Circolare numero 19 del 09-02-2021
Con la presente circolare si forniscono nuove indicazioni amministrative riguardo all’attestazione dei requisiti richiesti in materia di classificazione delle imprese facenti parte di Gruppi industriali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi richiamano e confermano i criteri della circolare n.321 del 9 dicembre 1994 per l'attribuzione dell'inquadramento unico nel settore Industria alle imprese di Gruppi industriali e si introducono nuove indicazioni amministrative: il requisito di "esclusività" dell'attività verso le altre imprese del gruppo può essere attestato mediante dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante al momento dell'inquadramento (superando l'obbligo di inserimento nello statuto), resta però l'obbligo di permanenza del requisito e il monitoraggio da parte delle Strutture territoriali. Viene altresì ribadita l'esclusione dei gruppi nati per acquisto di pacchetti azionari dall'applicazione dei criteri.
Modifiche e chiarimenti sui criteri di inquadramento unico nel settore Industria per le imprese di Gruppi industriali (integrazione circolare n.321/1994)
Punti principali
Richiamo e conferma della normativa precedente
Si richiama integralmente, nei limiti delle novità introdotte, il contenuto della circolare n.321/1994 con le precisazioni concordate con il Ministero del Lavoro sulle modalità di classificazione delle imprese appartenenti a Gruppi industriali.
Requisiti per l'inquadramento unico nel settore Industria
Le imprese devono essere strettamente interconnesse sotto il profilo organizzativo e funzionale e parte di un unico processo produttivo; requisiti specifici: controllo societario (totalità o maggioranza delle quote in capo alla capogruppo o imprese del gruppo), attività svolta in via esclusiva per il gruppo, distribuzione/commercializzazione esclusiva di beni prodotti dal gruppo con eventuale assistenza tecnica, applicazione dello stesso contratto collettivo, praticare la mobilità del personale e mantenimento di anzianità e trattamento economico-giuridico in caso di mobilità.
Nuova modalità di attestazione del requisito di esclusività
Per attestare l'esclusività dell'attività nei confronti delle altre imprese del gruppo è ora sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante al momento dell'inquadramento, superando l'obbligo di inserire tale previsione nello statuto.
Permanenza del requisito e attività di controllo
Il requisito di esclusività deve comunque permanere nel tempo; le Strutture territoriali devono monitorarne la sussistenza e verificare altresì la permanenza degli altri requisiti che hanno giustificato l'attribuzione dell'inquadramento unico.
Esclusione per gruppi derivanti da acquisizioni azionarie
I criteri per l'inquadramento unico non si applicano ai gruppi nati da aggregazioni basate sull'acquisto di pacchetti azionari: in tali casi le società devono essere inquadrate in base all'attività concretamente esercitata.
Effetto operativo e responsabilità
Le nuove indicazioni amministrative sono fornite su concorde avviso del Ministero del Lavoro e mirano a una maggiore flessibilità operativa; le Amministrazioni competenti hanno la responsabilità di verifica e controllo nel tempo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 9 feb 2021Circolare numero 17 del 09-02-2021
- Circolare · 9 feb 2021Circolare numero 18 del 09-02-2021
- Circolare · 11 feb 2021Circolare numero 25 del 11-02-2021
- Circolare · 11 feb 2021Circolare numero 24 del 11-02-2021
- Circolare · 11 feb 2021Circolare numero 23 del 11-02-2021
- Circolare · 11 feb 2021Circolare numero 22 del 11-02-2021
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →