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Legge

L.R. Liguria 36/2014

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

Normativa regionaleL.R. Liguria 36/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina ligure del commercio (l.r. 1/2007), ridefinendo i procedimenti per gli esercizi di vicinato, la somministrazione di alimenti e bevande e alcuni profili organizzativi. Introduce nuove regole su SCIA, autorizzazioni nelle zone tutelate, piano comunale da adottare entro il 30 giugno 2015 e abroga varie disposizioni ormai superate.

Modifiche al testo unico ligure sul commercio, soprattutto per vicinato e somministrazione alimenti e bevande

Modifiche al testo unico ligure in materia di commercio

La legge regionale Liguria 19 novembre 2014, n. 36 interviene in modo esteso sulla l.r. 2 gennaio 2007, n. 1, aggiornando soprattutto la disciplina degli esercizi di vicinato e della somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento coordina il testo unico con la normativa statale sulla SCIA e sulle attività soggette a tutela, oltre a sopprimere o riformulare varie disposizioni ormai non più coerenti con l’assetto organizzativo vigente.

Esercizi di vicinato: procedimento e consumo immediato

Per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento, la concentrazione o l’accorpamento della superficie di vendita entro i limiti previsti e per la modifica quantitativa o qualitativa del settore merceologico, si applicano le procedure della l.r. 10/2012 sullo sportello unico e sulle attività produttive.

Nei casi in cui non occorrano titoli urbanistici o edilizi, l’attività è avviata mediante SCIA da presentare allo Sportello unico comunale competente. La domanda deve essere corredata da dichiarazioni sostitutive che attestino:

  • il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 1/2007;
  • la non necessità di titoli edilizi;
  • il rispetto dei regolamenti locali, delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, edilizie, urbanistiche e delle destinazioni d’uso, nonché la conformità alla programmazione commerciale e urbanistica;
  • la tipologia, la merceologia, l’ubicazione e la superficie di vendita.

Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei prodotti, purché:

  • sia escluso il servizio di somministrazione;
  • siano escluse le attrezzature direttamente finalizzate alla somministrazione;
  • siano ammessi soltanto piani di appoggio;
  • possano essere forniti stoviglie e posate a perdere.

Somministrazione di alimenti e bevande: programmazione e titoli abilitativi

La legge ridisegna la programmazione comunale della somministrazione di alimenti e bevande, limitandola alle zone del territorio da sottoporre a tutela ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010.

I comuni, nel piano previsto dalla disciplina regionale, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione al pubblico nelle sole aree tutelate. La programmazione commerciale e urbanistica regionale può fornire indicazioni ai comuni su:

  • localizzazione dei nuovi insediamenti e dei trasferimenti di sede;
  • tutela di locali e aree storici.

L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione, comprese le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione comunale solo nelle zone tutelate; negli altri casi l’attività è soggetta a SCIA secondo la normativa statale richiamata.

Il piano comunale deve essere adottato con consultazione dei soggetti rappresentativi delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti. È fissato il termine del 30 giugno 2015 per l’adozione del piano da parte dei comuni; decorso inutilmente, la Giunta regionale può sostituirsi con un piano generale per i comuni inadempienti, applicabile fino all’adozione del piano comunale.

Funzioni amministrative e soggetti consultati

La legge elimina il riferimento alla Provincia in più passaggi del testo unico, concentrando le funzioni amministrative e i procedimenti sul Comune e sugli altri soggetti previsti dalla disciplina regionale e statale.

È inoltre ridefinito il perimetro dei soggetti associativi considerati rappresentativi: in varie disposizioni si sostituisce il richiamo alle associazioni rappresentate nel CNEL con quello alle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

Attività accessorie nei pubblici esercizi

La SCIA o l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano, salvo che prevalgano le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, anche all’installazione di:

  • apparecchi radiotelevisivi;
  • impianti per diffusione di musica strumentale e dal vivo e di immagini;
  • apparecchi idonei per il gioco lecito.

Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di pubblica sicurezza.

Cessazione dell’attività e adempimenti successivi

La cessazione delle attività disciplinate dal titolo in materia di commercio deve essere comunicata al Comune competente entro 30 giorni dalla data di cessazione.

Decadenza e sanzioni

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, la disciplina della decadenza e delle sanzioni amministrative è rinviata integralmente all’art. 64 del d.lgs. 59/2010.

Abrogazioni e coordinamento del testo unico

La legge abroga integralmente gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 116-bis della l.r. 1/2007 e sopprime il comma 3 dell’art. 116 nonché il comma 3-bis dell’art. 105. Modifica inoltre alcune previsioni dell’art. 145 eliminando i riferimenti alla somministrazione di alimenti e bevande.

È infine aggiornato il rinvio alle norme attuative: ovunque nel testo unico ricorra il riferimento alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010, esso è sostituito dal rinvio alle disposizioni della l.r. 10/2012 e successive modificazioni.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, quindi il 20 novembre 2014.

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