Circolare numero 95 del 21-08-2020
Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia a conclusione dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sia al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce le regole per il riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.: 1) conferma la riscattabilità dei corsi attivati dall'anno accademico 2005/2006 in seguito al D.P.R. n. 212/2005 e i relativi titoli; 2) disciplina la riscattabilità dei titoli conseguiti secondo il previgente ordinamento sulla base dell'equipollenza stabilita dalla legge n. 228/2012 e dal D.M. n. 331/2019, indicando condizioni, durata massima e criteri di collocazione temporale del periodo riscattabile; 3) richiama l'applicazione delle istruzioni precedenti per quanto non espressamente modificato e dispone il riesame di domande e ricorsi pendenti o respinti.
Istruzioni sulla riscattabilità dei periodi di studio relativi a diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.
Punti principali
Premessa normativa
La legge n. 508/1999 ha equiparato le Istituzioni A.F.A.M. alle università; la circolare fornisce istruzioni sul riscatto dei periodi di studio secondo l'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997.
Riscatto dei corsi attivati dopo il D.P.R. n. 212/2005
Sono ammessi al riscatto, a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, i corsi attivati in attuazione del D.P.R. n. 212/2005 che danno luogo ai seguenti titoli: diploma accademico di primo livello, diploma accademico di secondo livello, diploma di specializzazione e diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca).
Equipollenza dei titoli del previgente ordinamento
La legge n. 228/2012 (comma 107) e il D.M. n. 331/2019 hanno stabilito l'equipollenza, entro termine temporale, dei diplomi finali del previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza.
Condizioni per il riscatto dei titoli previgenti
Per poter riscattare i diplomi del previgente ordinamento è richiesto: possesso alla data di domanda di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche se conseguito contestualmente o successivamente all'iscrizione A.F.A.M.) e conseguimento del diploma A.F.A.M. entro il 31/12/2021, termine di validità dell'equipollenza.
Determinazione della durata e collocazione temporale del periodo riscattabile
La durata massima del riscatto è determinata con gli stessi criteri previsti per i diplomi accademici di primo e secondo livello, utilizzando la tabella di equipollenza. Il periodo riconosciuto si colloca dalla data di iscrizione presso l'Istituzione A.F.A.M. oppure, se successiva, dalla data di conseguimento della licenza media (esempio pratico fornito per il diploma di pianoforte con riconoscimento di 5 anni).
Norme operative e applicazione
Per quanto non specificato la circolare conferma le istruzioni già fornite dall'Istituto su riscatto corso legale di studio. I nuovi criteri si applicano alle domande pendenti alla data di pubblicazione e a quelle future; domande precedentemente respinte possono essere riesaminate su richiesta; si estende l'applicazione ai ricorsi amministrativi pendenti.
Soggetti interessati e vigenza
Riferimento ai titolari di diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. sia ai corsi post 2005/2006 sia ai titoli del previgente ordinamento che rispettano i requisiti temporali e di titolo di studio secondario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 ago 2020Circolare numero 96 del 21-08-2020
- Circolare · 14 ago 2020Circolare numero 94 del 14-08-2020
- Circolare · 28 ago 2020Circolare numero 97 del 28-08-2020
- Circolare · 3 set 2020Circolare numero 99 del 03-09-2020
- Circolare · 3 set 2020Circolare numero 98 del 03-09-2020
- Circolare · 6 ago 2020Circolare numero 93 del 06-08-2020
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →