Sentenza del 22/05/2015 n. 10591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia, che aveva riconosciuto alla società il diritto di dedurre in nove quote annuali i cosiddetti "noni pregressi", ossia le quote residue relative a svalutazioni e perdite su crediti rilevate negli esercizi anteriori al 2005. L'Agenzia sosteneva, da un lato, che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione apparente e, dall'altro, che la modifica introdotta dal D.L. n. 203/2005 avesse eliminato, anche per le quote non ancora dedotte, il diritto alla deduzione IRAP. La resistente aveva inoltre eccepito la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, calcolando il termine secondo la computazione civile e considerando valida la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario il 26 aprile 2010. Nel merito, tuttavia, ha rigettato entrambe le censure. La motivazione della CTR non era apparente, poiché il richiamo alle argomentazioni del primo giudice, unitamente agli ulteriori riferimenti interpretativi, era sufficiente. Quanto alla deduzione, la Corte ha stabilito che il differimento pluriennale costituiva una mera modalità finanziaria di fruizione di un diritto già maturato nell'esercizio in cui le svalutazioni erano state contabilizzate. In assenza di una specifica norma transitoria, la modifica del 2005 non poteva incidere retroattivamente sui "noni" relativi a periodi anteriori. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato dall'Agenzia.
Art. 155, comma 2, c.p.c. e art. 2963, comma 4, c.c.
Per i termini mensili o annuali si applica la computazione civile, con scadenza nel giorno corrispondente del mese finale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 7
Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, art. 16, comma 9, ultimo periodo
La modifica introdotta nel 2005 ha escluso, per il regime successivo alla sua entrata in vigore, determinate svalutazioni e accantonamenti dalla base imponibile IRAP, senza però incidere retroattivamente sulle quote già maturate in precedenza.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 6, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ha modificato il regime IRAP delle imprese assicurative, rendendo non deducibili, dal 2005, alcune perdite e svalutazioni su crediti. In mancanza di disposizioni transitorie, la norma non è stata applicata alle quote residue riferite a svalutazioni anteriori.
L. n. 342/2000, art. 23, comma 1, e art. 71 TUIR
Prevedevano il differimento della deduzione delle svalutazioni su crediti in quote costanti, allo scopo di allineare la disciplina fiscale alle risultanze civilistiche del bilancio.
L. n. 212/2000, art. 3, Statuto dei diritti del contribuente
Esprime il principio di irretroattività delle norme tributarie, salvo un'esplicita previsione legislativa. È stato utilizzato per escludere l'applicazione della modifica del 2005 ai diritti di deduzione già maturati.
Art. 11 delle preleggi
Stabilisce, come principio generale, che la legge dispone per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, salvo diversa previsione.
Massime di principio
- Quando una normativa fiscale consente di dedurre un componente negativo in più esercizi, il diritto può considerarsi acquisito nell'anno in cui il componente si è formato e contabilizzato; le annualità successive rappresentano una modalità di fruizione del diritto.
- Una legge tributaria successiva che riduce o elimina la deducibilità non dovrebbe incidere sulle quote residue relative a fatti fiscalmente già realizzati, se manca una chiara disciplina transitoria o una previsione espressa di retroattività.
- Per stabilire l'effetto temporale di una modifica fiscale occorre distinguere tra nuovi componenti rilevati dopo l'entrata in vigore della norma e quote residue di componenti già maturati secondo la disciplina precedente.
- Il semplice richiamo, da parte del giudice d'appello, alle argomentazioni del primo giudice non determina automaticamente una motivazione apparente, purché il percorso logico-giuridico della decisione sia comunque comprensibile.
- Nel calcolo dei termini processuali espressi in mesi o anni si considera il giorno corrispondente del mese di scadenza secondo la computazione civile; per la notifica, rileva la tempestiva consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
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