Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 17/2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015, N. 15 (DISPOSIZIONI DI RIORDINO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 (DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI))

Normativa regionaleL.R. Liguria 17/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. 15/2015 consentendo alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, di apportare modifiche ai piani faunistico-venatori e alle carte ittiche già adottati da province e Città metropolitana. La facoltà opera solo durante il regime di proroga previsto dalle norme richiamate e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

Modifiche transitorie ai piani faunistico-venatori e alle carte ittiche regionali

Modifiche transitorie ai piani faunistico-venatori e alle carte ittiche

La legge regionale Emilia-Romagna 10 luglio 2017, n. 17 interviene in modo puntuale sulla disciplina del riordino delle funzioni provinciali, introducendo una facoltà temporanea di intervento regionale su strumenti di pianificazione faunistica e ittica già adottati dagli enti di area vasta. La norma ha portata esclusivamente regionale e si applica nell’ambito dei procedimenti e dei regimi di proroga richiamati.

Contenuto delle modifiche

La legge aggiunge e integra l’articolo 170 della l.r. 15/2015 prevedendo due ipotesi distinte:

  • per i piani faunistico-venatori precedentemente adottati dalle province e dalla Città metropolitana, la Giunta regionale può apportare modifiche durante il regime di proroga, nelle more dell’adozione del piano faunistico-venatorio previsto dalla l.r. 29/1994;
  • per le carte ittiche precedentemente adottate dalle province e dalla Città metropolitana, la Giunta regionale può apportare modifiche durante il regime di proroga di cui all’articolo 26, comma 4, della l.r. 8/2014, nelle more dell’adozione della carta ittica regionale.

Presupposti e limiti temporali

L’esercizio di questa potestà è subordinato a specifiche condizioni:

  • deve trattarsi di un regime di proroga ancora operante secondo le norme richiamate;
  • la Giunta regionale deve sentire la Commissione consiliare competente;
  • in ogni caso, la facoltà non può essere esercitata oltre il 31 dicembre 2019.

Ambito applicativo e finalità

La disciplina è transitoria e serve a garantire continuità amministrativa nella fase antecedente all’adozione degli strumenti regionali definitivi in materia faunistico-venatoria e ittica, consentendo l’aggiornamento degli atti già formati dalle province e dalla Città metropolitana fino al termine massimo indicato.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.