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Circolare

Circolare numero 261 del 7-12-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’art. 9 del D.L. 22.11.1990 n. 337, che sostituisce la precedente disciplina e supera le istruzioni della circolare n. 234/1990. Viene introdotto, per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24.11.1990 al 31.12.1990 in determinate aree e per specifiche categorie di datori di lavoro, uno sgravio contributivo del 25% entro il limite del numero di contratti stipulati nel 1989; oltre tale limite, i contributi sono dovuti per intero. Sono inoltre indicate le modalità operative di esposizione nel mod. DM10/2-89 per aziende ordinarie, imprese artigiane, aziende minerarie e soggetti iscritti ai fondi ENEL/elettrici e telefonici. Infine, la circolare chiarisce le nuove regole per l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro: i progetti devono essere approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego o, in mancanza, dal Ministero, mentre non sono più rilasciabili nulla osta per progetti locali o aziendali non approvati; restano utilizzabili i progetti conformi agli accordi nazionali già recepiti.

Nuove norme sui contratti di formazione e lavoro e relative istruzioni contributive e procedurali

Nuove norme sui contratti di formazione e lavoro: disciplina contributiva e procedurale

La circolare recepisce l’art. 9 del D.L. 22.11.1990 n. 337, entrato in vigore il 23.11.1990, che introduce una nuova disciplina per i contratti di formazione e lavoro. Essa chiarisce sia il regime contributivo applicabile ai contratti stipulati dal 24.11.1990 al 31.12.1990, sia le nuove regole per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro, superando le precedenti istruzioni della circolare n. 234 del 5.11.1990, emanata in relazione al D.L. n. 259/1990 decaduto.

Ambito di applicazione dello sgravio contributivo

La nuova riduzione contributiva del 25% riguarda, nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al DPR 6.3.1978 n. 218, i datori di lavoro privati diversi dalle imprese artigiane. Il beneficio si applica ai lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.1990, ma solo entro il limite del numero di contratti complessivamente stipulati nell’anno 1989 nelle medesime aree o regioni. Superato tale limite, sui contratti eccedenti è dovuta l’intera misura dei contributi previdenziali e assistenziali.

Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure ordinarie previste per la generalità dei dipendenti. La circolare precisa inoltre che, secondo la circolare ministeriale allegata, la nuova disciplina si applica anche agli enti pubblici economici, mentre per le imprese artigiane continua a valere il regime speciale di cui alla legge n. 291/1988, con contribuzione datoriale nella misura prevista per gli apprendisti. Anche i consorzi di imprese artigiane sono ricondotti al regime generale descritto per i contratti soggetti al limite del 1989.

Modalità operative per le aziende ordinarie

Le aziende che assumono con contratto di formazione e lavoro con decorrenza successiva al 23.11.1990 e che hanno diritto allo sgravio del 25% devono:

  • calcolare i contributi complessivi dovuti sull’intera aliquota contributiva, cioè sia la quota a carico del datore di lavoro sia quella a carico del lavoratore, senza applicare alcuna riduzione in sede di determinazione dell’imponibile contributivo;
  • esporre tali importi nel mod. DM10/2-89 con il codice di nuova istituzione 56, destinato ai lavoratori assunti con contratto di formazione aventi titolo alle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 1, del D.L. n. 337/1990;
  • utilizzare, nei quadri B e C, i codici 156 per operai a tempo pieno, 256 per impiegati a tempo pieno, 056 per operai part-time e Y56 per impiegati part-time;
  • indicare il numero dei dipendenti, le retribuzioni complessive, il numero delle giornate retribuite o delle ore retribuite per i part-time, e l’importo dei contributi dovuti.

La riduzione pari al 25% della contribuzione a carico del datore di lavoro deve essere esposta in uno dei righi in bianco del quadro D del DM10/2-89, con la dicitura "Rid. 25% art. 9 D.L. 337/1990" e il codice L172.

La circolare aggiunge che, qualora i datori di lavoro debbano esporre separatamente la contribuzione previdenziale e quella assistenziale nei quadri B e C, per i lavoratori con contratto di formazione la contribuzione assistenziale va accorpata a quella degli altri dipendenti esposti separatamente, mentre la previdenziale continua a essere indicata con i codici sopra richiamati. In caso di esposizione separata della contribuzione assistenziale e presenza di dipendenti part-time, per il calcolo delle giornate retribuite occorre sommare non le ore del part-time, ma le giornate in cui tali ore sono collocate.

Aziende minerarie

Per le aziende minerarie che assumono con contratto di formazione e lavoro dopo il 23.11.1990 e che rientrano nel beneficio del 25%, la disciplina distingue tra lavorazioni in superficie e in sotterraneo.

