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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione – UOC Sanità animale della A.S.Re.M., datato -OMISSIS-, recante “Sopralluogo presso canile sanitario/rifugio -OMISSIS- … – Provvedimenti consequenziali”, che dispone, tra l’altro, la movimentazione in uscita dei cani di proprietà del Comune di -OMISSIS- risultati negativi ai test Leishmania, verso il canile rifugio della ditta -OMISSIS-, con efficacia immediata “in quanto cautelare ed urgente”; 2) la comunicazione/ordine del Comune di -OMISSIS- – Settore V – Servizio Ecologia – Ambiente – Sicurezza ambientale, prot. n. -OMISSIS-, recante “Avvio delle procedure di trasferimento delle unità 2 canine di proprietà del Comune di -OMISSIS- dalla vecchia alla nuova struttura di ricovero. Disposizioni”, che dispone il trasferimento di tutti i cani di proprietà comunale dalla struttura gestita da -OMISSIS- alla struttura della ditta -OMISSIS-, con redazione di verbali di consegna e presa in carico; 3) la nota del Comune di Campomarino prot. n. -OMISSIS-, di diniego all’affido internazionale di cani custoditi nel canile -OMISSIS-, in risposta alla diffida di -OMISSIS-, con conseguente permanenza forzata in canile degli animali pronti all’adozione; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione – UOC Sanità Animale di A.S.Re.M., datato-OMISSIS-, recante “Esito prelievi ematici effettuati in data 12.03.2026 presso il Canile -OMISSIS- …. Ulteriori provvedimenti”, laddove dispone, tra l’altro, la movimentazione in uscita con urgenza alla data del 02.04.2026 dei cani di proprietà dei Comuni di -OMISSIS- e Campomarino risultati negativi ai test Leishmania, verso il canile rifugio della ditta -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti sanitari e comunali di trasferimento dei cani presso un nuovo canile, diniego o disconoscimento delle adozioni internazionali e mantenimento in canile degli esemplari affetti da Leishmaniosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti dell'A.S.Re.M. e del Comune che disponevano il trasferimento dei cani comunali risultati negativi alla Leishmaniosi presso una nuova struttura, nonché gli atti relativi al diniego o al disconoscimento delle adozioni internazionali e al mantenimento in canile degli animali positivi. Ha dedotto, per quanto emerge dall'ordinanza, la violazione della disciplina europea in materia di sanità animale e libera circolazione degli animali, in particolare dei regolamenti UE 2016/429 e 576/2013, la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, illogicità, travisamento dei fatti e difetto di proporzionalità. La ricorrente sosteneva che le adozioni fossero già perfezionate e che il trasferimento o il fermo degli animali impedisse indebitamente le adozioni, comprese quelle internazionali. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio dubbi sull'improcedibilità del ricorso, poiché non erano stati impugnati con motivi aggiunti i sopravvenuti atti di annullamento in autotutela delle iscrizioni all'anagrafe canina degli esemplari affetti da Leishmaniosi, nonché dubbi sull'interesse a ricorrere della ricorrente, considerato che i passaporti erano intestati al Comune e che solo l'ente proprietario poteva disporre degli animali.

La decisione

La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto prima facie attendibile l'eccezione di improcedibilità per la mancata impugnazione degli atti sopravvenuti di annullamento in autotutela delle iscrizioni all'anagrafe canina degli esemplari positivi alla Leishmaniosi e ha dubitato della titolarità di un interesse concreto della ricorrente a ottenere lo svincolo dell'invio all'estero di tali esemplari, poiché i passaporti risultavano intestati al Comune proprietario. In ogni caso, il giudice ha ritenuto infondate, nella delibazione cautelare, le censure di merito. In fatto, il Comune non aveva espresso un diniego generalizzato alle adozioni nazionali o internazionali, ma aveva disconosciuto le specifiche adozioni per mancanza di consenso al trasferimento della proprietà, dopo aver ricevuto segnalazioni di irregolarità da parte dei Carabinieri per la tutela della salute. Il procedimento di adozione appariva inoltre privo di elementi essenziali, quali la valutazione di idoneità dell'adottante e la profilassi sanitaria obbligatoria. I controlli igienico-sanitari avevano evidenziato irregolarità nella struttura della ricorrente e un focolaio di Leishmaniosi. Il trasferimento di cinque cani su otto, risultati negativi, presso il nuovo canile è stato ritenuto opportuno e necessario, mentre il mantenimento degli esemplari positivi è stato giustificato dalla gravità della zoonosi, dalla sua trasmissibilità agli esseri umani e dalla necessità di cure, profilassi e monitoraggio veterinario. Il TAR ha quindi ritenuto non fondate le censure di violazione della disciplina europea, discriminazione tra adozioni nazionali e internazionali, violazione dell'obbligo di motivazione, illogicità, travisamento e sproporzionalità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • Regolamento (UE) 2016/429

    La disciplina europea in materia di sanità animale e libera circolazione non è stata ritenuta violata, non essendosi regolarmente perfezionato il trasferimento della proprietà degli animali per mancanza del consenso dell'ente proprietario.

  • Regolamento (UE) 576/2013

    La disciplina europea sulla movimentazione degli animali da compagnia non è stata ritenuta ostativa ai provvedimenti impugnati, in assenza di un valido trasferimento della proprietà e alla luce delle irregolarità sanitarie riscontrate.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure di violazione dell'obbligo di motivazione sono state ritenute infondate, poiché il trasferimento degli animali negativi e il mantenimento di quelli positivi risultavano giustificati dalle condizioni sanitarie e dalle esigenze di tutela della salute.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La domanda cautelare può essere respinta già in presenza di un attendibile dubbio di improcedibilità del ricorso, quando, dopo l'impugnazione, l'amministrazione adotti atti sopravvenuti autonomamente incidenti sull'oggetto della controversia e il ricorrente non li impugni con motivi aggiunti.
  • Quando gli animali risultano formalmente intestati e registrati al Comune, la disponibilità giuridica degli stessi permane in capo all'ente proprietario; un soggetto gestore della struttura di ricovero non può presumere di avere un interesse qualificato a disporre della loro movimentazione internazionale in assenza di un valido trasferimento della proprietà o di un consenso dell'ente.
  • La libera circolazione degli animali secondo la disciplina europea presuppone il regolare perfezionamento dei procedimenti amministrativi e sanitari necessari alla movimentazione, nonché la sussistenza dei presupposti soggettivi e documentali relativi alla proprietà e all'adozione.
  • In presenza di una zoonosi grave e trasmissibile all'uomo, l'amministrazione sanitaria può disporre il trasferimento degli animali risultati negativi verso una struttura idonea e mantenere quelli positivi presso una struttura sottoposta a vigilanza, purché la misura sia giustificata da esigenze di cura, profilassi e monitoraggio sanitario.
  • Il disconoscimento di adozioni di animali comunali non integra, di per sé, una discriminazione tra adozioni nazionali e internazionali quando l'ente dimostri che manca il proprio consenso al trasferimento della proprietà e che sussistono irregolarità nelle procedure amministrative o sanitarie.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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