L.R. Liguria 17/2017
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. 15/2015 consentendo alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, di apportare modifiche ai piani faunistico-venatori e alle carte ittiche già adottati da province e Città metropolitana. La facoltà opera solo durante il regime di proroga previsto dalle norme richiamate e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
Modifiche transitorie ai piani faunistico-venatori e alle carte ittiche regionali
Modifiche transitorie ai piani faunistico-venatori e alle carte ittiche
La legge regionale Emilia-Romagna 10 luglio 2017, n. 17 interviene in modo puntuale sulla disciplina del riordino delle funzioni provinciali, introducendo una facoltà temporanea di intervento regionale su strumenti di pianificazione faunistica e ittica già adottati dagli enti di area vasta. La norma ha portata esclusivamente regionale e si applica nell’ambito dei procedimenti e dei regimi di proroga richiamati.
Contenuto delle modifiche
La legge aggiunge e integra l’articolo 170 della l.r. 15/2015 prevedendo due ipotesi distinte:
- per i piani faunistico-venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana, la Giunta regionale può apportare modifiche durante il regime di proroga, nelle more dell’adozione del piano faunistico-venatorio previsto dalla l.r. 29/1994;
- per le carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana, la Giunta regionale può apportare modifiche durante il regime di proroga di cui all’articolo 26, comma 4, della l.r. 8/2014, nelle more dell’adozione della carta ittica regionale.
Presupposti e limiti temporali
L’esercizio di questa potestà è subordinato a specifiche condizioni:
- deve trattarsi di un regime di proroga ancora operante secondo le norme richiamate;
- la Giunta regionale deve sentire la Commissione consiliare competente;
- in ogni caso, la facoltà non può essere esercitata oltre il 31 dicembre 2019.
Ambito applicativo e finalità
La disciplina è transitoria e serve a garantire continuità amministrativa nella fase antecedente all’adozione degli strumenti regionali definitivi in materia faunistico-venatoria e ittica, consentendo l’aggiornamento degli atti già formati dalle province e dalla Città metropolitana fino al termine massimo indicato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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