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Provvedimento

Provvedimento del 17/03/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal 1° aprile 2016 le somme dovute per la dichiarazione di successione si versano con F24; fino al 31 dicembre 2016 è ammesso in alternativa F23, mentre dal 1° gennaio 2017 l’F24 è obbligatorio, salvo atti degli uffici che indicano un diverso modello.

Estensione del modello F24 ai versamenti per la dichiarazione di successione

Estensione del modello F24 ai versamenti per la dichiarazione di successione

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate estende le modalità di versamento unificato tramite modello F24 alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione. La disciplina introduce un periodo transitorio in cui è ancora possibile l’uso del modello F23, prima del passaggio definitivo all’F24.

Oggetto e finalità del provvedimento

Il documento dispone che, a partire dal 1° aprile 2016, una serie di imposte e tributi connessi alla dichiarazione di successione siano versati mediante modello F24. La scelta è motivata dall’esigenza di razionalizzare le modalità di pagamento, migliorare l’efficienza nella gestione dei tributi e semplificare gli adempimenti per i contribuenti.

Ambito oggettivo dei versamenti interessati

Sono ricompresi nel nuovo sistema di pagamento:

  • imposta sulle successioni;
  • imposta ipotecaria;
  • imposta catastale;
  • tasse ipotecarie;
  • imposta di bollo;
  • imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;
  • tributi speciali;
  • relativi accessori, interessi e sanzioni.

Tali importi devono essere versati quando sono dovuti in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione.

Modalità di versamento e codici tributo

Il provvedimento stabilisce che i versamenti avvengano tramite modello F24. Viene inoltre previsto che con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate siano istituiti i codici tributo da utilizzare e impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Periodo transitorio e regime applicabile

Per consentire l’adeguamento delle procedure, è previsto un periodo transitorio:

  • fino al 31 dicembre 2016 può essere utilizzato il modello F23, secondo le modalità vigenti, in alternativa all’F24;
  • a partire dal 1° gennaio 2017 i versamenti devono essere effettuati esclusivamente con il modello F24.

La possibilità di utilizzare F23 fino alla fine del 2016 è espressamente estesa a tutti i contribuenti.

Versamenti richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate

Per i pagamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il versamento deve essere effettuato esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso. In tali casi non opera la regola generale dell’alternativa tra F23 e F24 nel periodo transitorio.

Presupposti normativi e motivazioni

Il provvedimento richiama l’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina il versamento unificato, e la lettera h-ter del comma 2, che consente l’estensione del sistema ad altre entrate mediante decreto ministeriale. Viene inoltre richiamato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011, che aveva già esteso il sistema F24 ad alcune entrate, inclusi i tributi collegati alle successioni e donazioni, prevedendo che le modalità attuative fossero definite con provvedimento dell’Agenzia.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i riferimenti indicati nel provvedimento figurano, in particolare:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
  • D.M. 28 dicembre 2000;
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di imposta sulle successioni e donazioni;
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, in materia di imposte ipotecaria e catastale;
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237;
  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47-53;
  • D.M. 8 novembre 2011;
  • provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2001 sul modello F23;
  • provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2013 sul modello F24.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate equivale alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato 17 marzo 2016 e reca la firma del Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

Testo integrale

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