Cassazione Penale, Sentenza n. 14699/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. e articolano cinque censure: 1) eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. poiché la norma non prevede una riduzione di pena quando il fatto è di lieve entità; 2) eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p. per non prevedere una riduzione della pena da un terzo alla metà quando il colpevole abbia restituito la refurtiva prima del giudizio; 3) denunziano vizio di motivazione e valutazione erronea della prova, contestando la non credibilità della loro versione e il mancato valore della remissione della querela della persona offesa; 4) contestano l'elemento soggettivo del reato (assenza della volontà di trarre profitto, essendo il fatto compiuto per una presunta sorpresa alla proprietaria); 5) chiedono la riqualificazione in furto d'uso con conseguente improcedibilità per remissione della querela.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese processuali. In dettaglio: 1) la questione di costituzionalità di cui all'art. 624-bis è stata dichiarata manifestamente infondata, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 193/2025 che ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio per il furto in abitazione e non sussistente l'esigenza di introdurre la circostanza attenuante della lieve entità per quella fattispecie; 2) la questione di costituzionalità dell'art. 625-bis è manifestamente infondata: la circostanza attenuante speciale mira a premiare la collaborazione che consenta l'individuazione dei complici/ricettatori e il legislatore ha discrezionalità nel circoscrivere l'ambito applicativo; 3) le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili in Cassazione in quanto costituiscono censura di merito e la motivazione della Corte territoriale è ritenuta logica e coerente; 4) la Corte ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, escludendo la finalità di uso momentaneo per sorpresa; 5) la riqualificazione in furto d'uso è esclusa perché la restituzione delle giare è avvenuta mesi dopo il fatto (30 ottobre 2020), per cui mancavano i presupposti dello scopo esclusivo di uso momentaneo e dell'immediata restituzione.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione e sue pertinenze)
La Corte ha ritenuto legittimo il maggior rigore sanzionatorio rispetto al furto comune per la particolare gravità della condotta che invade la sfera privata; non sussiste l'obbligo di prevedere una circostanza attenuante di lieve entità per questa fattispecie (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 193/2025).
art. 625-bis cod. pen. (circostanza attenuante speciale per collaborazione)
La norma riconosce un trattamento premiale al colpevole che consente l'individuazione di complici o ricettatori; l'applicazione richiede un contributo collaborativo significativo e la valutazione della utilità concreta rimane discrezionale del giudice.
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Usato per ricondurre la partecipazione di più soggetti alla commissione del furto in abitazione; la Corte ha confermato la responsabilità in concorso degli imputati.
art. 626, n. 1 cod. pen. (furto d'uso - disciplina interpretativa giurisprudenziale)
Il furto d'uso richiede lo scopo esclusivo di uso momentaneo conforme alla natura della cosa e l'immediata restituzione; la tardiva restituzione (mesi dopo) esclude la riconfigurazione della fattispecie meno grave.
art. 3 Cost.
Richiamato nella censura di incostituzionalità per discriminazione/irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto la normativa penale compatibile con il principio di uguaglianza nel contesto considerato.
art. 27 Cost.
Richiamato in rapporto al principio di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che l'assetto sanzionatorio di 624-bis e 625-bis non violi il principio costituzionale della proporzionalità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 193 del 2025
Determinante per la decisione: la Consulta ha già respinto la questione di legittimità dell'art. 624-bis nella parte relativa alla mancata previsione della lieve entità, ritenendo non irragionevole il trattamento sanzionatorio specifico per il furto in abitazione.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 5, n. 13386/2020; Sez. U, n. 6402/1997; Sez. 2, n. 9090/1989; Sez. 5, n. 42048/2017)
Richiami giurisprudenziali sul tema della valutazione della prova (limiti del sindacato di legittimità), sui requisiti del furto d'uso e sui criteri di riconoscimento della circostanza attenuante speciale.
Massime di principio
- Le censure di illegittimità costituzionale contro disposizioni penali richiedono un solido fondamento e possono essere rese manifestamente infondate se la Corte costituzionale si è già espressa in senso contrario.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le contestazioni fondate su valutazioni probatorie diverse sono inammissibili in sede di legittimità, salvo vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta).
- Per beneficiare della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis è necessario un contributo collaborativo concreto e significativo finalizzato all'individuazione di complici o ricettatori; la valutazione della sua utilità è discrezionale e rimessa al giudice di merito.
- La riconfigurazione del reato in furto d'uso richiede la prova dello scopo esclusivo di uso momentaneo e dell'immediata restituzione; una restituzione avvenuta mesi dopo esclude tale figura più lieve.
- La discrezionalità legislativa nella delimitazione delle fattispecie aggravate (es. furto in abitazione) e delle attenuanti non è di per sé illegittima se non risulta irragionevole rispetto ai valori costituzionali richiamati.
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