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Provvedimento

Provvedimento del 21/03/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina modalità, termini e contenuti della procedura di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale, inclusi accesso, istruttoria, efficacia, rinnovo, modifica, verifica e cause di estinzione o violazione, in attuazione dell’art. 31-ter del DPR n. 600/1973.

Disposizioni attuative sugli accordi preventivi per imprese con attività internazionale

Disposizioni attuative degli accordi preventivi per imprese con attività internazionale

Il documento definisce in modo organico la procedura per accedere agli accordi preventivi previsti dall’art. 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Stabilisce i soggetti ammessi, gli ambiti oggetto di accordo, le modalità di presentazione dell’istanza, lo svolgimento dell’istruttoria e gli effetti dell’accordo, nonché le regole su verifica, violazione, modifica e rinnovo.

Ambito applicativo e definizioni

Ai fini del provvedimento, per "impresa con attività internazionale" si intende l’impresa residente nel territorio dello Stato che si trovi, alternativamente o congiuntamente, in una delle seguenti situazioni:

  • rapporti con società non residenti nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 110 del TUIR;
  • partecipazione, diretta o indiretta, di soggetti non residenti nel patrimonio, fondo o capitale, oppure partecipazione dell’impresa residente al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  • corresponsione o percezione di dividendi, interessi, royalties o altri componenti reddituali da o a soggetti non residenti;
  • esercizio dell’attività tramite stabile organizzazione in un altro Stato.

Sono inoltre ricompresi, ai fini dell’accesso agli accordi preventivi nei medesimi ambiti, anche:

  • l’impresa non residente che esercita attività in Italia tramite stabile organizzazione;
  • l’impresa che chiede la preventiva definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, nelle ipotesi di cui agli artt. 166 e 166-bis del TUIR;
  • l’impresa non residente che intende avviare un’attività in Italia tramite stabile organizzazione entro il periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza, per la valutazione preventiva della sussistenza della stabile organizzazione.

Ambiti degli accordi preventivi

Le imprese rientranti nell’ambito definito dal provvedimento possono chiedere accordi preventivi con riferimento a:

  • definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’art. 110 TUIR;
  • applicazione di norme, anche convenzionali, sull’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione estera di un’impresa residente o alla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente;
  • applicazione di norme, anche convenzionali, relative all’erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali verso o da soggetti non residenti.

Presentazione dell’istanza

L’istanza va indirizzata all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, nelle sedi di Roma o Milano indicate nel provvedimento.

L’istanza:

  • deve essere redatta in carta libera;
  • va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano;
  • può essere presentata anche in formato elettronico con allegata documentazione;
  • potrà essere presentata telematicamente con successive modalità, tramite PEC o servizio telematico dell’Agenzia.

A pena di inammissibilità, l’istanza deve indicare:

  • denominazione dell’impresa, sede legale o domicilio fiscale se diverso, codice fiscale e/o partita IVA, ed eventuale domiciliatario nazionale;
  • per le imprese non residenti, l’indirizzo della stabile organizzazione in Italia e, se previsto, il domiciliatario nazionale; tale indicazione non è richiesta per le istanze relative alla valutazione preventiva di cui al punto 1.5;
  • oggetto dell’accordo preventivo e sintetica descrizione degli elementi rilevanti;
  • documentazione che comprovi il possesso dei requisiti di impresa con attività internazionale;
  • firma del legale rappresentante o di soggetto munito di poteri di rappresentanza.

Prima della presentazione è possibile chiedere un incontro con l’Ufficio, anche per il tramite di procuratori e in forma anonima, per ricevere chiarimenti sulla procedura.

Contenuto dell’istanza per ciascun ambito

Per gli accordi relativi ai prezzi di trasferimento ex art. 110, comma 7, TUIR, l’istanza deve inoltre:

  • descrivere le operazioni e i beni o servizi oggetto delle stesse;
  • indicare le società non residenti coinvolte e le ragioni della riconducibilità alle situazioni previste dalla norma;
  • illustrare criteri e metodi di determinazione del valore normale e le ragioni della loro conformità;
  • può essere corredata da documentazione illustrativa.

