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Legge

L.R. Abruzzo 24/2009

Misure straordinarie per gli Enti Locali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo consente, per il solo anno 2009, alle Comunità montane di usare in parte i fondi della montagna per spese correnti di personale e gestione uffici/servizi. Modifica inoltre la disciplina dell’associazionismo comunale, imponendo che per ogni funzione o servizio il Comune partecipi a una sola forma associativa e demandando alla Giunta regionale i criteri di riparto dei contributi.

Misure straordinarie per le Comunità montane e modifiche sulla gestione associata dei servizi degli enti locali

Misure straordinarie per le Comunità montane e disciplina dell’associazionismo locale

La legge regionale Abruzzo introduce misure eccezionali e puntuali a favore degli enti locali, con effetti prevalentemente limitati all’anno 2009. Interviene sia sulle Comunità montane sia sulla disciplina dei contributi per le forme associative tra Comuni.

Utilizzo straordinario delle risorse per la montagna

Per il solo anno 2009, le risorse finanziarie previste dalla legge statale n. 97 del 1994 e destinate al Fondo regionale della montagna possono essere impiegate dalle Comunità montane anche per spese correnti. La deroga è però molto circoscritta:

  • riguarda solo le spese per il personale;
  • riguarda solo le spese riconducibili alla gestione degli uffici e dei servizi;
  • non può estendersi oltre l’esercizio finanziario 2009.

Le risorse continuano ad essere ripartite secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 5, della L.R. n. 95 del 2000.

Partecipazione dei Comuni alle forme associative

La legge modifica la disciplina regionale sull’associazionismo comunale stabilendo che, per ogni funzione o servizio, il Comune può partecipare a una sola forma associativa. La previsione mira a evitare sovrapposizioni tra strutture associative diverse per la medesima attività amministrativa.

Riparto dei contributi per l’associazionismo

Viene inoltre precisato che i criteri e le modalità di ripartizione dei contributi destinati all’associazionismo sono definiti dalla Giunta regionale, d’intesa con le Associazioni regionali delle autonomie locali. Il riparto riguarda:

  • le Unioni di Comuni;
  • le altre forme associative previste dal Testo unico degli enti locali.

Coordinamento con la disciplina sui servizi associati

La legge interviene anche sulla normativa regionale del 2008 relativa ai contributi IVEL, chiarendo che l’integrazione prevista opera quando l’esercizio associato riguarda la medesima funzione o il medesimo servizio. La modifica serve a collegare il beneficio al concreto svolgimento associato della stessa attività amministrativa.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 7 novembre 2009. La disposizione sulle Comunità montane ha comunque un ambito applicativo temporale già limitato in origine al solo anno finanziario 2009.

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