Ordinanza ingiunzione o revoca n. 126 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Azienda socio sanitaria locale n. 3 di Nuoro aveva pubblicato sul web un documento contenente, oltre ai dati identificativi del paziente, anche informazioni sulla sua patologia e sui farmaci necessari, in assenza di un idoneo presupposto di liceità. Pur avendo l’Azienda rimosso/deindicizzato rapidamente i dati e adottato misure formative interne, il trattamento è stato ritenuto illecito per violazione dei principi di liceità, minimizzazione e riservatezza, nonché del divieto di diffusione dei dati sulla salute. È stata quindi applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 13.000 euro e disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
ASL n. 3 di Nuoro: diffusione online illecita di dati sulla salute e dati identificativi di un paziente
ASL n. 3 di Nuoro: diffusione illecita online di dati sanitari di un paziente
Il provvedimento riguarda l’Azienda socio sanitaria locale n. 3 di Nuoro, subentrata ad ATS Sardegna, per la pubblicazione sul web di documentazione contenente dati identificativi e dati sulla salute di un interessato. Il caso origina da un reclamo/istanza dell’interessato e da successivi accertamenti dell’Ufficio.
Fatti e origine dell’istruttoria
Il paziente ha segnalato che sul web, a un determinato URL, erano stati diffusi i suoi dati personali, tra cui data di nascita, residenza e codice fiscale, oltre a informazioni sanitarie. In particolare risultava pubblicata una nota del Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale, relativa a una richiesta di acquisto di un medicinale, con allegati un certificato attestante la fibrosi cistica e una nota del Centro regionale di riferimento nella quale erano indicati la patologia e i farmaci necessari.
L’Ufficio ha svolto una verifica preliminare e ha riscontrato la presenza del contenuto online. Successivamente ha avviato il procedimento notificando all’Azienda l’atto di contestazione ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice privacy e invitandola a presentare difese o a richiedere audizione.
Difese dell’Azienda e misure correttive spontanee
L’Azienda ha ricondotto l’accaduto a un errore materiale nella scansione: i documenti allegati sarebbero stati uniti in un unico PDF anziché separati, con conseguente pubblicazione di documentazione non necessaria ai fini dell’atto amministrativo. Ha precisato che la violazione ha riguardato un solo interessato e che l’evento è stato colposo, inserendosi in una fase di riorganizzazione dei servizi per effetto della riforma sanitaria regionale.
Ha inoltre rappresentato di aver immediatamente:
- deindicizzato i dati erroneamente pubblicati dai motori di ricerca;
- rimosso gli effetti potenzialmente lesivi per l’interessato;
- avviato una sensibilizzazione del personale sui principi di minimizzazione e necessità;
- organizzato sessioni formative con il DPO;
- predisposto o avviato la predisposizione di una procedura standardizzata per la gestione delle violazioni.
L’Azienda ha anche riferito che tra le parti era stata sottoscritta una transazione, con rifusione delle spese legali sostenute per il reclamo.
Valutazione del Garante: illiceità del trattamento
Il Garante ha ricordato che i dati personali devono essere trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità/riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), c) e f), GDPR. Ha ribadito che il trattamento è lecito solo se ricorre una delle condizioni dell’art. 6 GDPR e che, per i trattamenti svolti per compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri, la diffusione è ammessa solo se prevista da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, ai sensi dell’art. 2-ter del Codice.
Con specifico riguardo ai dati sulla salute, l’Autorità ha richiamato il divieto di diffusione sancito dall’art. 2-septies, comma 8, del Codice e il regime restrittivo dell’art. 9 GDPR, evidenziando che tali dati possono essere comunicati all’interessato e, a terzi, solo in presenza di un idoneo presupposto giuridico o su delega scritta dell’interessato.
Sulla base degli atti, il Garante ha concluso che non era stata dimostrata alcuna valida base giuridica ai sensi degli artt. 6 e 9 GDPR e ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 6 e 9 GDPR e dell’art. 2-septies, comma 8, del Codice.
Misure correttive e sanzione
Pur accertando l’illecito, il Garante ha osservato che la deindicizzazione immediata dei dati aveva già rimosso i contenuti dall’indice dei motori di ricerca; per questo ha ritenuto che, allo stato, non vi fossero i presupposti per adottare ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR.
È stata invece irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR, pari a 13.000 euro. Nella determinazione della sanzione l’Autorità ha considerato:
- la conoscenza dell’evento tramite istanza dell’interessato;
- la natura sensibile dei dati trattati, con particolare riferimento ai dati sulla salute;
- la tempestiva deindicizzazione;
- l’elevato grado di cooperazione dell’Azienda;
- l’assenza di precedenti provvedimenti pertinenti a carico del titolare.
Sanzione accessoria e tutela giurisdizionale
Il Garante ha disposto la pubblicazione per intero del provvedimento sul proprio sito web, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice privacy, anche in considerazione della tipologia dei dati oggetto di trattamento illecito.
È stato inoltre indicato che avverso il provvedimento è possibile proporre ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e fatti contestati
Il procedimento nasce da un’istanza del paziente, che lamentava la diffusione online di dati personali e dati sulla salute pubblicati dall’ATS Sardegna/poi ASL n. 3 di Nuoro. Sul web era stato reso disponibile un documento relativo a una richiesta di acquisto di un medicinale, con allegati contenenti un certificato e una nota clinica attestanti la fibrosi cistica, la patologia e i farmaci necessari. L’Ufficio ha riscontrato preliminarmente la presenza del contenuto online.
Riscontro dell’Azienda e misure adottate
L’Azienda ha spiegato che l’evento era dovuto a un errore umano nella scansione dei documenti, che erano stati uniti in un unico PDF invece di essere separati. Ha dichiarato di aver immediatamente deindicizzato i dati dai motori di ricerca, riducendo gli effetti lesivi, e di aver sensibilizzato/formato il personale sui principi di minimizzazione e necessità. Ha inoltre riferito di aver avviato, con il DPO, ulteriori moduli formativi e una procedura standardizzata per gestire futuri casi di violazione.
Valutazione giuridica del Garante
Il Garante ha ritenuto che il trattamento violasse gli artt. 5, 6 e 9 GDPR e l’art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy. In particolare, ha richiamato i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e integrità/riservatezza; ha ribadito che la diffusione di dati sanitari è vietata e che, per i trattamenti necessari all’esercizio di compiti di interesse pubblico, la diffusione è ammessa solo se prevista da norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali. Nel caso concreto non è stata dimostrata alcuna base giuridica idonea a rendere lecito il trattamento.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83, par. 5, GDPR, determinandola in 13.000 euro. Nella quantificazione ha considerato: la conoscenza dell’evento tramite istanza dell’interessato; la natura dei dati coinvolti, in particolare dati sulla salute; l’immediata deindicizzazione; l’elevato grado di cooperazione dell’Azienda; l’assenza di precedenti pertinenti. È stata prevista anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale del Garante.
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