Cassazione Civile, Ordinanza n. 07202/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della rinuncia depositata dai ricorrenti in relazione alla definizione agevolata della pretesa tributaria. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio, ritenendo sussistenti giusti motivi.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Salerno, relativa a una controversia indicata in epigrafe come concernente una cartella di pagamento IRPEF. Nel corso del giudizio di legittimità hanno poi depositato atto di rinuncia al ricorso, allegando la domanda di definizione agevolata c.d. "rottamazione quater" e la comunicazione delle somme dovute da parte dell’agente della riscossione; tuttavia non risultavano prodotte quietanze di pagamento. La Corte ha rilevato che la rinuncia era comunque idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Norme richiamate
art. 1, commi 231-252, L. n. 197 del 2022
La domanda di definizione agevolata ex legge di bilancio 2023 è richiamata come contesto della rinuncia al ricorso; la Corte non ne verifica il perfezionamento tramite pagamento, ma valorizza la rinuncia quale indice di sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente può determinare l’inammissibilità del ricorso quando dal suo contenuto emerga la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione.
- Ai fini della declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la Corte può valorizzare la rinuncia al ricorso anche se dagli atti richiamati risulti una procedura di definizione agevolata non accompagnata da quietanze di pagamento.
- In presenza di rinuncia e di sopravvenuto difetto di interesse, la Corte può compensare le spese del giudizio ove ravvisi giusti motivi.
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