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Ordinanza

Ordinanza n. 510/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) del decreto della Questura di Latina n. -OMISSIS-dell’8 ottobre 2025, notificato il successivo giorno 9, recante ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv nella l. 23 aprile 2009 n. 38; 2) del silenzio-rigetto del Prefetto di Latina formatosi il 5 febbraio 2026 sul ricorso gerarchico interposto nei confronti del decreto indicato sub 1); 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore recante ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009 e silenzio-rigetto del Prefetto sul ricorso gerarchico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Latina dell’8 ottobre 2025, notificato il 9 ottobre 2025, con cui gli è stato rivolto ammonimento ai sensi dell’art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. Ha inoltre impugnato il silenzio-rigetto formatosi il 5 febbraio 2026 sul ricorso gerarchico proposto al Prefetto di Latina, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. In sede cautelare, la trattazione è stata rinviata per consentire il perfezionamento del contraddittorio nei confronti della controinteressata.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che la notifica dell’atto introduttivo alla controinteressata non appariva andata a buon fine per cause non imputabili al ricorrente, il quale aveva richiesto all’ufficiale giudiziario di procedere alla notifica presso il corretto indirizzo di residenza anagrafica. Ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso alla controinteressata, nonché un ulteriore termine perentorio di cinque giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare la prova dell’adempimento. Ha fissato al 24 giugno 2026 la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare. Le spese non risultano disciplinate nel testo.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto pertanto di assegnare a parte ricorrente il termine perentorio di giorni quindici ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm.

    La disposizione è applicata per assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione del ricorso e un termine successivo per il deposito della prova dell’adempimento, in presenza di una notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al ricorrente.

  • art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38

    recante ammonimento ex art. 8, d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv nella l. 23 aprile 2009 n. 38

    È la base normativa del decreto di ammonimento del Questore, ma l’ordinanza non esamina la legittimità sostanziale dell’ammonimento.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente e della controinteressata in caso di diffusione del provvedimento.

  • reg. (UE) 2016/679

    ed al reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare l’identità delle parti private.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso alla controinteressata non va a buon fine per una causa non imputabile al ricorrente, il giudice amministrativo può assegnare, ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a., un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione e un ulteriore termine perentorio per il deposito della prova dell’adempimento.
  • La mancata integrazione o rinnovazione del contraddittorio entro i termini perentori assegnati dal giudice impedisce la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare fino all’adempimento dell’incombente processuale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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