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Provvedimento

Provvedimento del 16/03/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento modifica il precedente del 22 febbraio 2013 escludendo l’INPS dalle nuove modalità e disciplinando la restituzione dei modelli 730-4 da parte dei sostituti d’imposta, in particolare per i soggetti gestiti da NoiPa. Aggiorna inoltre le istruzioni del modello di comunicazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Modifica delle regole di trasmissione e restituzione dei modelli 730-4, con aggiornamento delle istruzioni e specifiche tecniche

Modifiche alle modalità di trasmissione dei modelli 730-4

Il provvedimento interviene sulle regole già fissate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 in materia di modalità e termini per l’attuazione dell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164. L’intervento aggiorna anche le istruzioni al modello di �abComunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate�bb e le relative specifiche tecniche.

Contenuto delle modifiche

I punti 3.1 e 3.2 del provvedimento del 22 febbraio 2013 sono sostituiti come segue:

  • le modalità precedenti non si applicano nei confronti dell’INPS;
  • i sostituti d’imposta che ricevono i risultati contabili di contribuenti per i quali non devono effettuare le operazioni di conguaglio devono restituire i modelli 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico reso disponibile dall’Agenzia delle entrate;
  • fa eccezione il caso dei sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, i quali restituiscono i modelli 730-4 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • resta fermo quanto previsto al punto 6.5 del provvedimento del 23 febbraio 2015 per i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 presentate direttamente dai contribuenti.

Ambito soggettivo e chiarimenti applicativi

La motivazione del provvedimento chiarisce che l’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale n. 164 del 1999 prevede la trasmissione ai sostituti d’imposta del risultato contabile del modello 730 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Viene inoltre precisato che:

  • dal 2016 i sostituti d’imposta gestiti dal sistema NoiPa sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico tramite l’Agenzia;
  • l’INPS è escluso da tale modalità e continua a ricevere i modelli 730-4 tramite propri sistemi telematici;
  • per i sostituti gestiti da NoiPa, quando ricevono risultati contabili per i quali non sono tenuti a effettuare il conguaglio, i modelli 730-4 devono essere restituiti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
  • se il sostituto riceve il risultato contabile di una dichiarazione presentata direttamente dal contribuente e non deve effettuare conguaglio, deve darne comunicazione telematica all’Agenzia, che informa il contribuente secondo le modalità del punto 6.4 del provvedimento del 23 febbraio 2015.

Finalità dell’intervento

L’atto ha la finalità di coordinare la disciplina vigente con l’inclusione sperimentale dei sostituti NoiPa nel flusso dell’Agenzia, escludendo l’INPS dalle nuove modalità e rendendo coerenti le istruzioni operative e le specifiche tecniche con il nuovo assetto dei flussi telematici dei modelli 730-4.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, ai fini delle attribuzioni del Direttore e del quadro normativo di riferimento, in particolare:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998 e successive modifiche;
  • il decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 16 marzo 2016 e reca la sottoscrizione del Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

Testo integrale

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