Cassazione Penale, Ordinanza n. 30149/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure meramente ripetitive di questioni già vagliate con motivazione logica e immune da censure dalla Corte d'appello, e comunque dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I ricorrenti deducevano, in sostanza, doglianze già esaminate nei gradi di merito e chiedevano una diversa lettura delle prove. In particolare contestavano: la configurabilità del delitto di resistenza, anche sotto il profilo del nesso funzionale tra la condotta violenta e minacciosa e l'atto d'ufficio; il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p., sostenendo la ricorrenza di atti arbitrari della pubblica autorità e, in via putativa, la possibilità di invocare la scriminante; la sussistenza del delitto di oltraggio, con riferimento al requisito della presenza di più persone; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Reato contestato e confermato in appello; la Corte richiama la verifica del nesso funzionale tra la condotta violenta o minacciosa e l'atto dell'ufficio.
art. 341-bis c.p.
Reato contestato e confermato in appello; la Corte richiama il requisito della presenza di più persone ai fini della configurabilità.
art. 659 c.p.
Reato contestato nella sentenza impugnata e richiamato nel provvedimento di legittimità.
art. 393-bis c.p.
Esimente invocata dai ricorrenti; la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicabilità per insussistenza di atti arbitrari e per l'assenza di elementi idonei a fondare una scriminante putativa.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità invocata dai ricorrenti; la Corte d'appello l'aveva esclusa in radice per difetto di particolare tenuità del fatto.
artt. 337, 341-bis e 659 cod. pen.
Sono i reati per cui la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione adeguata, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura degli elementi di fatto quando la decisione impugnata sia sorretta da un apparato argomentativo puntuale e logico.
- La configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale richiede la verifica del nesso funzionale tra la condotta violenta o minacciosa e l'atto dell'ufficio; se il giudice di merito ha motivato sul punto, la censura deve misurarsi specificamente con tale argomentazione.
- L'esimente dell'art. 393-bis c.p. presuppone l'esistenza di un atto arbitrario della pubblica autorità; in difetto di tale presupposto, e in assenza di elementi idonei a sostenere una percezione erronea della scriminante, non può essere riconosciuta neppure in via putativa.
- Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, il giudice può verificare anche il requisito della presenza di più persone, e la relativa doglianza è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in radice quando il giudice di merito escluda, con motivazione coerente, la modestia offensiva della condotta e degli esiti.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione non illogica.
- rami
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