separata sezione dell’albo provinciale di una delle Province abruzzesi.
L’albo provinciale delle imprese artigiane è istituito presso ciascuna Camera di commercio. L’iscrizione ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per accedere alle agevolazioni regionali e per usare denominazioni, insegne o marchi con riferimento all’artigianato. È inoltre vietato qualificare come artigiani prodotti o servizi non provenienti da imprese iscritte.
L’iscrizione avviene mediante comunicazione unica alla Camera di commercio, che produce effetti dalla data di presentazione se i requisiti sussistono. La Camera trasmette l’iscrizione a INPS e INAIL. Sono previsti controlli, istruttoria comunale e cancellazione d’ufficio. Per talune situazioni personali gravi dell’imprenditore (invalidità, decesso, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno) l’impresa può mantenere l’iscrizione, su richiesta, per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minorenni, se la gestione è assunta da coniuge, figli o tutore.
Procedimento di iscrizione, modifiche, cancellazioni e ricorsi
La comunicazione di iscrizione deve contenere dati identificativi, attività svolta, numero di dipendenti e familiari, lavoratori a domicilio, autorizzazioni e requisiti tecnico-professionali. Per i consorzi, società consortili e associazioni temporanee di imprese è richiesta documentazione su atto costitutivo, statuto ed elenco dei soci.
Le variazioni rilevanti ai fini della natura artigiana devono essere comunicate entro 30 giorni; la domanda di cancellazione va presentata entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività o dalla perdita dei requisiti. La Camera può sempre verificare d’ufficio il permanere dei requisiti; la cancellazione ha effetto dalla cessazione o dalla perdita dei requisiti, oppure dalla data del provvedimento negli altri casi.
Contro i provvedimenti camerali è ammesso ricorso amministrativo alla struttura regionale competente entro 60 giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo. La decisione regionale è impugnabile davanti al giudice competente entro 60 giorni dalla comunicazione. La Camera deve eseguire la decisione regionale entro 15 giorni.
Sanzioni amministrative e relative procedure
La legge prevede sanzioni per l’omessa iscrizione, l’omessa comunicazione delle variazioni, le dichiarazioni non veritiere e l’uso indebito di riferimenti all’artigianato da parte di soggetti non iscritti. Le sanzioni pecuniarie vanno, in base alla violazione, da 100 a 2.500 euro circa, con riduzione del 50% in caso di ritardo nella comunicazione.
La vendita, la prestazione o la promozione di prodotti e servizi come artigiani, se provenienti da soggetti non iscritti, è segnalata all’autorità giudiziaria e agli organi fiscali, previdenziali e ispettivi competenti.
L’accertamento, la contestazione, la notifica, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni sono delegate ai Comuni, che operano secondo la legge n. 689/1981. I Comuni trasmettono ogni anno alla Camera di commercio il rendiconto delle infrazioni e riversano le somme riscosse, al netto delle spese, entro il 31 gennaio.
Occupazione giovanile e formazione professionale: bottega scuola
La Regione concede contributi alle imprese artigiane e ai consorzi con sede in Abruzzo che assumono giovani lavoratori, intesi come soggetti che non abbiano ancora compiuto 35 anni al momento dell’assunzione. La Giunta regionale definisce criteri di riparto, modalità di domanda, concessione, erogazione, revoca e decurtazione; le Province predispongono i programmi e selezionano i progetti finanziabili.
La Regione favorisce i corsi di formazione per giovani artigiani, organizzati tramite imprese singole o associate e associazioni di categoria. La formazione in bottega scuola ha durata triennale; gli allievi sono considerati studenti e percepiscono un presalario. Al termine è rilasciato l’attestato di qualifica valido ai sensi della normativa statale sulla formazione professionale. Le Province trasmettono annualmente e al termine del triennio relazione e rendiconto delle spese.
Trasmissione d’impresa, start-up e interventi diretti
La Regione promuove il passaggio di proprietà di imprese artigiane per evitare la dispersione di attività esistenti e salvaguardare i livelli occupazionali, nonché aiuti alla creazione di impresa (“start-up”) per favorire nuova imprenditorialità e occupazione. Le associazioni di categoria possono presentare progetti; la copertura regionale è almeno del 60%.
Sono ammesse a finanziamento iniziative per favorire la continuità delle imprese artigiane tramite trasferimento di proprietà e nascita di nuove imprese. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi per le stesse finalità e sulle stesse spese.
La Giunta regionale può finanziare direttamente iniziative per:
- imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza da capitale e soci disabili;
- avvio e consolidamento di imprese gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza da capitale e soci donne.
Le iniziative possono includere acquisto, leasing, ristrutturazione di locali, macchinari e attrezzature. La Regione può affidare l’istruttoria e l’erogazione dei contributi a società o enti strumentali mediante convenzione.
Promozione e commercializzazione dei prodotti e servizi artigiani
La Regione promuove direttamente o tramite enti pubblici, enti riconosciuti o associazioni di categoria manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni e altre iniziative per far conoscere e valorizzare i prodotti e servizi dell’artigianato abruzzese. Può concedere contributi fino al 60% delle spese sostenute dagli enti organizzatori; non è ammesso il contributo se le imprese non artigiane partecipanti superano un terzo.
