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Legge

L.R. Liguria 1/2017

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 (Regolamento per l’istituzione di strutture private per la caccia: - aziende faunistico–venatorie (articolo 32, comma 1 lettera a) – aziende agrituristico-venatorie (articolo 32, comma 1 lettera b). articolo 32, comma 4 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. 1/1997 trasferendo numerose competenze dalla Provincia alla Regione, ridefinendo termini e procedure per programmi annuali, concessioni, prelievi e controlli. Introduce inoltre regole specifiche su cinghiale, immissioni di selvaggina, prelievo e gestione delle aziende agrituristico-venatorie. Si applica dal 2 agosto 2017 nel territorio regionale.

Modifiche alla disciplina regionale delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Modifiche alla disciplina delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie

Il regolamento regionale interviene sul regolamento n. 1 del 1997, aggiornando la disciplina delle strutture private per la caccia nel territorio della Regione. Il fulcro della riforma è il passaggio di molte funzioni amministrative dalle Province alla Regione, insieme a nuovi limiti e regole operative per concessioni, programmi annuali, immissioni e prelievi, con particolare attenzione al cinghiale.

Riparto delle competenze amministrative

La riforma sostituisce sistematicamente le Province con la Regione nelle principali fasi procedurali e di controllo. In particolare, la Regione diventa l’autorità competente per:

  • ricezione e valutazione dei programmi annuali;
  • rilascio, diniego, sospensione e revoca delle concessioni;
  • determinazione dei capi abbattibili e delle altre autorizzazioni di prelievo;
  • ricezione di istanze, documentazione e comunicazioni connesse alla gestione delle aziende;
  • adozione degli atti finali del dirigente della struttura competente.

Programmi annuali e pianificazione faunistico-venatoria

I programmi annuali devono essere inviati alla Regione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. La Regione ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria vigente e può formulare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

Immissioni di selvaggina e controlli

Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza dei soggetti preposti alla vigilanza, che redigono un apposito verbale. Tra le specie ammesse viene espressamente ricompreso il cinghiale, ma solo in aree adeguatamente recintate.

Per le immissioni vale inoltre che:

  • i capi devono provenire da allevamenti autorizzati;
  • per il cinghiale, i capi possono provenire anche dall’attuazione dei piani di controllo previsti dalla legge regionale sulla fauna e sul prelievo venatorio;
  • è vietata l’immissione di ibridi e specie alloctone per tutte le specie;
  • la violazione di tali regole comporta l’immediata sospensione o revoca della concessione.

Prelievo venatorio nelle aziende e termini autorizzativi

Per le aziende faunistico-venatorie, le autorizzazioni al prelievo sono rilasciate dalla Regione, con termini di presentazione della domanda fissati almeno:

  • 60 giorni prima della data prevista di avvio del prelievo per gli ungulati;
  • 30 giorni prima della data prevista di avvio del prelievo per la selvaggina minore.

La Regione determina, prima dell’avvio del prelievo, il numero dei capi abbattibili.

Per quanto riguarda il cinghiale, la caccia in forma collettiva nelle aziende si svolge secondo il regolamento regionale specifico del 31 maggio 2016, n. 5.

Caccia da appostamento fisso e specie migratrici

L’esercizio della caccia da appostamento fisso, da parte dei soggetti autorizzati dal titolare della concessione, è consentito nel rispetto della legge regionale 29/1994 e della disciplina regionale attuativa. Resta esclusa l’opzione della forma di caccia in via esclusiva.

La disciplina richiama inoltre le specie migratrici, precisando il riferimento alla caccia ad esse e la competenza regionale nelle relative autorizzazioni o verifiche.

Aziende agrituristico-venatorie: attività consentite

Nelle aziende agrituristico-venatorie l’esercizio venatorio è consentito al titolare e alle persone da lui autorizzate sulle specie di selvaggina riproducibili in cattività indicate dalla disciplina di settore, durante la stagione venatoria e nel rispetto del silenzio venatorio.

Il titolare può consentire tutto l’anno:

  • gare cinofile;
  • allenamento e addestramento dei cani;
  • tali attività anche con abbattimento della selvaggina immessa.

Le medesime attività possono riguardare anche il cinghiale, con abbattimento dello stesso, ma nel rispetto delle condizioni specifiche previste per questa specie.

Disciplina del cinghiale

Il cinghiale entra in modo espresso nella disciplina delle aziende private per la caccia, sia come specie immettibile sia come specie oggetto di attività di prelievo e di attività cinofile. Tuttavia, la normativa pone vincoli stringenti:

  • l’immissione è ammessa solo in aree adeguatamente recintate;
  • i capi devono provenire da allevamenti autorizzati o, per il cinghiale, dai piani di controllo;
  • la caccia in forma collettiva segue il regolamento regionale dedicato;
  • le attività cinofile con abbattimento sono ammesse anche sul cinghiale, purché conformi alle regole speciali richiamate.

Domanda di concessione e presupposti per il rilascio

La concessione per l’istituzione dell’azienda è rilasciata dalla Regione sulla base della documentazione ricevuta, previa verifica dei presupposti previsti dal regolamento e dalle norme vigenti, nonché della conformità al Piano faunistico-venatorio e, nei casi previsti, sentito il parere dell’ISPRA.

Per le aziende interessa il raggiungimento del consenso dei proprietari o conduttori dei fondi relativo ad almeno il 90% della superficie totale. Se una parte della superficie è inclusa ma priva di consenso:

  • su quella parte è vietato l’esercizio dell’attività venatoria;
  • la superficie deve essere tabellata a cura del titolare;
  • i cartelli devono recare la dicitura: “Divieto di caccia ai sensi del r.r. 1/1997 e ss.mm.ii.”.

Gestione, irregolarità e poteri sanzionatori amministrativi

La Regione esercita un ruolo di vigilanza sulla gestione delle aziende. In caso di irregolarità nella gestione può procedere alla sospensione o alla revoca della concessione.

Inoltre, le disposizioni richiamate prevedono che il mancato rispetto delle regole sulle immissioni di selvaggina possa condurre all’immediata sospensione o revoca della concessione.

Tempistiche procedimentali

Le principali tempistiche introdotte o confermate dalla modifica sono:

  • invio dei programmi annuali: entro il 31 ottobre dell’anno precedente;
  • osservazioni regionali sui programmi: entro 30 giorni dal ricevimento;
  • decisione sulla domanda di concessione per alcune fattispecie: entro 30 giorni dalla richiesta all’ISPRA o dal ricevimento della documentazione;
  • comunicazione all’interessato: entro 10 giorni dall’adozione dell’atto;
  • presentazione delle istanze di autorizzazione al prelievo: almeno 60 giorni prima per gli ungulati e almeno 30 giorni prima per la selvaggina minore.

Ambito territoriale ed efficacia

L’atto produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione cui appartiene il regolamento modificato e disciplina soltanto le strutture private per la caccia ricadenti in tale ambito. Non contiene regimi temporanei ulteriori oltre alle scadenze procedimentali indicate.

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