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Circolare

Circolare numero 94 del 14-08-2020

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'indennità di 600 euro per ciascuna mensilità di marzo, aprile e maggio 2020 prevista dal D.I. 13 luglio 2020 n.12 per i lavoratori a tempo determinato nel settore turismo e stabilimenti termali. Definisce la platea dei beneficiari con i requisiti cumulativi (periodi lavorativi minimi nel 2018 e tra il 1/1/2019 e il 17/3/2020, assenza di pensione diretta e di rapporto di lavoro al 14/7/2020), le modalità telematiche di presentazione delle domande (inclusa la riconsiderazione d'ufficio delle domande precedentemente respinte ai sensi del Decreto Cura Italia), il limite di spesa e il monitoraggio finanziario, le incompatibilità e le compatibilità con altre prestazioni, gli strumenti di tutela e le istruzioni contabili e fiscali per la registrazione e il pagamento delle indennità.

Indennità per lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali (D.I. 13/07/2020, n.12): criteri, domanda, incompatibilità e istruzioni contabili

Punti principali

Plateadei beneficiari e requisiti

Beneficiari: lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali che cumulano tre requisiti: 1) nell'intervallo 1/1/2019-17/3/2020 siano stati titolari di uno o più rapporti a tempo determinato per almeno 30 giornate complessive; 2) nel corso del 2018 siano stati titolari di uno o più rapporti a tempo determinato o stagionali per almeno 30 giornate complessive; 3) alla data del 14/7/2020 non siano titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro dipendente.

Importo e caratteristiche dell'indennità

Indennità di 600 euro per ciascuna mensilità di marzo, aprile e maggio 2020. Non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Non è riconosciuta contribuzione figurativa e non dà diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Attività ammissibili e codici ATECO/CSC

Sono individuate le attività del settore turistico e termale mediante codici ATECO/CSC (es. alberghi, villaggi turistici, campeggi, ristorazione con/senza somministrazione, bar, gelaterie, agenzie di viaggio, tour operator, guide, stabilimenti termali ecc.). Le tabelle allegate riportano i codici per i quali può essere concessa l'indennità.

Modalità di presentazione della domanda

Domanda esclusivamente telematica sul sito INPS con SPID livello 2, CIE, CNS o PIN (anche modalità semplificata con prima parte del PIN). Possibile richiesta tramite Contact Center integrato. Le domande precedentemente respinte per mancata qualifica di stagionale presentate per marzo ai sensi del Decreto Cura Italia saranno riesaminate d'ufficio e considerate utili.

Finanziamento e monitoraggio

Limite di spesa pari a 326,4 milioni di euro per il 2020 sul Fondo per il reddito di ultima istanza. Le indennità sono erogate in ordine cronologico di presentazione fino al limite di spesa; INPS monitora l'andamento e comunica Ministeri competenti; ulteriori provvedimenti richiedono l'osservanza di disposizioni di legge (art.265, comma 8, DL n.34/2020).

Incumulabilità e incompatibilità

L'indennità non è cumulabile con integrazioni salariali ordinarie o in deroga, con le indennità Covid previste dal DL n.18/2020 e dai successivi decreti ministeriali per altre categorie, con il reddito di emergenza, con il reddito di cittadinanza e non può essere erogata a titolari di pensione diretta o di alcune altre prestazioni pensionistiche specificate.

Regime di compatibilità

È compatibile e cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, con NASpI, DIS-COLL e indennità agricola; è compatibile con borse di lavoro, stage, tirocini, premi per studio o addestramento e con prestazioni di lavoro occasionale entro il limite di 5.000 euro annui.

Strumenti di tutela e ricorsi

Non è ammesso il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti INPS sulla indennità Covid-19; è invece consentita l'azione giudiziaria.

Istruzioni contabili e fiscali

Onere rilevato nella Gestione per interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GAU). Istituiti conti specifici per pagamento e recupero (es. GAU30259 per le erogazioni, GAU24259 per i recuperi). Pagamenti centralizzati tramite procedura 'pagamenti accentrati'; indicazioni per il trattamento dei riaccrediti, partite non definite e rapporti finanziari con lo Stato. Confermata la non imponibilità ai fini TUIR.

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