Per i consorzi e le società consortili artigiane sono previsti contributi per progetti di commercializzazione, anche oltre l’ambito regionale, fino a 60.000 euro per progetto e con copertura massima del 60% delle spese. I progetti possono riguardare consulenza commerciale, cataloghi e materiali informativi, guide tecnico-economiche, ricerche di mercato, programmi di penetrazione commerciale e centri permanenti polifunzionali per l’artigianato artistico e tradizionale.
Interventi economici e creditizi: disciplina storica dei confidi e misure sul credito
La legge conteneva un titolo specifico di sostegno ai confidi e all’accesso al credito, ma tale titolo risulta abrogato. Restano nel testo consolidato alcune disposizioni storiche trascritte tra parentesi quadre, non più operative. In pratica, per l’uso professionale attuale questa parte non è più applicabile.
Contributi per aree artigianali e infrastrutture produttive
La Regione concede contributi in conto capitale per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e per altre infrastrutture nelle aree artigianali e artigianali-industriali. I beneficiari sono Comuni, Comunità montane, Distretti industriali, Filiere, Clusters e consorzi di imprese artigiane; possono essere individuati anche altri soggetti per specifiche normative di settore.
Le aree devono essere già parzialmente urbanizzate e fruite al momento della domanda. Gli interventi ammessi comprendono, tra l’altro:
- costruzione e ristrutturazione di capannoni da cedere a imprese artigiane;
- completamento di elettrificazione e metanizzazione;
- depuratori a servizio dell’area;
- reti telematiche e fibra ottica;
- ulteriori tipologie di spesa definite annualmente.
La Giunta regionale disciplina criteri, modalità, selezione dei progetti, proroghe, revoche, economie, controlli e restituzioni, e può delimitare gli ambiti territoriali prioritari.
Tutela dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale
La Regione tutela e promuove le lavorazioni artigianali di elevato valore artistico, tipico e tradizionale, incluse la panificazione tipica abruzzese, le produzioni alimentari tipiche e l’abbigliamento su misura. La Giunta regionale definisce con proprio atto le lavorazioni oggetto della tutela.
La Regione si avvale dei consorzi di tutela promossi dagli enti locali e dalle associazioni di categoria. Tali consorzi devono essere rappresentativi delle imprese del settore, avere statuti non discriminatori e disporre di strutture adeguate. Devono trasmettere una relazione annuale; il riconoscimento può essere revocato per perdita dei requisiti o grave inadempienza.
Sono previsti disciplinari di produzione, contrassegni di origine e qualità e regolamenti d’uso. Il contrassegno indica tipo di lavorazione, origine geografica e materiale utilizzato; la concessione è disposta dal dirigente competente. La disciplina comprende anche criteri per la concessione del contrassegno alle imprese richiedenti.
Maestro artigiano, Osservatorio regionale e Centri di assistenza tecnica
L’attestato di maestro artigiano è attribuito al titolare o al socio che partecipa personalmente all’attività, nel settore dell’artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica abruzzese e dell’abbigliamento su misura. I requisiti sono almeno cinque anni di anzianità professionale, adeguata capacità professionale e spiccata attitudine all’insegnamento, desumibile anche dall’esperienza con apprendisti o allievi in formazione.
È istituito presso la Direzione regionale competente l’Osservatorio regionale per l’artigianato, con composizione mista istituzionale e di categoria, incarico per la durata della legislatura e assenza di compensi. L’Osservatorio svolge funzioni di indirizzo, monitoraggio e proposta su programmazione, formazione, progetti di sviluppo, accesso al credito, commercializzazione, disciplinari di produzione, contrassegno di origine, maestro artigiano e iniziative di valorizzazione.
La legge riconosce inoltre i Centri di assistenza tecnica (CAT), costituiti anche in forma consortile dalle associazioni artigiane di categoria, per assistenza tecnica, formazione e aggiornamento su innovazione, gestione d’impresa, accesso ai finanziamenti, sicurezza, ambiente e qualità. La Giunta regionale ne disciplina modalità, criteri e accreditamento.
Abrogazioni, transitorio, clausola valutativa e copertura finanziaria
La legge abroga il previgente testo unico regionale sull’artigianato e la legge regionale sull’artigianato artistico del 1986. Per i procedimenti già avviati continua ad applicarsi la precedente legge del 1996, se compatibile.
La Regione effettua una valutazione dell’attuazione della legge dopo un anno dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, sulla base di una relazione della Giunta. La disciplina sugli aiuti è subordinata, per le misure soggette a notifica, alla decisione della Commissione europea o al decorso del termine europeo; le misure in regime di esenzione o de minimis seguono la normativa UE applicabile.
Gli interventi previsti sono finanziati annualmente nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio regionale sul capitolo dedicato agli interventi a favore del settore artigianato.
Efficacia temporale
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale; il testo consolidato indica un aggiornamento vigente dal 9 novembre 2023. Alcune parti risultano espressamente abrogate o non più operative, mentre le disposizioni sostanziali ancora vigenti regolano l’artigianato nel territorio della Regione Abruzzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 ott 2009L.R. Abruzzo 24/2009
- Legge · 9 nov 2009L.R. Abruzzo 25/2009
- Legge · 16 ott 2009L.R. Abruzzo 21/2009
- Legge · 20 nov 2009L.R. Abruzzo 27/2009
- Legge · 20 nov 2009L.R. Abruzzo 26/2009
- Legge · 2 dic 2009L.R. Abruzzo 29/2009
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →