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Provvedimento

Provvedimento del 22/03/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina, per le spese 2016 su parti comuni condominiali, la cessione ai fornitori del credito corrispondente alla detrazione per riqualificazione energetica da parte dei contribuenti incapienti/no tax area, con comunicazione telematica obbligatoria all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2017 e utilizzo del credito in 10 quote annuali a partire dal 10 aprile 2017.

Cessione del credito per riqualificazione energetica di parti comuni condominiali

Cessione del credito per riqualificazione energetica di parti comuni condominiali

Il provvedimento individua le modalità con cui alcune categorie di contribuenti possono cedere ai fornitori che hanno eseguito interventi su parti comuni condominiali il credito corrispondente alla detrazione spettante per spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2016. La disciplina è emanata in attuazione dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Ambito oggettivo

La cessione riguarda il credito corrispondente alla detrazione IRPEF per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Sono comprese:

  • le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
  • anche le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti;
  • la quota di spesa rimasta a carico del singolo condòmino, ripartita secondo la tabella millesimale.

Il credito cedibile corrisponde alla detrazione prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, applicata secondo il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.

Soggetti che possono cedere il credito

La cessione può essere effettuata dai soggetti che non sono tenuti al versamento dell’IRPEF perché rientrano nelle condizioni previste dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR.

Il provvedimento chiarisce che tali condizioni devono sussistere nel periodo d’imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese. In motivazione viene precisato che si tratta dei contribuenti nella cosiddetta no tax area, i quali non potrebbero usufruire in concreto della detrazione per incapienza dell’imposta lorda.

Soggetti cessionari

Il credito può essere ceduto esclusivamente ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica che hanno eseguito i lavori per il condominio.

Misura del credito cedibile e modalità di pagamento delle spese

Il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del condòmino avente i requisiti soggettivi previsti.

Ai fini della cessione:

  • le spese devono essere sostenute dal condominio nel 2016;
  • la parte non ceduta sotto forma di credito deve essere pagata mediante bonifico bancario o postale previsto dalla disciplina sulle detrazioni per riqualificazione energetica;
  • il bonifico deve essere effettuato secondo le regole richiamate dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Modalità di esercizio dell’opzione e accettazione del fornitore

La volontà di cedere il credito deve risultare:

  • dalla delibera assembleare che approva gli interventi;
  • oppure da specifica comunicazione inviata al condominio.

Il condominio deve trasmettere tale volontà ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare per iscritto al condominio l’accettazione della cessione del credito quale pagamento di parte del corrispettivo dovuto per beni o servizi.

Obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Il condominio deve inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate contenente:

  • l’importo totale della spesa sostenuta nel 2016 per i lavori sulle parti comuni;
  • l’elenco dei bonifici effettuati;
  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo ceduto da ciascuno;
  • il codice fiscale dei fornitori cessionari e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno.

La comunicazione deve essere trasmessa con Entratel o Fisconline, direttamente dal condominio oppure tramite gli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322. Per la predisposizione dei file devono essere utilizzati i software gratuiti resi disponibili dall’Agenzia.

Il termine di invio è il 31 marzo 2017.

Il condominio deve inoltre comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia.

Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito.

Utilizzo del credito da parte del fornitore

Il fornitore utilizza il credito ceduto:

  • in 10 quote annuali di pari importo;
  • a partire dal 10 aprile 2017;
  • esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito non fruito in un anno può essere riportato agli anni successivi, ma non può essere chiesto a rimborso.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione. Se l’importo compensato supera il credito maturato, il modello F24 è scartato e lo scarto è comunicato tramite ricevuta consultabile sul sito del servizio telematico.

Un’apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo da usare nel modello F24 e fornisce le istruzioni di compilazione.

Controlli e recuperi

L’amministrazione finanziaria effettua controlli sia sulla spettanza della detrazione in capo al condòmino sia sulla corretta fruizione del credito da parte del fornitore.

Se accerta:

  • la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino, recupera l’importo nei suoi confronti, con interessi e sanzione;
  • l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore, recupera l’importo nei suoi confronti, con interessi e sanzioni.

Ragioni e chiarimenti interpretativi

Nelle motivazioni si spiega che la norma agevola i contribuenti incapienti, che non possono beneficiare direttamente della detrazione perché questa opera solo fino a concorrenza dell’imposta lorda. La cessione consente loro di trasferire il beneficio ai fornitori che hanno realizzato gli interventi.

Il provvedimento chiarisce inoltre che il credito ceduto mantiene le caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condòmino e, secondo l’interpretazione richiamata nella motivazione, il fornitore lo utilizza in 10 rate annuali, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento della spesa.

Riferimenti normativi richiamati

Tra i principali riferimenti citati figurano:

  • articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  • decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 19 febbraio 2007;
  • d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • TUIR, DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Il provvedimento precisa infine che la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo integrale

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