L.R. Abruzzo 16/2009
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo disciplina, in via straordinaria e con termini perentori ormai scaduti, ampliamenti e demolizioni-ricostruzioni del patrimonio edilizio esistente, con limiti, esclusioni, oneri e contributi ridotti o maggiorati. Prevede inoltre misure per efficienza energetica, fonti rinnovabili, risparmio idrico e alcune norme finali su ERP e abrogazioni.
Interventi straordinari edilizi e misure per risparmio energetico e idrico in Abruzzo
Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 16/2009 introduce un quadro straordinario per il rilancio del settore edilizio, finalizzato a migliorare qualità architettonica, energetica e abitativa, preservare il patrimonio edilizio esistente e contenere il consumo di territorio. La disciplina opera solo nel territorio regionale e, per le misure straordinarie più rilevanti, è legata a termini di applicabilità ormai scaduti.
Ambito di applicazione e limiti generali
Le disposizioni straordinarie si applicano solo se rispettato il termine perentorio per la presentazione delle istanze. Gli interventi non sono ammessi su edifici che, al momento della denuncia di inizio attività o della domanda, risultino abusivi o difformi, di valore storico-culturale o architettonico, vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, ubicati in aree di inedificabilità assoluta o in territori di parchi e riserve, salvo specifiche eccezioni per le zone D o aree di promozione economica e sociale compatibili con il parco.
Definizioni tecniche rilevanti
Ai fini della legge, i nuclei antichi sono quelli perimetrati dai Comuni oppure le zone A del DM 1444/1968 o assimilabili. Per distanze minime e altezze massime valgono anzitutto gli strumenti urbanistici e gli atti di governo del territorio; in mancanza si applica il DM 1444/1968.
Ampliamenti degli edifici residenziali
Per edifici con superficie pari o superiore al 50% e destinazione residenziale è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti locali, un ampliamento fino al 20% della superficie esistente e comunque non oltre 200 mc. Per gli edifici di modeste dimensioni è sempre ammesso almeno un ampliamento di 9 mq. L’ampliamento deve essere coerente dal punto di vista architettonico e progettuale e realizzato in contiguità orizzontale o verticale con il fabbricato esistente. Sono esclusi i nuclei antichi, le aree a elevato rischio idrogeologico e le aree di inedificabilità assoluta.
Prescrizioni sismiche per gli ampliamenti
Nelle zone sismiche 1 e 2 gli ampliamenti sono consentiti solo per edifici muniti di certificazione antisismica, se realizzati dopo l’attribuzione della classificazione di rischio. Per gli edifici costruiti in difformità dalla normativa antisismica, l’ampliamento è possibile solo previo adeguamento dell’intero edificio.
Demolizione e ricostruzione con premio volumetrico
È previsto un regime straordinario per la demolizione integrale e ricostruzione di edifici residenziali pari o superiori al 50%, realizzati prima del 31 marzo 2009 e da adeguare agli standard energetici, tecnologici e di sicurezza, anche sismica. Gli immobili si considerano realizzati se, a tale data, è stata protocollata la dichiarazione di fine lavori; in mancanza, è ammessa dichiarazione giurata del direttore dei lavori.
Incrementi consentiti e requisiti di efficienza
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione è consentito un aumento fino al 35% della superficie utile esistente, a condizione che siano impiegate tecniche di bioedilizia, siano previste fonti rinnovabili e l’edificio raggiunga almeno la classe energetica B. I Comuni possono disciplinare ulteriormente le modalità di applicazione di tale maggiorazione.
Trasferimento di volumetria, aree diverse e cessioni gratuite
La ricostruzione può avvenire anche su area diversa, purché prevista dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della legge. I Comuni devono individuare preliminarmente gli ambiti omogenei in cui i volumi trasferiti si sommano a quelli consentiti sull’area di destinazione. Possono inoltre essere individuate aree da cedere gratuitamente al patrimonio comunale per verde pubblico, parcheggi o altre opere di urbanizzazione; in tal caso, al proprietario può spettare un’ulteriore maggiorazione del 30% della superficie utile demolita, se l’edificio ricostruito raggiunge la classe energetica B.
Ulteriori esclusioni e limiti per la ricostruzione
Sono esclusi dagli interventi gli edifici nei nuclei antichi, nelle aree a elevato rischio idrogeologico e nelle zone di inedificabilità assoluta. La ricostruzione in area diversa non è comunque ammessa nelle aree a elevato rischio idrogeologico e nelle zone di inedificabilità assoluta. Gli incrementi previsti non si cumulano con altre maggiorazioni riconosciute da norme vigenti o strumenti urbanistici sul medesimo edificio.
