L.R. Liguria 34/2014
Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la contabilità della Regione Liguria ai principi dell’armonizzazione contabile, disciplinando bilancio di previsione triennale, rendiconto, residui perenti e copertura finanziaria delle leggi di spesa. Prevede regole transitorie per il bilancio 2015-2017, con schemi 2014 a valore autorizzatorio e schemi armonizzati a fini conoscitivi. L’articolo sulle abrogazioni è stato poi abrogato nel 2022.
Adeguamento della contabilità regionale ligure al d.lgs. 118/2011
Adeguamento della contabilità regionale ligure
La legge interviene sull’ordinamento contabile della Regione Liguria per allineare le regole regionali al processo di armonizzazione contabile previsto dal d.lgs. 118/2011 e dalla legge n. 196/2009. La disciplina riguarda in particolare la predisposizione del bilancio di previsione, il trattamento dei residui perenti, la copertura finanziaria delle leggi di spesa e le prime modalità applicative del nuovo sistema.
Bilancio di previsione e criteri di costruzione
Il bilancio finanziario di previsione della Regione è configurato come triennale e con carattere autorizzatorio, con aggiornamento annuale in sede di approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa devono essere formulate distintamente per ciascun esercizio e in coerenza con i documenti di programmazione regionale. È escluso il ricorso a quantificazioni basate sulla spesa storica incrementale.
Residui passivi e copertura dei residui perenti
Non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. Per la copertura dei residui perenti risultanti al 31 dicembre 2014 si applicano le modalità previste dall’articolo 60 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Copertura finanziaria delle leggi di spesa
La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, oppure minori entrate, deve essere determinata esclusivamente secondo le modalità previste dall’articolo 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni e integrazioni. La norma rafforza quindi il vincolo di copertura secondo i criteri della contabilità pubblica statale.
Modifica del termine per il ciclo di bilancio
La legge sostituisce, nell’articolo 55, comma 3, della l.r. 15/2002, il termine del 31 marzo con quello del 15 marzo. La modifica incide sul calendario regionale degli adempimenti contabili previsto dalla normativa previgente.
Regime di prima applicazione per il bilancio 2015-2017
Per il bilancio finanziario di previsione 2015-2017 la Regione adotta e approva gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che mantengono pieno valore giuridico, compresa la funzione autorizzatoria. A tali schemi si affiancano quelli previsti dall’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 118/2011, con funzione esclusivamente conoscitiva.
Il bilancio 2015-2017 redatto secondo lo schema vigente nel 2014 conserva la funzione autorizzatoria anche per gli esercizi successivi al primo, secondo le modalità previste dai principi contabili del d.lgs. 118/2011. Contestualmente all’adozione degli schemi conoscitivi, la Regione deve adottare anche il Piano dei Conti Integrato previsto dall’articolo 4 del medesimo decreto legislativo.
Rapporti con la normativa previgente
La l.r. 15/2002 e la l.r. 28/1994 continuano ad applicarsi solo per le parti non incompatibili con il d.lgs. 118/2011 e con la legge n. 196/2009. La disciplina regionale previgente resta quindi operativa nei limiti della compatibilità con il nuovo quadro statale di armonizzazione contabile.
Abrogazioni e stato di attualità
L’articolo 4, relativo alle abrogazioni, risulta a sua volta abrogato dall’art. 66 della l.r. 28 dicembre 2022, n. 16. La legge, emanata con dichiarazione d’urgenza, è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Per il suo contenuto, in larga parte legato alla fase di transizione verso l’armonizzazione contabile e al bilancio 2015-2017, presenta oggi un’utilità applicativa limitata.
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