Per i lavoratori occupati in superficie si applicano le modalità generali previste per le aziende ordinarie. Per i dipendenti adibiti a lavori in sotterraneo, i dati relativi a numero dei dipendenti, giornate, retribuzioni e contributi devono essere esposti nei quadri B e C del DM10/2-89 con le diciture "OP. C. FORM." e "IMP. C. FORM." e con i codici di nuova istituzione K800 per gli operai e K900 per gli impiegati.

In corrispondenza di tali codici deve essere indicato l’importo dei contributi complessivamente dovuti in base all’intera aliquota. La riduzione spettante, pari al 25% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, va invece riportata nel quadro D con il codice L172.

Lavoratori iscritti ai fondi previdenziali ENEL, elettrici privati e telefonici

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e iscritti ai fondi di previdenza ENEL, delle aziende elettriche private e del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, le contribuzioni diverse dall’IVS e i contributi di malattia devono essere esposti secondo le modalità generali già richiamate per le aziende ordinarie.

Per la contribuzione dovuta ai fondi previdenziali, invece, la circolare distingue due casi:

  • Fondo di previdenza elettrici: la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo e alla gestione Asili nido, va esposta nei quadri B-C con il codice X560 preceduto dalla dizione "FP. AN. FORM."; deve essere indicato l’ammontare delle retribuzioni imponibili trimestrali, senza compilare le caselle relative a numero dipendenti e numero giornate. Per i lavoratori aventi diritto allo sgravio, la contribuzione complessiva è pari al 26,32%, di cui 20,51% a carico del datore di lavoro, comprensivo dello 0,075% per gli asili nido, e 5,81% a carico del lavoratore.
  • Fondo di previdenza telefonici: la contribuzione relativa al trimestre, dovuta al Fondo, alla gestione GESCAL e agli Asili nido, va esposta con il codice X560 preceduto dalla dizione "FP. AN. G. FORM."; anche in questo caso va indicato solo l’ammontare delle retribuzioni imponibili trimestrali, senza riportare numero dipendenti e numero giornate. Per i lavoratori aventi diritto allo sgravio, la contribuzione complessiva è pari al 16,58%, di cui 11,33% a carico del datore di lavoro, comprensivo dello 0,075% per gli asili nido e dello 0,525% per la GESCAL.

La circolare precisa, infine, che i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro per i quali non spetta alcuna agevolazione contributiva, perché eccedenti il numero complessivo dei contratti stipulati nel 1989, devono essere esposti secondo le modalità ordinarie previste per i dipendenti comuni.

Nuove regole per la stipula e l’approvazione dei progetti

L’art. 9, comma 2, sostituisce l’art. 3, comma 3, del D.L. 30.10.1983 n. 726, modificando la procedura di approvazione dei contratti di formazione e lavoro. I tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro devono essere stabiliti tramite progetti predisposti da enti pubblici economici e imprese e approvati dalla Commissione Regionale per l’Impiego.

La Commissione Regionale per l’Impiego delibera, nell’ambito delle direttive generali del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e sentita la Commissione Centrale per l’Impiego, sui criteri di approvazione dei progetti e sugli eventuali requisiti specifici, incluso il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro. Se i progetti interessano più ambiti regionali oppure se la Commissione non delibera entro trenta giorni dalla presentazione, la competenza passa al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che decide entro ulteriori trenta giorni sentita la Commissione Centrale per l’Impiego.

Non sono soggetti ad approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, purché recepite dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sentita la Commissione Centrale per l’Impiego.

Effetti operativi sui nulla osta e sui progetti già concordati

La circolare ministeriale allegata chiarisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, non è più possibile stipulare contratti di formazione e lavoro sulla base di progetti locali o aziendali, salvo che tali progetti siano stati approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego. Di conseguenza, le sezioni circoscrizionali per l’impiego non possono più rilasciare i relativi nulla osta per tali progetti.

Resta invece possibile richiedere i nulla osta per i contratti attuativi di progetti conformi agli accordi nazionali già stipulati e recepiti dal Ministero. Il Ministero dispone inoltre che gli uffici regionali del lavoro trasmettano alle sedi dell’INPS l’elenco dei progetti approvati o derivanti da accordi nazionali, e che tale documentazione sia conservata in modo idoneo per i necessari controlli sugli adempimenti contributivi.

Indicazioni contenute nella lettera circolare ministeriale allegata

Nella lettera circolare allegata il Ministero riepiloga gli effetti della nuova disciplina e precisa, con riferimento alla Regione Piemonte, che i contratti di formazione e lavoro stipulabili nel 1990 con riduzione del 25% non possono superare 60.048, pari ai contratti stipulati nel 1989. Per i contratti eccedenti tale soglia va corrisposta l’intera contribuzione.

