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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30149/2026 del 07/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure meramente ripetitive di questioni già vagliate con motivazione logica e immune da censure dalla Corte d'appello, e comunque dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. I ricorrenti deducevano, in sostanza, doglianze già esaminate nei gradi di merito e chiedevano una diversa lettura delle prove. In particolare contestavano: la configurabilità del delitto di resistenza, anche sotto il profilo del nesso funzionale tra la condotta violenta e minacciosa e l'atto d'ufficio; il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p., sostenendo la ricorrenza di atti arbitrari della pubblica autorità e, in via putativa, la possibilità di invocare la scriminante; la sussistenza del delitto di oltraggio, con riferimento al requisito della presenza di più persone; il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., nonché l'eccessività della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Reato contestato e confermato in appello; la Corte richiama la verifica del nesso funzionale tra la condotta violenta o minacciosa e l'atto dell'ufficio.

  • art. 341-bis c.p.

    Reato contestato e confermato in appello; la Corte richiama il requisito della presenza di più persone ai fini della configurabilità.

  • art. 659 c.p.

    Reato contestato nella sentenza impugnata e richiamato nel provvedimento di legittimità.

  • art. 393-bis c.p.

    Esimente invocata dai ricorrenti; la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicabilità per insussistenza di atti arbitrari e per l'assenza di elementi idonei a fondare una scriminante putativa.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità invocata dai ricorrenti; la Corte d'appello l'aveva esclusa in radice per difetto di particolare tenuità del fatto.

  • artt. 337, 341-bis e 659 cod. pen.

    Sono i reati per cui la sentenza impugnata aveva pronunciato condanna.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione adeguata, senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura degli elementi di fatto quando la decisione impugnata sia sorretta da un apparato argomentativo puntuale e logico.
  • La configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale richiede la verifica del nesso funzionale tra la condotta violenta o minacciosa e l'atto dell'ufficio; se il giudice di merito ha motivato sul punto, la censura deve misurarsi specificamente con tale argomentazione.
  • L'esimente dell'art. 393-bis c.p. presuppone l'esistenza di un atto arbitrario della pubblica autorità; in difetto di tale presupposto, e in assenza di elementi idonei a sostenere una percezione erronea della scriminante, non può essere riconosciuta neppure in via putativa.
  • Ai fini dell'oltraggio a pubblico ufficiale, il giudice può verificare anche il requisito della presenza di più persone, e la relativa doglianza è inammissibile se non si confronta con la motivazione di merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in radice quando il giudice di merito escluda, con motivazione coerente, la modestia offensiva della condotta e degli esiti.
  • Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non sono scrutinabili in cassazione se si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione non illogica.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la PAParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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