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Circolare

Circolare numero 95 del 21-08-2020

Con la presente circolare si forniscono indicazioni per il riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sia a conclusione dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, sia al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente all’entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce le regole per il riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi ai titoli rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.: 1) conferma la riscattabilità dei corsi attivati dall'anno accademico 2005/2006 in seguito al D.P.R. n. 212/2005 e i relativi titoli; 2) disciplina la riscattabilità dei titoli conseguiti secondo il previgente ordinamento sulla base dell'equipollenza stabilita dalla legge n. 228/2012 e dal D.M. n. 331/2019, indicando condizioni, durata massima e criteri di collocazione temporale del periodo riscattabile; 3) richiama l'applicazione delle istruzioni precedenti per quanto non espressamente modificato e dispone il riesame di domande e ricorsi pendenti o respinti.

Istruzioni sulla riscattabilità dei periodi di studio relativi a diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.

Punti principali

Premessa normativa

La legge n. 508/1999 ha equiparato le Istituzioni A.F.A.M. alle università; la circolare fornisce istruzioni sul riscatto dei periodi di studio secondo l'art. 2 del D.lgs. n. 184/1997.

Riscatto dei corsi attivati dopo il D.P.R. n. 212/2005

Sono ammessi al riscatto, a decorrere dall'anno accademico 2005/2006, i corsi attivati in attuazione del D.P.R. n. 212/2005 che danno luogo ai seguenti titoli: diploma accademico di primo livello, diploma accademico di secondo livello, diploma di specializzazione e diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca).

Equipollenza dei titoli del previgente ordinamento

La legge n. 228/2012 (comma 107) e il D.M. n. 331/2019 hanno stabilito l'equipollenza, entro termine temporale, dei diplomi finali del previgente ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza.

Condizioni per il riscatto dei titoli previgenti

Per poter riscattare i diplomi del previgente ordinamento è richiesto: possesso alla data di domanda di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche se conseguito contestualmente o successivamente all'iscrizione A.F.A.M.) e conseguimento del diploma A.F.A.M. entro il 31/12/2021, termine di validità dell'equipollenza.

Determinazione della durata e collocazione temporale del periodo riscattabile

La durata massima del riscatto è determinata con gli stessi criteri previsti per i diplomi accademici di primo e secondo livello, utilizzando la tabella di equipollenza. Il periodo riconosciuto si colloca dalla data di iscrizione presso l'Istituzione A.F.A.M. oppure, se successiva, dalla data di conseguimento della licenza media (esempio pratico fornito per il diploma di pianoforte con riconoscimento di 5 anni).

Norme operative e applicazione

Per quanto non specificato la circolare conferma le istruzioni già fornite dall'Istituto su riscatto corso legale di studio. I nuovi criteri si applicano alle domande pendenti alla data di pubblicazione e a quelle future; domande precedentemente respinte possono essere riesaminate su richiesta; si estende l'applicazione ai ricorsi amministrativi pendenti.

Soggetti interessati e vigenza

Riferimento ai titolari di diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. sia ai corsi post 2005/2006 sia ai titoli del previgente ordinamento che rispettano i requisiti temporali e di titolo di studio secondario.

Testo integrale

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