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Regolamento

R.R. Liguria 1/2017

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l’istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico–venatorie (articolo 32, comma 1 lettera a) – aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1 lettera b). articolo 32, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

Normativa regionaleR.R. Liguria 1/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. 1/1997 sulle strutture private per la caccia, trasferendo varie competenze dalla Provincia alla Regione, rivedendo termini e procedure per programmi annuali, concessioni, prelievi e controlli. Introduce inoltre nuove regole su cinghiale, immissioni di fauna, attività nelle aziende agrituristico-venatorie e consenso dei proprietari. In vigore dal 2 agosto 2017.

Modifiche alla disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Modifiche alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Il regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 1 interviene sul regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 relativo all’istituzione e alla gestione delle strutture private per la caccia nel territorio regionale. La disciplina risultante accentra in capo alla Regione molte funzioni prima attribuite alle Province e aggiorna regole operative, procedurali e sostanziali su concessioni, programmi annuali, prelievo venatorio e immissione di fauna.

Riparto delle competenze amministrative

Una linea portante della modifica è il passaggio delle competenze amministrative dalla Provincia alla Regione. La Regione diviene l’ente che riceve, valuta e decide su numerosi adempimenti connessi alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nonché ai relativi provvedimenti di concessione, controllo, sospensione e revoca.

Tra gli effetti principali:

  • la Regione sostituisce le Amministrazioni provinciali nella ricezione di istanze, programmi e comunicazioni;
  • la Regione esprime valutazioni di compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria;
  • la Regione adotta gli atti decisori del dirigente della struttura competente nei procedimenti di concessione;
  • la Regione interviene anche nelle ipotesi di irregolarità gestionale con poteri di sospensione o revoca.

Programmi annuali e pianificazione faunistico-venatoria

I programmi annuali devono essere inviati alla Regione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. La Regione ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria vigente e può formulare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

Il sistema è quindi orientato a un controllo regionale preventivo sulla programmazione delle attività venatorie autorizzate nelle strutture private.

Immissioni di fauna e regole sul cinghiale

La disciplina delle immissioni viene precisata con particolare attenzione al cinghiale. Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza dei soggetti preposti alla vigilanza, che redigono apposito verbale.

Per quanto riguarda i capi immessi:

  • devono provenire da allevamenti autorizzati;
  • per il cinghiale, possono provenire anche dall’attuazione dei piani di controllo previsti dalla legge regionale sulla fauna e sul prelievo venatorio;
  • è vietata l’immissione di ibridi e di specie alloctone per tutte le specie.

L’inosservanza di tali prescrizioni comporta l’immediata sospensione o revoca della concessione.

Il cinghiale può essere immesso solo in aree adeguatamente recintate.

Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie

Per il prelievo nelle aziende faunistico-venatorie, la normativa aggiornata disciplina tempi e autorizzazioni, spostando alla Regione i relativi provvedimenti e ridefinendo alcuni termini procedurali.

In particolare:

  • le domande e gli atti autorizzativi sono gestiti dalla Regione;
  • la richiesta va presentata con anticipo minimo rispetto all’avvio del prelievo: almeno 60 giorni prima per gli ungulati e almeno 30 giorni prima per la selvaggina minore;
  • la Regione individua, prima dell’avvio del prelievo, il numero dei capi abbattibili;
  • restano ferme le verifiche di legge e la disciplina generale del prelievo venatorio regionale.

Per la caccia da appostamento fisso, i soggetti autorizzati dal titolare della concessione possono esercitarla nel rispetto della legge regionale sulla caccia e della disciplina regionale conseguente; resta esclusa la possibilità dell’opzione in via esclusiva.

Caccia al cinghiale in forma collettiva

Per il cinghiale viene richiamata espressamente la disciplina speciale della caccia in forma collettiva prevista dal regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5. Il regolamento modifica quindi la disciplina delle strutture private integrandola con il regime già previsto per la caccia collettiva al cinghiale.

Aziende agrituristico-venatorie: attività consentite e limiti

Nelle aziende agrituristico-venatorie l’esercizio venatorio è consentito al titolare e alle persone da lui autorizzate, sulle specie di selvaggina riproducibili in cattività e durante la stagione venatoria, nel rispetto del silenzio venatorio.

Il titolare può inoltre consentire tutto l’anno:

  • gare cinofile;
  • allenamento e addestramento cani, anche con abbattimento della selvaggina immessa.

Tali attività possono essere consentite anche sul cinghiale, con abbattimento dello stesso, purché siano rispettate le condizioni previste per l’immissione del cinghiale in aree adeguatamente recintate.

Resta inoltre vietato cacciare uccelli appartenenti a specie migratrici in contrasto con modalità, tempi e specie stabiliti dal calendario venatorio, salvo la quaglia e il germano reale oggetto di immissione.

Concessione delle aziende: presupposti, consenso e procedura

La concessione viene rilasciata dalla Regione sulla base della documentazione ricevuta e previa verifica dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento, nonché della conformità con il Piano faunistico-venatorio. È inoltre richiesto il parere dell’ISPRA.

Per le aziende interessate, la concessione è subordinata al raggiungimento del consenso dei proprietari o conduttori dei fondi di almeno il 90% della superficie totale. Nella parte di superficie inclusa ma priva di consenso:

  • è vietato l’esercizio dell’attività venatoria;
  • l’area deve essere tabellata dal titolare della concessione con appositi cartelli;
  • i cartelli devono riportare la dicitura “Divieto di caccia ai sensi del r.r. 1/1997 e ss.mm.ii.”.

La decisione sulla domanda di concessione è adottata con atto del dirigente della struttura competente entro trenta giorni dalla richiesta all’ISPRA e comunicata all’interessato entro dieci giorni.

Controlli, gestione e poteri di sospensione o revoca

La Regione subentra alla Provincia anche nelle attività di vigilanza, controllo e gestione dei provvedimenti connessi alla concessione.

La disciplina risultante prevede che:

  • la Regione effettui le verifiche sui presupposti normativi e sulla conformità della domanda;
  • la Regione gestisca le comunicazioni e gli adempimenti successivi;
  • in caso di irregolarità nella gestione, la Regione possa sospendere o revocare la concessione.

Superficie aziendale e gestione delle irregolarità

Per le aziende con superficie superiore a 200 ettari, il titolare è tenuto a specifici adempimenti previsti dalla disciplina richiamata dal regolamento.

Il testo consolidato rafforza anche il potere regionale di intervento nei casi di gestione irregolare, prevedendo espressamente la possibilità di sospensione o revoca della concessione.

Disposizioni su comunicazioni e adempimenti documentali

Il regolamento elimina diversi rinvii alle Amministrazioni provinciali, sostituendoli con la Regione o sopprimendo passaggi intermedi non più necessari. Ne risulta una procedura più diretta, con interlocuzione prevalentemente regionale per:

  • trasmissione di istanze e documentazione;
  • comunicazioni all’interessato;
  • acquisizione di pareri;
  • gestione delle concessioni e dei provvedimenti conseguenti.

Decorrenza e attualità

Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 2 agosto 2017 ed è strutturato come regolamento di modifica di una disciplina preesistente ancora consolidata. Non contiene una scadenza di efficacia limitata nel tempo. Tuttavia, per il suo carattere di testo di modifica datato e per il rinvio a un assetto normativo successivo e consolidato, non risulta un atto autonomamente utile oggi se non come parte della disciplina vigente ricostruita nel regolamento originario.

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