Circolare numero 13 del 05-02-2021
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativamente al regime applicabile ai lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso l’Associazione della Croce Rossa italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricostruisce il quadro normativo relativo al richiamo alle armi e alla posizione giuridica dell'Associazione della Croce Rossa italiana (CRI), evidenziando la trasformazione della CRI in persona giuridica di diritto privato e la sua natura di organismo ausiliario non equiparabile alle Forze Armate o di Polizia. Ne consegue che i dipendenti della CRI richiamati alle armi non hanno diritto all'indennità prevista dalla legge n. 653 del 1940.
Regime applicabile ai lavoratori richiamati alle armi (legge n. 653 del 1940)
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
Richiamo alle leggi rilevanti: legge 10 giugno 1940, n. 653 (conservazione del posto e indennità); legge 3 maggio 1955, n. 370 (estensione ai pubblici); decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (abrogazione e disciplina art. 990); legge 23 agosto 2004, n. 226 (organizzazione su base volontaria delle Forze Armate); decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (riorganizzazione CRI).
Trasformazione e status dell'Associazione della Croce Rossa italiana
Il decreto legislativo n. 178/2012 ha qualificato la CRI come persona giuridica di diritto privato, unica società nazionale autorizzata per il soccorso volontario; è soggetta a disciplina peculiare e svolge funzioni ausiliarie nei confronti dei pubblici poteri, ma resta soggetta a un diverso inquadramento giuridico rispetto allo Stato.
Caratteristiche del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie
I corpi sono costituiti da personale volontario in congedo, prestano servizio gratuito salvo casi compatibili, non sono soggetti ai codici penali militari e ad alcune disposizioni di disciplina militare; il richiamo del personale del Corpo militare volontario è disposto senza assegni.
Distinzione dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia
Il decreto legislativo n. 66/2010 e la giurisprudenza (Corte Costituzionale e Suprema Corte) confermano che il Corpo militare della CRI non fa parte integrante delle Forze Armate né delle Forze di Polizia e che il personale CRI non è personale dello Stato.
Giurisprudenza e pareri istituzionali
La Corte Costituzionale (ord. 273/1999, sent. 79/2019) e la Suprema Corte hanno ribadito la natura privata e volontaria della CRI; il Ministero del Lavoro ha confermato la privatizzazione del rapporto di impiego a seguito della trasformazione giuridica.
Conseguenza pratica: esclusione dell'indennità ex legge 653/1940
Sulla base del quadro normativo, della giurisprudenza e dei pareri ministeriali, l'Associazione della Croce Rossa italiana è esclusa dalle Forze Armate; pertanto i lavoratori dipendenti richiamati alle armi presso la CRI non hanno diritto all'indennità prevista dalla legge n. 653 del 1940.
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