Per l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione, l’istanza deve inoltre:

  • descrivere il caso concreto e le operazioni realizzate;
  • indicare gli elementi identificativi della stabile organizzazione estera o, per l’impresa non residente, gli elementi richiesti per il punto 2.3 lett. b);
  • illustrare la soluzione applicativa proposta e le ragioni della sua conformità normativa;
  • può essere corredata da documentazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Per dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali, l’istanza deve inoltre:

  • indicare il caso concreto;
  • identificare i soggetti non residenti che percepiscono o erogano i componenti reddituali;
  • illustrare la soluzione applicativa proposta e le ragioni della sua conformità;
  • può essere corredata da documentazione illustrativa.

Per i valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, l’istanza deve inoltre:

  • indicare lo Stato di trasferimento o di provenienza;
  • descrivere dettagliatamente i componenti dell’azienda o del complesso aziendale in uscita e le attività e passività in ingresso;
  • illustrare criteri e metodi di valorizzazione e le ragioni della loro conformità;
  • può essere corredata da documentazione illustrativa.

Per la verifica preventiva della sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, l’istanza deve inoltre:

  • descrivere dettagliatamente il caso concreto;
  • essere corredata da documentazione sulle iniziative già poste in essere e sulle nuove attività da intraprendere;
  • indicare le ragioni di fatto e di diritto per cui si ritiene possibile configurare o escludere la stabile organizzazione sulla base dell’art. 162 TUIR e delle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili;
  • può essere corredata da documentazione illustrativa.

Ammissibilità, improcedibilità e inammissibilità

L’Ufficio dichiara l’istanza ammissibile entro 30 giorni dal ricevimento, se risultano presenti gli elementi richiesti.

Se l’Ufficio non è in condizione di verificare tali elementi, dichiara l’istanza improcedibile entro lo stesso termine e assegna un termine non inferiore a 30 giorni per integrare la documentazione. In questo caso, il termine per dichiarare l’ammissibilità decorre dalla ricezione dell’integrazione.

L’istanza è dichiarata inammissibile quando:

  • mancano gli elementi richiesti;
  • il soggetto non integra l’istanza entro il termine assegnato;
  • la documentazione integrativa non è idonea a colmare le carenze originarie.

Procedimento per gli accordi su prezzi di trasferimento, utili/perdite, dividendi e valori di ingresso/uscita

Per le ipotesi di cui ai punti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, l’Ufficio, completata l’istruttoria preliminare, invita l’impresa a comparire tramite legale rappresentante o procuratore per verificare la completezza delle informazioni, richiedere eventuali ulteriori documenti e definire i termini del contraddittorio.

Il procedimento:

  • può articolarsi in più incontri;
  • deve concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • può comprendere accessi presso le sedi dell’impresa o della stabile organizzazione, concordati con la stessa;
  • prevede la redazione di un processo verbale per ogni attività svolta in contraddittorio;
  • può richiedere il ricorso a strumenti di cooperazione internazionale, con sospensione del termine per il periodo necessario a ottenere le informazioni dall’amministrazione fiscale estera.

L’accordo si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’Ufficio e del rappresentante dell’impresa. Esso è vincolante per entrambe le parti e vale per il periodo d’imposta in cui è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi, alle condizioni dell’art. 31-ter, comma 2, del DPR n. 600/1973. Il mancato accordo viene attestato con processo verbale.

Procedimento per la verifica della stabile organizzazione in Italia

Per la valutazione preventiva sulla sussistenza della stabile organizzazione di cui al punto 2.8, il procedimento si articola in due fasi:

  • fase documentale, basata sui dati e sulle informazioni disponibili;
  • fase operativa, con accessi presso le sedi o altri luoghi di esercizio dell’attività.

Anche in questo caso si applicano le regole sul contraddittorio e sulla verbalizzazione. Al termine di ciascuna fase l’Ufficio redige un processo verbale contenente le conclusioni sulla sussistenza o meno della stabile organizzazione, alla luce dell’art. 162 TUIR e delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

La procedura si conclude con la firma dell’accordo tra Ufficio e impresa. L’accordo descrive le condizioni specifiche su cui si basa la conclusione circa l’esistenza o l’inesistenza della stabile organizzazione e indica gli obblighi cui è subordinata la sua validità. Anche in questo caso l’accordo ha efficacia per il periodo d’imposta di stipula e per i quattro successivi.

Cause di estinzione del procedimento

Il procedimento si estingue se l’impresa non produce, senza giustificato motivo, entro il termine richiesto o quello concordato, documenti e/o chiarimenti necessari alla prosecuzione dell’istruttoria.

