Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 96 del 21-08-2020

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta. Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le misure introdotte dal decreto‑legge 5 febbraio 2020, n.3: il trattamento integrativo (100 euro mensili, pari a 600 euro per il 2° semestre 2020 e 1.200 euro annui dal 2021) per percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo fino a 28.000 euro, e un'ulteriore detrazione temporanea per redditi fra 28.000 e 40.000 euro. Definisce beneficiari ed esclusi, regole di calcolo e verifica reddituale, le modalità di erogazione automatica da parte dei sostituti d'imposta (INPS), le procedure di conguaglio, le opzioni di rinuncia e le istruzioni contabili con i nuovi conti GPA.

Istruzioni per il riconoscimento del trattamento integrativo (100€/mese) e dell'ulteriore detrazione previsti dal DL 3/2020, con adempimenti INPS come sostituto d'imposta

Punti principali

Misure previste

Trattamento integrativo: 100 euro/mese (600 euro 2° semestre 2020; 1.200 euro annui dal 2021) per redditi fino a 28.000 euro. Ulteriore detrazione temporanea per il periodo 1/7/2020-31/12/2020 variabile fino a 600 euro per redditi tra 28.000 e 40.000 euro.

Beneficiari e soggetti esclusi

Beneficiari: titolari di redditi di lavoro dipendente e taluni redditi assimilati (art.49 e art.50 TUIR) elencati. Esclusi: pensioni indicate dall'art.49 comma 2 lett. a), redditi da lavoro autonomo/partita IVA, e altre categorie specificate.

Verifica del reddito

Per il calcolo del beneficio si considera il reddito complessivo escluso il valore dell'abitazione principale e relative pertinenze; si tengono conto di quote esenti per rientri e rimpatriati secondo le disposizioni vigenti.

Condizione per il solo trattamento integrativo

Il trattamento integrativo spetta se l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro è superiore alle sole detrazioni da lavoro previste dall'art.13, comma 1, del TUIR; non rilevano altre detrazioni differenziate.

Salvaguardia soggetti incapienti per COVID‑19

Art.128 DL 34/2020: per il 2020 il sostituto d'imposta riconosce il credito di 80 euro e il trattamento integrativo anche ai lavoratori che risultano incapienti a causa della riduzione reddituale connessa all'emergenza COVID‑19, per le misure di sostegno indicate.

Adempimenti del sostituto d'imposta (INPS)

Il sostituto riconosce automaticamente il trattamento integrativo rapportandolo al periodo di lavoro; eventuali erogazioni indebite vengono recuperate tramite compensazione F24 o trattenute in conguaglio, con possibilità di rateazione se >60 euro. Le etichette sui cedolini: "Acconto rimborso IRPEF" per l'ulteriore detrazione e "Trattamento integrativo L. 21/2020" per il TIN.

Prestazioni a sostegno del reddito: inclusioni ed esclusioni

Sono incluse varie indennità di disoccupazione, integrazioni salariali, assegni, malattia, congedi ecc., distinte tra prestazioni con reddito previsionale e con calcolo su dati disponibili. Sono escluse prestazioni soggette a tassazione separata (art.17 TUIR), redditi da lavoro autonomo e le prestazioni esenti (es. Reddito di cittadinanza, assegni familiari, bonus baby‑sitting, indennità COVID‑19 previste dai DL Cura Italia e Rilancio).

Procedura di determinazione mensile e canali per la rinuncia

Da luglio 2020 la Piattaforma Fiscale determina mensilmente il trattamento integrativo (procedura TIN) e renderà disponibile la funzione di registrazione restituzioni. Gli assicurati possono rinunciare tramite portale INPS o Strutture territoriali; applicazione di revoca disponibile entro il 31/7/2020.

Conguaglio di fine anno e CU/2021

In conguaglio il sostituto verifica spettanza e recupera eventuali somme indebitamente erogate; recuperi >60 euro rateizzati in 8 rate. Le agevolazioni erogate nel 2020 saranno indicate nella CU/2021; il contribuente che non ha diritto deve restituire gli importi in dichiarazione dei redditi.

Istruzioni contabili

La rilevazione è trattata come partite di giro; previsione di nuovi codici e conti GPA per debiti, oneri, somme non riscosse e recuperi (GPA11745, GPA35745, GPA35746, GPA35747, GPA35748, GPA35749 e conti di recupero GPA25751‑25755), con gestione tramite procedure centralizzate e ripartizione contabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.