Oneri di urbanizzazione e agevolazioni economiche
Gli interventi di demolizione e ricostruzione comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione in misura doppia rispetto alla disciplina regionale ordinaria. La maggiorazione è versata alla Regione Abruzzo. Sono previste restituzioni in caso di diniego del titolo, versamenti eccedenti o rinuncia. Le associazioni ONLUS che realizzano interventi su edifici destinati all’accoglienza sono esonerate dalla maggiorazione; se la destinazione d’uso cambia entro dieci anni, gli oneri devono essere corrisposti al momento della variazione.
Contributo di costruzione e incentivi comunali
Per gli ampliamenti il contributo di costruzione è calcolato solo sull’incremento realizzato e può essere ridotto del 50% se l’unità è destinata a prima abitazione. Per demolizione e ricostruzione il contributo è determinato applicando l’80% alla parte ampliata e il 20% alla parte ricostruita, con possibile riduzione del 50% per prima abitazione. I Comuni possono prevedere ulteriori riduzioni o incentivi economici per bioedilizia, energie rinnovabili e riqualificazione di aree urbane degradate.
Adempimenti comunali, elenchi e controlli
I Comuni devono istituire e aggiornare l’elenco degli interventi autorizzati per evitare il superamento dei limiti tramite interventi successivi. Devono inoltre verificare la realizzazione dei nuovi volumi secondo le tecniche di bioedilizia e il raggiungimento degli standard energetici dichiarati; in caso di difformità si applicano le sanzioni per opere eseguite senza titolo edilizio e gli interventi non sono sanabili.
Titoli abilitativi, requisiti e termini per la presentazione
Gli ampliamenti si realizzano mediante denuncia di inizio attività con asseverazione di conformità alla legge regionale. La demolizione e ricostruzione è subordinata al titolo edilizio previsto dal DPR 380/2001. Le istanze dovevano essere presentate entro il 31 dicembre 2023; nei Comuni del cratere sismico indicato dal decreto n. 3 del 16 aprile 2009 il termine è prorogato fino alla fine dello stato di emergenza. La possibilità di ampliare è limitata alle unità immobiliari ultimate al 31 marzo 2009 con titolo abilitativo regolare.
Opere di urbanizzazione, abusi e ulteriori divieti
Gli interventi richiedono la presenza o l’adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria in rapporto al maggiore carico urbanistico, a carico del richiedente. Non è riconosciuto alcun aumento di volume o superficie agli edifici anche parzialmente abusivi o su aree demaniali o vincolate a uso pubblico. Per gli edifici condonati, il calcolo degli incrementi tiene conto anche della superficie condonata, ma solo per edifici di almeno 1.000 mc. La legge non si applica agli immobili commerciali per derogare alla disciplina regionale su grandi strutture di vendita e centri commerciali. Gli interventi di ampliamento e quelli di demolizione-ricostruzione non sono cumulabili tra loro.
Misure per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili
La legge richiama l’applicazione della disciplina statale sul risparmio energetico e sull’efficienza degli edifici, in particolare per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Le pensiline e tettoie su edifici residenziali, non insistenti sul demanio marittimo e finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici o altri impianti domestici da fonte rinnovabile, non concorrono a formare superficie. La Giunta regionale doveva definire entro 90 giorni caratteristiche tipologiche, dimensionali e potenza degli impianti.
Risparmio e riutilizzo delle risorse idriche
I progetti di nuova edificazione, recupero e ristrutturazione devono prevedere dispositivi certificati per ridurre significativamente il consumo d’acqua negli impianti idrico-sanitari. Quando possibile, devono inoltre includere sistemi di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche per usi non potabili. I regolamenti edilizi comunali devono prescrivere impianti idonei al risparmio dell’acqua potabile.
Norma interpretativa su edilizia residenziale pubblica
La legge fornisce un’interpretazione autentica della disciplina regionale sull’alienazione degli alloggi di ERP: i proventi delle vendite, pur restando formalmente nella disponibilità degli enti proprietari, appartengono alla Regione. L’80% deve essere destinato, entro l’anno successivo all’incasso, a interventi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico, secondo la programmazione regionale e le esigenze territoriali delle Aziende per l’Edilizia Residenziale.
Abrogazione e decorrenza
È abrogata la L.R. 11 ottobre 2002, n. 22 e successive modificazioni. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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