Può inoltre estinguersi se l’Ufficio viene a conoscenza di fatti o circostanze sopravvenuti che fanno venir meno il rapporto di trasparenza, fiducia e collaborazione alla base dell’istituto.

Verifica dell’accordo

Per verificare il rispetto dell’accordo e il possibile mutamento delle condizioni di fatto e di diritto, l’accordo pone a carico dell’impresa obblighi di collaborazione, tra cui:

  • predisporre e mettere periodicamente a disposizione dell’Ufficio documentazione ed elementi informativi, oppure fornirli su specifica richiesta;
  • consentire accessi dei funzionari dell’Agenzia delle entrate presso la sede o i luoghi di svolgimento dell’attività, per la visione diretta di documenti e informazioni utili alla verifica.

L’Ufficio può invitare l’impresa, durante la vigenza dell’accordo, per fornire chiarimenti e documentazione. Di ogni attività in contraddittorio viene redatto processo verbale.

Violazione totale o parziale dell’accordo

Costituiscono violazione dell’accordo:

  • uno o più episodi di inosservanza idonei a produrre effetti incompatibili con le finalità dell’accordo;
  • uno o più episodi di mancata collaborazione o trasparenza che, complessivamente, impediscano di verificare efficacemente il rispetto dell’accordo.

In tali casi l’Ufficio comunica l’ipotesi di violazione con atto motivato, concedendo 30 giorni per memorie difensive. Se le memorie non sono ritenute idonee o se il termine decorre inutilmente, l’accordo si considera risolto, anche parzialmente, dalla data in cui è stato accertato il comportamento violativo, oppure, se tale data non è accertabile, dalla data di efficacia originaria dell’accordo. La decisione è comunicata all’impresa.

Modifica dell’accordo

Se, nel corso delle verifiche o comunque successivamente, emerge un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto alla base dell’accordo, l’Ufficio invita l’impresa al contraddittorio.

Se non si raggiunge una decisione condivisa sulla revisione, oppure se il mutamento è tale da non consentire la modifica, l’accordo perde efficacia dalla data del mutamento o, se non accertabile, dalla data della comunicazione dell’invito al contraddittorio.

L’impresa può chiedere la modifica dell’accordo con istanza motivata e circostanziata, da presentare con le stesse modalità previste per l’istanza originaria, quando sopravvengano circostanze non prevedute né prevedibili e mutamenti sostanziali delle condizioni iniziali suscettibili di incidere significativamente sulle conclusioni raggiunte.

L’istanza di modifica deve indicare in modo completo e dettagliato le modifiche proposte e le relative ragioni di fatto e di diritto. Si applicano, per quanto compatibili, le regole istruttorie previste dal provvedimento. Il procedimento di modifica deve concludersi entro 180 giorni.

Rinnovo dell’accordo

L’impresa che intende rinnovare l’accordo deve presentare istanza almeno 90 giorni prima della scadenza, a pena di decadenza, con le modalità ordinarie.

Almeno 15 giorni prima della scadenza, l’Ufficio comunica l’avvio dell’istruttoria di rinnovo oppure rigetta la richiesta con provvedimento motivato.

Ai fini del rinnovo, l’Ufficio può:

  • chiedere documentazione, dati e informazioni;
  • invitare l’impresa tramite legale rappresentante o procuratore per acquisire documenti, dati, informazioni o chiarimenti;
  • effettuare accessi presso i luoghi di svolgimento dell’attività.

Ogni attività svolta in contraddittorio è verbalizzata. Il rinnovo si conclude con la sottoscrizione di un nuovo accordo che recepisce gli esiti dell’istruttoria.

Disposizioni finali e decorrenza

Il provvedimento sostituisce quello del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004 e si applica dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Si applica anche ai procedimenti per accordi preventivi già avviati ma non ancora conclusi alla data di pubblicazione.

Motivazioni e riferimenti normativi

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 31-ter del DPR n. 600/1973, introdotto dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che ha abrogato il precedente art. 8 del d.l. n. 269/2003. La norma attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle entrate il potere di disciplinare modalità e termini della procedura.

Tra i riferimenti richiamati figurano:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 31-ter;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 9, 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169;
  • d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147;
  • convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate e ratificate dall’Italia.

La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate equivale alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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