L.R. Liguria 31/2014
NORME PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI ESTRATTIVI A FINI MUSEALI, TURISTICI E RICREATIVI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Liguria, il recupero e la valorizzazione di siti estrattivi dismessi, abbandonati o ancora in attività, per finalità museali, turistiche e ricreative. Prevede autorizzazione regionale per gli interventi strutturati, requisiti di sicurezza, vigilanza e sanzioni. Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore, la domanda va presentata entro 90 giorni.
Recupero e valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi
Recupero e valorizzazione dei siti estrattivi a fini museali, turistici e ricreativi
La legge regionale disciplina, per il territorio della Liguria, il recupero e la valorizzazione dei siti estrattivi come ambiti museali, turistici e ricreativi. La disciplina è costruita in raccordo con il catasto dei siti estrattivi previsto dalla normativa regionale sull’attività estrattiva e, per i beni di interesse culturale, nel rispetto della cooperazione tra Stato, Regioni ed enti locali.
Finalità e contenuti della valorizzazione
Gli interventi consentiti mirano a trasformare i siti estrattivi in luoghi di fruizione pubblica sicura e consapevole, preservandone le caratteristiche essenziali. La legge richiama espressamente finalità di interesse pubblico quali la memoria dell’industria e del lavoro, il ripristino ambientale, la ricerca e la divulgazione scientifica, l’incremento dell’offerta turistica e lo sviluppo sostenibile delle aree fragili.
Sono ricompresi non solo i siti estrattivi in sé, ma anche i manufatti, i macchinari, le attrezzature di lavoro e la documentazione ad essi collegata, quando abbiano valenza geologica, naturalistica, tecnologica, sociale, storica o culturale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica a tre categorie di siti:
- siti estrattivi dismessi o abbandonati già inseriti nel catasto regionale;
- siti in attività di coltivazione o di nuova apertura, purché siano rispettate le condizioni speciali previste dalla legge;
- siti non ancora censiti, purché ne sia verificata l’idoneità all’uso previsto dalla normativa.
La normativa opera quindi sia su aree dismesse sia, entro limiti rigorosi, su siti ancora produttivi, purché la valorizzazione non interferisca con l’attività estrattiva.
Competenze regionali e strumenti di coordinamento
La Regione svolge un ruolo centrale di ricognizione, autorizzazione, indirizzo e vigilanza. In particolare:
- censisce i siti e i beni correlati riutilizzabili con finalità museali, turistiche o ricreative;
- rilascia le autorizzazioni per gli interventi soggetti a titolo regionale;
- approva criteri e linee guida per la valorizzazione;
- definisce le modalità di presentazione delle domande;
- vigila sull’osservanza della legge e applica le sanzioni;
- promuove o partecipa ad accordi di programma con amministrazioni pubbliche, soggetti privati, istituzioni culturali e di ricerca;
- collabora con i titolari pubblici dei siti per iniziative coerenti con le strategie regionali e per il reperimento di fondi, nei limiti previsti dalla legge.
Regime autorizzatorio
Sono soggetti ad autorizzazione regionale gli interventi di recupero e valorizzazione che comportano:
- sistemazioni permanenti, cioè opere che richiedono titoli abilitativi urbanistico-edilizi oppure la predisposizione ex novo di percorsi attrezzati per la fruizione pubblica;
- una organizzazione stabilmente strutturata, intesa come gestione aperta al pubblico, protratta nel tempo e a titolo oneroso.
La domanda può essere presentata dai proprietari, da operatori privati o da enti pubblici che abbiano la disponibilità giuridica dei beni. La presentazione avviene secondo le regole di semplificazione amministrativa, alla Regione oppure, ove ricorrano i presupposti, allo sportello unico per le attività produttive o all’amministrazione titolare del procedimento concertativo.
La domanda deve essere corredata, in sintesi, da:
- titolo di godimento del bene;
- relazione descrittiva del sito, dei valori presenti, delle finalità e delle modalità di fruizione e gestione;
- elaborati progettuali sullo stato di fatto e sulle opere, con attenzione agli interventi di sicurezza e riqualificazione ambientale;
- piano economico-finanziario;
- relazione geologica e geotecnica;
- documento di valutazione dei rischi;
- schema di regolamento di fruizione;
- piano di monitoraggio e manutenzione.
La Giunta regionale può integrare tali contenuti con criteri e linee guida ulteriori. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale, può contenere prescrizioni specifiche e ha durata ordinaria decennale, salvo diversa durata espressamente stabilita.
Interventi su siti ancora in coltivazione
Quando la valorizzazione interessa, in tutto o in parte, siti ancora in attività estrattiva, essa non può interferire con la coltivazione né pregiudicare l’economicità di sfruttamento attuale e futura. L’autorizzazione deve inoltre prevedere misure idonee a separare e distinguere l’attività di valorizzazione da quella estrattiva, anche ai fini di responsabilità, vigilanza e sanzioni, così da garantire il reciproco svolgimento in sicurezza.
Sicurezza dei fruitori e obblighi del titolare
La sicurezza dei visitatori deve essere garantita nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia di sicurezza sul lavoro; in assenza di disciplina specifica, si applicano le specifiche tecniche proprie delle attività estrattive, integrate da misure tecniche e organizzative adeguate alla particolare tipologia dei fruitori.
Le misure di sicurezza devono essere rivolte alla generalità dei fruitori oppure a categorie preventivamente individuate e non devono snaturare l’identità del sito né comprometterne la riconoscibilità, soprattutto se il sito è qualificato come bene culturale.
Il titolare dell’autorizzazione deve:
- nominare un responsabile della sicurezza, in genere un professionista abilitato per le attività estrattive o la figura indicata nell’autorizzazione;
- impiegare operatori appositamente formati e aggiornarli periodicamente;
- fornire ai fruitori dispositivi di protezione individuale;
- stipulare una polizza di responsabilità civile per i danni a terzi connessi alla fruizione.
Vigilanza e sanzioni
La vigilanza sull’applicazione della legge e l’irrogazione delle sanzioni spettano alla Regione, che può avvalersi dell’ARPAL. Restano ferme le competenze degli organi preposti alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Chi esegue interventi senza autorizzazione o in difformità da essa è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, oltre all’obbligo di ripristino dei luoghi e di immediato adeguamento alle condizioni autorizzate.
In caso di violazione delle misure di sicurezza per i fruitori, l’autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi più gravi; nelle more degli adeguamenti necessari, l’attività è comunque sospesa, in tutto o in parte.
Catasto dei siti estrattivi
La legge sostituisce la disciplina del catasto dei siti estrattivi, che comprende i siti in esercizio e quelli inattivi o dismessi. Il catasto indica, per ciascun sito, la localizzazione territoriale e la tipologia del giacimento e costituisce uno strumento per la pianificazione, la programmazione estrattiva e la riqualificazione ambientale dei siti dismessi, anche mediante riuso produttivo, urbanistico, ambientale e storico-culturale, nonché per la messa in sicurezza idro-geomorfologica.
Regime transitorio e disposizioni finanziarie
La legge ha natura meramente procedurale e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.
I soggetti che alla data di entrata in vigore svolgevano opere o attività di valorizzazione devono presentare domanda di autorizzazione entro 90 giorni. L’attività può proseguire nelle more del rilascio dell’autorizzazione, che può anche prevedere adeguamenti progressivi senza sospensione dell’attività.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare un atto di indirizzo per il rilascio dell’autorizzazione relativa alla riapertura del Museo minerario di Gambatesa, nel Parco regionale dell’Aveto, nel Comune di Né.
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