La stessa lettera riporta un elenco di accordi nazionali già recepiti, ritenuti conformi alle nuove disposizioni, e ribadisce l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare agli uffici regionali del lavoro il numero dei contratti che intendono stipulare nell’ambito dei progetti nazionali. Gli uffici regionali devono poi trasmettere gli elenchi all’Assessorato regionale al lavoro, all’INPS e agli uffici provinciali del lavoro competenti, per le conseguenti comunicazioni alle sezioni circoscrizionali per l’impiego.

Punti principali

Abrogazione/ superamento delle precedenti istruzioni

L’entrata in vigore del D.L. 22.11.1990 n. 337 rende superate le istruzioni della circolare n. 234 del 5.11.1990, emanata in relazione al precedente D.L. 15.9.1990 n. 259, ormai decaduto.

Sgravio contributivo del 25% per i contratti stipulati nelle aree ordinarie

Per i datori di lavoro privati, diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nel Mezzogiorno ex DPR n. 218/1978, ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24.11.1990 al 31.12.1990 si applica una riduzione del 25% sui contributi dovuti per i lavoratori assunti, entro il limite del numero di contratti complessivamente stipulati nel 1989 nelle medesime aree/regione; superato tale limite, i contributi sono dovuti integralmente.

Regime per imprese artigiane e consorzi artigiani

Per i contratti stipulati da imprese artigiane continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 5, comma 1, della legge n. 291/1988, con contribuzione datoriale nella misura prevista per gli apprendisti. La circolare precisa che anche i consorzi di imprese artigiane seguono il regime di cui al punto 1, lettere a) e b), mentre per gli enti pubblici economici vale la nuova disciplina del 25% salvo diversa eccezione prevista solo per le imprese artigiane.

Modalità DM10/2-89 per aziende ordinarie

Le aziende devono calcolare i contributi sull’intera aliquota complessiva, senza riduzioni, ed esporli nel mod. DM10/2-89 con i codici 156, 256, 056 o Y56, a seconda della qualifica/part-time, indicando numero dipendenti, retribuzioni, giornate/ore e importo dei contributi. La riduzione spettante del 25% sulla quota datoriale va invece esposta nel quadro D con il codice L172 e la dicitura "Rid. 25% art. 9 D.L. 337/1990".

Modalità particolari per aziende minerarie

Per i lavoratori in superficie valgono le regole generali; per i lavoratori addetti al sotterraneo i dati vanno esposti nei quadri B e C con i codici K800 per operai e K900 per impiegati, indicando l’intera contribuzione complessiva. La riduzione del 25% dei contributi a carico del datore di lavoro va riportata nel quadro D con il codice L172.

Modalità per iscritti ai fondi ENEL, elettrici privati e telefonici

Per i lavoratori assunti con CFL iscritti ai fondi di previdenza ENEL, delle aziende elettriche private e del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, le contribuzioni diverse dall’IVS e i contributi di malattia seguono le modalità ordinarie. Per i fondi di previdenza, invece, la circolare stabilisce specifiche modalità di esposizione con il codice X560, rispettivamente con le diciture "FP. AN. FORM." e "FP. AN. G. FORM.", senza indicazione di numero dipendenti e giornate; sono indicati anche gli importi complessivi dovuti e la ripartizione percentuale della contribuzione nei casi agevolati.

Nuove regole per l’approvazione dei progetti di formazione e lavoro

Il comma 2 dell’art. 9 modifica l’art. 3, comma 3, del D.L. n. 726/1983: i progetti devono essere predisposti da enti pubblici economici e imprese e approvati dalla Commissione Regionale per l’Impiego, oppure dal Ministero del Lavoro nei casi interregionali o di mancata delibera entro 30 giorni. Non sono soggetti ad approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni dei contratti di formazione e lavoro concordate a livello nazionale e recepite dal Ministro.

Soppressione dei nulla osta per progetti locali non approvati e obblighi informativi

La circolare ministeriale chiarisce che, dalla data di entrata in vigore del decreto, non è più possibile stipulare contratti di formazione e lavoro tramite progetti locali o aziendali se non approvati dalle Commissioni regionali; le sezioni circoscrizionali non possono quindi rilasciare i relativi nulla osta. Restano ammissibili i nulla osta per i progetti conformi agli accordi nazionali già recepiti. Gli uffici regionali del lavoro devono trasmettere gli elenchi dei progetti approvati anche all’INPS e conservarne la documentazione per i riscontri contributivi.

Limite regionale dei contratti 1990 richiamato nella lettera ministeriale allegata

L’allegato ministeriale informa che, per la Regione Piemonte, i contratti di formazione e lavoro stipulabili nel 1990 con riduzione del 25% non possono superare il numero di 60.048, pari ai contratti stipulati nel 1989; per gli eccedenti è dovuta l’intera contribuzione. La medesima logica si applica alle altre regioni secondo i rispettivi dati 1989 trasmessi agli uffici regionali.

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