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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14699/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per concorso nei reati di cui agli artt. 110 e 624-bis c.p. e articolano cinque censure: 1) eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. poiché la norma non prevede una riduzione di pena quando il fatto è di lieve entità; 2) eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p. per non prevedere una riduzione della pena da un terzo alla metà quando il colpevole abbia restituito la refurtiva prima del giudizio; 3) denunziano vizio di motivazione e valutazione erronea della prova, contestando la non credibilità della loro versione e il mancato valore della remissione della querela della persona offesa; 4) contestano l'elemento soggettivo del reato (assenza della volontà di trarre profitto, essendo il fatto compiuto per una presunta sorpresa alla proprietaria); 5) chiedono la riqualificazione in furto d'uso con conseguente improcedibilità per remissione della querela.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi e condannato i ricorrenti alle spese processuali. In dettaglio: 1) la questione di costituzionalità di cui all'art. 624-bis è stata dichiarata manifestamente infondata, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 193/2025 che ha ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio per il furto in abitazione e non sussistente l'esigenza di introdurre la circostanza attenuante della lieve entità per quella fattispecie; 2) la questione di costituzionalità dell'art. 625-bis è manifestamente infondata: la circostanza attenuante speciale mira a premiare la collaborazione che consenta l'individuazione dei complici/ricettatori e il legislatore ha discrezionalità nel circoscrivere l'ambito applicativo; 3) le doglianze sulla valutazione della prova sono inammissibili in Cassazione in quanto costituiscono censura di merito e la motivazione della Corte territoriale è ritenuta logica e coerente; 4) la Corte ha ritenuto provato l'elemento soggettivo del reato, escludendo la finalità di uso momentaneo per sorpresa; 5) la riqualificazione in furto d'uso è esclusa perché la restituzione delle giare è avvenuta mesi dopo il fatto (30 ottobre 2020), per cui mancavano i presupposti dello scopo esclusivo di uso momentaneo e dell'immediata restituzione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione e sue pertinenze)

    La Corte ha ritenuto legittimo il maggior rigore sanzionatorio rispetto al furto comune per la particolare gravità della condotta che invade la sfera privata; non sussiste l'obbligo di prevedere una circostanza attenuante di lieve entità per questa fattispecie (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 193/2025).

  • art. 625-bis cod. pen. (circostanza attenuante speciale per collaborazione)

    La norma riconosce un trattamento premiale al colpevole che consente l'individuazione di complici o ricettatori; l'applicazione richiede un contributo collaborativo significativo e la valutazione della utilità concreta rimane discrezionale del giudice.

  • art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)

    Usato per ricondurre la partecipazione di più soggetti alla commissione del furto in abitazione; la Corte ha confermato la responsabilità in concorso degli imputati.

  • art. 626, n. 1 cod. pen. (furto d'uso - disciplina interpretativa giurisprudenziale)

    Il furto d'uso richiede lo scopo esclusivo di uso momentaneo conforme alla natura della cosa e l'immediata restituzione; la tardiva restituzione (mesi dopo) esclude la riconfigurazione della fattispecie meno grave.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nella censura di incostituzionalità per discriminazione/irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto la normativa penale compatibile con il principio di uguaglianza nel contesto considerato.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in rapporto al principio di proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che l'assetto sanzionatorio di 624-bis e 625-bis non violi il principio costituzionale della proporzionalità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 193 del 2025

    Determinante per la decisione: la Consulta ha già respinto la questione di legittimità dell'art. 624-bis nella parte relativa alla mancata previsione della lieve entità, ritenendo non irragionevole il trattamento sanzionatorio specifico per il furto in abitazione.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 5, n. 13386/2020; Sez. U, n. 6402/1997; Sez. 2, n. 9090/1989; Sez. 5, n. 42048/2017)

    Richiami giurisprudenziali sul tema della valutazione della prova (limiti del sindacato di legittimità), sui requisiti del furto d'uso e sui criteri di riconoscimento della circostanza attenuante speciale.

Massime di principio

  • Le censure di illegittimità costituzionale contro disposizioni penali richiedono un solido fondamento e possono essere rese manifestamente infondate se la Corte costituzionale si è già espressa in senso contrario.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti: le contestazioni fondate su valutazioni probatorie diverse sono inammissibili in sede di legittimità, salvo vizi specifici della motivazione (mancanza, contraddittorietà o illogicità manifesta).
  • Per beneficiare della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis è necessario un contributo collaborativo concreto e significativo finalizzato all'individuazione di complici o ricettatori; la valutazione della sua utilità è discrezionale e rimessa al giudice di merito.
  • La riconfigurazione del reato in furto d'uso richiede la prova dello scopo esclusivo di uso momentaneo e dell'immediata restituzione; una restituzione avvenuta mesi dopo esclude tale figura più lieve.
  • La discrezionalità legislativa nella delimitazione delle fattispecie aggravate (es. furto in abitazione) e delle attenuanti non è di per sé illegittima se non risulta irragionevole rispetto ai valori costituzionali richiamati.

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